(massima n. 1)
Il consenso dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale, richiesto dall'art. 2322 c.c. per il trasferimento della quota sociale di una societą in accomandita semplice, non incide sul perfezionamento e sulla validitą del contratto traslativo ad effetti reali, operando come una "condicio iuris" per l'opponibilitą del trasferimento della quota sociale alla societą e potendo esso intervenire, con effetti retroattiv,i anche dopo il fallimento del socio uscente.