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Articolo 1956 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Liberazione del fideiussore per obbligazione futura

Dispositivo dell'art. 1956 Codice Civile

Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore(1), ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito(2).

Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione(3).

Note

(1) La volontà di conferire l'autorizzazione deve essere inequivoca e data di volta in volta ma si discute se possa anche sostanziarsi in comportamenti concludenti. Essa può anche assumere la forma della ratifica, se viene data dopo che il credito è stato concesso.
(2) Il concetto non si riferisce allo stato di insolvenza di cui all'art. 5, comma 2, l.f., ma è integrato anche da un fondato timore che il debitore non sarà in grado di adempiere. È comunque necessario che l'insolvenza sia sopravvenuta alla stipula della fideiussione (1936 c.c.).
(3) Tale comma è stato aggiunto dell'art. 10 della L. 17 febbraio 1992, n. 154, recante norme relative alla trasparenza delle operazioni bancarie. Prima della modifica la stipula di una fideiussione "omnibus", cioè concessa anche per obbligazioni future, si prestava all'abuso del creditore (di solito una banca) a danno del fideiussore proprio per la presenza di quest'ultimo. La novella normativa, insieme alla previsione di un limite massimo al credito garantito di cui all'art. 1938 c.c., è stata introdotta proprio per evitare tali possibili abusi.

Ratio Legis

La norma è volta ad evitare che il fideiussore possa essere gravato da una obbligazione che il debitore difficilmente potrà adempiere quando il creditore ne è a conoscenza; quindi, di riflesso, ha lo scopo di indurre quest'ultimo a comportarsi secondo buona fede (1175 c.c.) e tale fine è rafforzato, in particolare, dalla previsione del secondo comma.

Spiegazione dell'art. 1956 Codice Civile

Fondamento e portata della norma

La relazione al codice (n. 766) così commenta la norma contenuta in questo articolo, che non ha riscontro nel codice abrogato: “Si può prestare fideiussione per una obbligazione futura (art. 1938 del c.c.), purché, beninteso, al momento della fideiussione, sia determinato il titolo da cui la futura obbligazione dovrà o potrà scaturire. Anche qui, la facoltà di non dare esecuzione all'obbligazione assunta di far credito qualora sia sopravvenuta insolvibilità del debitore (art. 1461 del c.c.), diventa, per il creditore, un obbligo di condotta, la trasgressione del quale importa responsabilità e dovere di risarcimento, che si realizza pure con la liberazione del fideiussore dall'obbligazione di garanzia (art. 1956 del c.c.) “.

In sostanza, agisce anche in questo articolo il principio che, data la responsabilità che si assume il fideiussore per un debito non suo, egli non possa, per scarsa diligenza del creditore, essere messo nelle condizioni di non poter agevolmente reintegrare il proprio patrimonio.

Non dimostra infatti la necessaria diligenza ed oculatezza il creditore che, confidando sulla esistenza di un fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo “erano divenute tali — dice l'articolo — da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”.


Le condizioni necessarie per l'applicazione

L'articolo richiede pertanto non che il debitore sia in istato di insolvenza, ma solo che le sue condizioni patrimoniali offrano giustificato motivo al timore che egli possa cadervi. In secondo luogo deve trattarsi di un mutamento di condizioni avvenuto fra le condizioni economiche del fideiussore alla data in cui fu prestata la fideiussione, e quelle del momento in cui fu fatto il credito. Se al momento in cui fu prestata la fideiussione le condizioni patrimoniali del debitore erano già tali da rendere notevolmente difficile il soddisfacimento del credito, il fideiussore dovrà imputare a sua colpa le conseguenze del suo atto e la sua eventuale impossibile reintegrazione del suo patrimonio e quindi l’articolo non avrà applicazione.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

623 Ho poi riportato nell'articolo 733 la norma dell'articolo 699 proposta dalla Commissione reale, che mi parve coerente a quella generale dell'articolo 261 di questo libro, per cui il contraente che deve eseguire una prestazione in corrispettivo di altra prestazione della controparte è autorizzato a non eseguire se quest'ultimo sia divenuto insolvente.
La facoltà dell'articolo 261 suddetto, diviene così un obbligo quando c'è un garante del debito che sorgerebbe a carico dell'insolvente; la sanzione per l'inosservanza di tale dovere deve essere necessariamente la perdita della garanzia.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

766 Si può prestare fideiussione per un'obbligazione futura (art. 1938 del c.c.), purché, beninteso, al momento della fideiussione, sia determinato il titolo da cui la futura obbligazione dovrà, o potrà scaturire. Anche qui, la facoltà di non dare esecuzione all'obbligazione assunta di far credito qualora sia sopravvenuta insolvibilità del debitore (art. 1461 del c.c.), diventa, per il creditore, obbligo di condotta, la trasgressione del quale importa responsabilità e dovere di risarcimento, che si realizza pure con la liberazione del fideiussore dall'obbligazione di garanzia (art. 1956 del c.c.).

Massime relative all'art. 1956 Codice Civile

Cass. civ. n. 5017/2023

In tema di fideiussione per obbligazione futura, la liberazione del garante ex art. 1956 c.c., non si determina per la sola circostanza che il debitore garantito si sia successivamente trasformato da società di persone in società di capitali, atteso che tale solo evento, di per sé, in ragione degli effetti della trasformazione di cui all'art. 2498 c.c., non determina alcun peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice in riferimento alla responsabilità dei soci della società trasformata, in quanto delle obbligazioni sociali passive anteriori alla trasformazione i soci continuano a rispondere personalmente e illimitatamente (salvo che creditori sociali non abbiano prestato il proprio consenso alla trasformazione) e per le obbligazioni sociali sorte dopo la trasformazione l'insussistenza di una responsabilità solidale e illimitata dei soci della società di capitali non determina alcun mutamento della consistenza quantitativa e qualitativa dell'indebitamento della società e del suo patrimonio anteriore alla trasformazione.

Cass. civ. n. 34685/2022

Nella fideiussione per obbligazione futura, il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare che successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente, il che non è ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito.

Cass. civ. n. 26947/2021

In tema di fideiussione, la sola circostanza della esistenza di un rapporto di parentela o di affinità tra il debitore principale e il fideiussore non è sufficiente a costituire la prova presuntiva che quest'ultimo abbia dato la "specifica autorizzazione" che, ai sensi dell'art. 1956 c.c., il creditore ha l'onere di ottenere per non incorrere nella perdita della garanzia fideiussoria. (Fattispecie in cui la S.C., oltre al rapporto di affinità tra il fideiussore e l'amministratore unico della società debitrice, ha valorizzato l'offerta di ipoteca da parte del fideiussore, che, sebbene non rivestita di forma solenne e cronologicamente successiva rispetto alla concessione del credito, non poteva non importare approvazione dell'ulteriore esposizione della società debitrice.)

Cass. civ. n. 27932/2018

È applicabile la causa di estinzione della fideiussione prevista dall'art. 1956 c.c. nel caso in cui la banca anticipi al correntista l'importo di un assegno bancario presentato all'incasso in difetto di una sufficiente provvista del conto, in quanto tale operazione consiste nel "far credito" e nell'aumentare l'esposizione di rischio corrente del debitore obbligato alla restituzione dell'anticipazione ove l'incasso del titolo non vada a buon fine.

Cass. civ. n. 16827/2016

In tema di fideiussione per obbligazioni future, la persistente erogazione di finanziamenti da parte della banca creditrice a favore di una società, debitore principale, senza chiedere al garante (nella specie, né socio, né amministratore della società) la necessaria autorizzazione pur in presenza di un peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore garantito in ragione delle perdite notevolmente superiori al capitale sociale e di un saldo di conto corrente permanentemente in passivo, costituisce comportamento non improntato al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, idoneo a determinare la liberazione del fideiussore dalle obbligazioni future.

Cass. civ. n. 4112/2016

In tema di liberazione del fideiussione, l'autorizzazione di cui all'art. 1956 c.c. non è configurabile come accordo "a latere" del contratto bancario cui la garanzia accede, sicché non richiede la forma scritta "ad substantiam" e può essere ritenuta implicitamente e tacitamente concessa dal garante, in applicazione del principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti, laddove emerga perfetta conoscenza, da parte sua, della situazione patrimoniale del debitore garantito. (Nella specie, la S.C. ha confermato le decisione impugnata, che aveva considerato irrilevante la mancata richiesta della suddetta autorizzazione da parte della banca, atteso che la conoscenza delle condizioni economiche doveva ritenersi comune a debitore e fideiussore, ovvero presunta in ragione del vincolo coniugale tra essi esistente e dello stato di loro convivenza).

Cass. civ. n. 11979/2013

In caso di fideiussione per obbligazione futura, secondo la disciplina anteriore alla legge 17 febbraio 1992, n. 154 (il cui art. 10 ha modificato l'art. 1956 cod. civ.) ed in presenza di clausola di dispensa della banca creditrice dall'onere di conseguire una specifica autorizzazione del fideiussore per nuove concessioni di credito in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore garantito, la garanzia fideiussoria è nulla ogni qual volta il comportamento della banca beneficiaria della fideiussione non sia improntato, nei confronti del fideiussore, al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. (Nel caso di specie, dopo cinque anni dal recesso del fideiussore e dopo che il passivo accumulato prima di questa data era stato saldato, la banca ha continuato e addirittura intensificato la concessione del credito, pretendendo di chiamare il garante a rispondere del saldo passivo del conto al momento della sua chiusura).

Cass. civ. n. 21730/2010

Se, nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente, si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell'apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la banca creditrice, la quale disponga di strumenti di autotutela che le consentano di porre termine al rapporto impedendo ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l'esposizione debitoria, è tenuta ad avvalersi di quegli strumenti anche a tutela dell'interesse del fideiussore inconsapevole, alla stregua del principio cui si ispira l'art. 1956 c.c., se non vuole perdere il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell'altro contraente, a meno che il fideiussore manifesti la propria volontà di mantenere ugualmente ferma la propria obbligazione di garanzia.

Cass. civ. n. 10870/2005

In tema di fideiussione per obbligazioni future, per l'applicazione dell'art. 1956 c.c. (a mente del quale il fideiussore è liberato in caso di finanziamenti al terzo nonostante il sopravvenuto deterioramento delle sue condizioni economiche, conosciuto dal creditore) devono ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto. A tal fine, è onere della parte che la invoca provare gli elementi della fattispecie normativa di cui al predetto art. 1956, mentre vanno ricomprese nell'ambito delle semplici deduzioni difensive le osservazioni della controparte che si limitano a sostenere l'inesistenza di tali fatti. (Fattispecie antecedente alla legge n. 154 del 1992).

Cass. civ. n. 8995/2003

In tema di fideiussione per obbligazioni future, l'art. 1956 c.c. (a mente del quale il fideiussore è liberato in caso di finanziamenti al terzo nonostante il sopravvenuto deterioramento delle sue condizioni economiche; conosciuto dal creditore) non è applicabile, nemmeno in via analogica, nel caso in cui, ferme restando le condizioni economiche del terzo, sopravvenga dopo la fideiussione solo la contezza della loro precarietà. Ai fini della liberazione del fideiussore, difatti, viene in rilievo non la mera consapevolezza, in chi abbia erogato il credito, di un'eventuale mancanza di liquidità del debitore, bensì la percezione del mutamento delle condizioni economiche del debitore medesimo rispetto al sorgere del rapporto, e dell'ulteriore rischio che ciò induce con riguardo ad altre aperture di credito. 

Cass. civ. n. 8040/2003

Il fideiussore che chiede la liberazione della prestata garanzia, invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche.

Cass. civ. n. 7587/2001

Nella fideiussione per obbligazione futura l'onere del creditore, previsto dall'art. 1956 c.c., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa. I presupposti di applicabilità dell'art. 1956 c.c. non ricorrono allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché in tale ipotesi la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito.

Cass. civ. n. 2141/2000

La posizione del fideiussore è strettamente collegata al rapporto che intercorre tra il debitore principale e il creditore, trattandosi del soggetto che ha il compito di garantire il puntuale adempimento dell'obbligazione garantita. Tale collegamento — che trova riscontro, fra l'altro, nella disciplina di cui agli artt. 1956 e 1957 c.c., anche nella quale incontra tutela l'interesse del fideiussore al recupero delle somme eventualmente versate per il soddisfacimento delle ragioni del creditore — conduce a ritenere in linea di principio di per sé non arbitraria la pretesa del fideiussore di interloquire nella determinazione delle condizioni del prestito garantito, in caso di rinnovazione del prestito medesimo, specie ove, nel frattempo, le passività siano notevolmente aumentate.

Cass. civ. n. 1645/1998

In tema di «fideiussione» per obbligazioni future e di liberazione del «fideiussore», ciò che conta a norma dell'art. 1956, primo comma non è la contezza di un'eventuale mancanza di liquidità del debitore, ovvero di un suo bisogno di ulteriore liquidità, bensì quella del mutamento delle condizioni economiche del medesimo rispetto al sorgere del rapporto e dell'ulteriore rischio che ciò induce rispetto ad altre aperture di credito.

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Consulenze legali
relative all'articolo 1956 Codice Civile

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Gianni A. chiede
martedì 03/05/2016 - Piemonte
“Quesito
La società I. s.r.l., nel 2004, ha stipulato con una società Assicurativa una polizza fideiussoria a garanzia di somme iscritte a ruolo rateizzate a favore dell’Agenzia delle Entrate. La società Assicurativa richiedeva, con una appendice alla polizza, la firma di altri due soggetti coobbligati con la società I. s.r.l. Nell’appendice i coobbligati rinunciavano ai diritti che potessero loro spettare in forza degli art. 1944, 1950, 1952, 1955, 1957 del Cod.Civ.
Nel 2006 la società I. non paga più le rate all’Agenzia delle Entrate, per tanto la società Assicuratrice interviene al pagamento della somma rimanente a favore dell’Agenzia delle Entrate.( N.B io non ho copia dei pagamenti effettuati dalla Società Assicuratrice alla Agenzia delle Entrate)
Marzo 2007 la società Assicuratrice concede alla società I. s.r.l. una rateizzazione del debito, fino a Marzo 2010, senza avvertire ii soggetti coobbligati.
Dal Marzo 2007 la società I. s.r.l. ha ottemperato soltanto fino Luglio 2008 la rateizzazione ottenuta.
A partire dal Marzo 2007 la società Assicuratrice non ha più sollecitato il pagamento, ne la società I. s.r.l., ne i soggetti coobbligati.
Ottobre 2015 la società I. s.r.l. viene dichiarata fallita, la società Assicuratrice con lettera raccomandata del 11/Gennaio/ 2016, richiede ai soggetti coobbligati il pagamento del residuo debito restante.
Domanda, essendo uno dei coobbligati, posso avere qualche argomento di difesa avendo a suo tempo rinunciato agli artt. 1944, 1950, 1952, 1955, 1957 del Cod.Civ. Ritiene ragionevole che la sopravvenuta difficoltà, da parte della società I. s.r.l., nel adempiere alla rateizzazione, all'Ufficio delle Entrate prima, l’aver ottenuto una rateizzazione da parte della Società Assicurativa ( senza aver avvertito i coobbligati di questa proroga ), per il debito restante e non aver onorato il debito successivamente nei confronti della stessa Società Assicuratrice dopo, possa essere considerato come mutamento dello stato patrimoniale della Società I. s.r.l. e quindi potermi appellare all'articolo 1956.
le allego anche il parere dell'avvocato dell'altro coobbligato
ho esaminato gli atti e, purtroppo, non ho buone notizie.
Innanzi tutto l'art. 1956 c.c. va interpretato attribuendo alla figura del "fideiussore" quella dell'U., mentre alla figura del creditore quella dell'AGENZIA DELLE ENTRATE e, come tale, non è applicabile alla vertenza in oggetto (peraltro, la rateazione di un debito non corrisponde al "far credito" ma unicamente al concedere tempo per il pagamento del dovuto).
Ciò detto, nessuna eccezione può essere legittimamente sollevata dai coobbligati a cui è stato notificato il decreto ingiuntivo, se non quella inerente la prescrizione quinquennale dei richiesti interessi (che quindi, andrebbero calcolati a ritroso da oggi a cinque anni fa e non oltre); per ottenere questo, però, è necessaria l'opposizione al decreto, fatta sempre salva una definizione stragiudiziale.”
Consulenza legale i 12/05/2016
Con riferimento alla questione già sottoposta alla nostra attenzione con precedente quesito, si rileva che il caso di specie concerne una polizza fideiussoria sottoscritta da una società assicurativa (fideiussore), una società commerciale (debitore principale) e altri due soggetti (debitori solidali).
Viene richiesto ora se il debitore solidale, a fronte della richiesta di pagamento formulata dalla società assicurativa (fideiussore), possa ritenersi liberato in virtù del dettato di cui all'art. 1956 del c.c.
Alla luce degli elementi in nostro possesso e, con riserva di analizzare la relativa documentazione, si ritiene di dovere convenire con il parere già fornito.
Infatti, l'art. 1956, comma 1, del c.c. stabilisce testualmente che "Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito".
Con riferimento al caso di specie, occorre chiarire che il fideiussore è la società Assicurativa (UnipolSai) e il creditore è l'Agenzia delle Entrate, la quale ha accolto l'istanza di rateizzazione del debito tributario.
Pertanto, alla luce del chiarimento fornito (tenendo conto altresì di quanto già evidenziato in risposta al primo quesito, con riserva di analizzare la relativa documentazione), non risulta possibile per il debitore in solido ritenersi liberato in virtù dell'applicazione dell'art. 1956, comma 1, del c.c., come confermato dall'interpretazione fornita alla norma dalla giurisprudenza ("ai fini della liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c., deve sussistere tanto l'elemento oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore sopravvenuto rispetto all'epoca della prestazione della garanzia, quanto l'elemento soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle predette condizioni" (cfr. a titolo meramente esemplificativo, Tribunale Milano, Sez. VI, 26 febbraio 2015, n. 2635).

Franco C. chiede
martedì 05/04/2016 - Lombardia
“buongiorno, mi trovo in una situazione paradossale.ho aperto un'attività nel 1989 e per poter partire ho investito i miei risparmi oltre ad aver avuto accesso a dei mutui bancari per i quali mi sono state richieste due fideiussioni per un totale di euro 75 mila. Nel 2004 ho firmato come garante una fideiussione per la mia azienda per 120 mila euro e nel 2007 a fronte di un investimento garantito al 50% da confidi mi è stata richiesta un'altra fideiussione di euro 250 mila. Ho fatto notare alla banca che il debito verso di loro fosse di euro 110 mila e le garanzie di euro 445 mila. risposta della banca che era prassi avere garanzie di questi importo..nel 2011 nonostante queste garanzie mi vengono dimezzati i fidi che erano in quel periodo di oltre 200 mila euro a 1 con conseguente blocco dell'attività. A questo punto scopro che la banca ha fatto firmare ai miei genitori senza che loro lo sapessero e senza aver inviato fino al 2014 alcuna comunicazione la fideiussione da me compilata per i 250 mila euro. Mi sono trovato con un danno per il blocco dell'attività per oltre 150 mila euro oltre alla perdita del lavoro e tutta una serie di problemi a cascata. Scopro inoltre che fin dal 2004 mi applicano un tasso di fido accordato che arriva fino al 1,2% trimestrale, palese anatocismo ed ovviamente questa situazione per noi onerosa contribuisce agli sconfinamenti dal fido con conseguenti costi. mi trovo quindi a 50 anni senza soldi e lavorando saltuariamente...un disastro. Domanda. E' lecito che una banca faccia firmare delle fideiussioni compilate da altri e non invii per anni alcuna comunicazione per la situazione debitoria? E' lecito che la banca nonostante da un lato sostiene di avere garanzie da noi firmate per oltre 400 mila euro e dall'altra taglia gli affidamenti fino e euro 100 mila causando un grave danno?”
Consulenza legale i 15/04/2016
Al fine di rispondere in maniera attendibile al presente quesito occorrerebbe visionare la documentazione relativa ai rapporti con la Banca (rapporti che risalgono addirittura al 1981). In ogni caso, in relazione a quanto indicato nella ricostruzione della vicenda, si rileva quanto segue.
1. Con riferimento alla sottoscrizione della fideiussione da parte di soggetti che probabilmente non avevano ricevuto tutte le informazioni connesse alla prestazione della garanzia, ed in relazione al fatto che la Banca non abbia inviato negli anni una rendicontazione della situazione debitoria, si ritiene che, in astratto, potrebbe dimostrarsi che la Banca abbia agito in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, come evidenziato dalla Giurisprudenza: "per individuare i limiti di operatività della garanzia si deve fare ricorso al concetto di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 del cod. civ.), quale clausola generale alla cui luce sindacare lo svolgersi del rapporto. La buona fede opera come criterio di selezione della normalità e della correttezza nell'agire dell'attività dell'istituto di credito, nonché come criterio per porre limiti alla preventiva rinuncia ex art. 1956 cod. civ. prestata dal fideiussore" (cfr. Cassazione Civile, Sezione III, 28 luglio 1997, n. 7050).
Infatti, con riferimento ad una fattispecie analoga a quella prospettata, la Giurisprudenza, ha ritenuto che ricorresse una violazione dei doveri di buona fede al momento della conclusione del contratto e nel corso della sua esecuzione, nel caso in cui la Banca non abbia ottemperato i suoi doveri di informazione (per esempio, omessa comunicazione di eventuali fideiussioni già prestare dal garantito) o ai suoi doveri di correttezza (per esempio, il caso in cui una Banca addossi ad un contraente, per definizione ignaro, rischi eccessivi rispetto a quelli normalmente prevedibili in base alle informazioni possedute all'atto della sottoscrizione).
Pertanto, laddove si riuscisse a dimostrare una violazione di tali doveri di correttezza e buona fede da parte della Banca al momento della sottoscrizione del contratto (non facile), o durante la sua esecuzione - come sembrerebbe ricorrere nel caso di specie - si potrebbe valutare l'attivazione di meccanismi di tutela stragiudiziale presso la Banca d'Italia oppure della proposizione di un'azione legale, con la finalità di fare venire meno, in tutto o in parte, la doverosità della garanzia in capo al fideiussore.
2. Con riferimento alla prestazione della garanzia per un importo superiore ad euro 400.000 a fronte di un debito notevolmente inferiore, si evidenzia che l'art. 1941, comma 1, del c.c. stabilisce che "La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose".
Inoltre, l'art. 1956, comma 1, del c.c. prevede che "Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito".
In sostanza, si configura un preciso onere in capo alla Banca di "monitorare" la situazione patrimoniale del debitore principale, anche nell'interesse del fideiussore; il fideiussore potrebbe infatti ritenersi liberato laddove dimostrasse che la Banca si è impegnata verso terzi creditori, nonostante il peggioramento delle condizioni economiche del debitore ("Posta la nullità della clausola di preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione ai sensi del secondo comma dell'art. 1956 c.c., se nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell'apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la banca creditrice è tenuta ad avvalersi degli strumenti di autotutela anche a tutela dell'interesse del fideiussore inconsapevole, se non vuol perdere il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede e in attuazione del dovere di salvaguardia dell'altro contraente, a meno che il fideiussore manifesti la propria volontà di mantenere ugualmente ferma la propria obbligazione di garanzia", cfr. Tribunale Bari, Sez. II, 29 settembre 2015, n. 4086).
Nello stesso senso si è pronunciata la Suprema Corte: "In caso di fideiussione per obbligazione futura, secondo la disciplina anteriore alla legge 17 febbraio 1992, n. 154 (il cui art. 10 ha modificato l'art. 1956 cod. civ.) ed in presenza di clausola di dispensa della banca creditrice dall'onere di conseguire una specifica autorizzazione del fideiussore per nuove concessioni di credito in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore garantito, la garanzia fideiussoria è nulla ogni qual volta il comportamento della banca beneficiaria della fideiussione non sia improntato nei confronti del fideiussore, al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto" (cfr. Cassazione Civile, Sez. I, 16 maggio 2013, n. 11979).
Per concludere, nel caso di specie, laddove l'analisi della documentazione dovesse confermare che la Banca ha posto in essere le violazioni delle norme richiamate e, comunque, dei doveri di informazione, correttezza e buona fede, potrebbe valutarsi la possibilità di tutela dei propri interessi in via stragiudiziale o giudiziale.

F. L. chiede
martedì 13/09/2022 - Marche
“Sono un ingegnere libero professionista ed ho firmato a garanzia insieme ad altre 10 persone un prestito per una Organizzazione di Volontariato per un valore di 100.000€. Ad oggi sono stato assunto da una ditta italiana per andare a lavoro all'estero. Questo farebbe variare i miei flussi di cassa e non essendo più vicino all'associazione perderei un po il controllo della gestione dell'associazione stessa. Esiste un modo, senza trovare un sostituto, per togliere la firma di garanzia al prestito ?
Grazie”
Consulenza legale i 19/09/2022
Sottoscrivendo un contratto di garanzia, che sia una fideiussione o un contratto autonomo di garanzia, Lei ha instaurato un vincolo contrattuale con il creditore (presumibilmente un istituto bancario) a garanzia di un debito del debitore principale (organizzazione di volontariato).
La situazione descritta fa pensare che Lei abbia sottoscritto, insieme ad altri soggetti, una fideiussione a garanzia dei debiti dell’organizzazione di volontariato.

In linea generale, non è possibile sciogliersi da tale vincolo se non con il consenso del creditore, il quale quasi certamente richiederà il subentro in Sua vece di un altro soggetto in qualità di garante.

In ogni caso, la fideiussione si può estinguere per l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria oppure per estinzione dell'obbligazione garantita.
Altre cause di estinzione della fideiussione sono le seguenti:
- Ai sensi dell’art. 1955 del c.c., quando per fatto del creditore non può avere luogo la surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore stesso; ciò avviene quando il creditore pone in essere un comportamento, necessariamente colpevole secondo la dottrina, che viola un obbligo giuridico su di lui incombente, tale che il fideiussore non possa più surrogarsi nei suoi diritti; si ritiene, tuttavia, che tale causa di estinzione possa essere rilevata solo in via di eccezione dal fideiussore convenuto in giudizio;
- Ai sensi dell’art. 1956 del c.c., quando ha ad oggetto un’obbligazione futura la fideiussione si estingue se il creditore fa credito al terzo pur conoscendo che le sue condizioni economiche sono diventate tali da rendere difficile il soddisfacimento del creditore;
- Ai sensi dell’art. 1957 del c.c., se dopo la scadenza dell'obbligazione principale, il creditore non abbia proposto entro sei mesi le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.

Se tali circostanze non si sono verificate, e al contempo non vi è un accordo con il creditore per il subentro di un sostituto, o per la Sua liberazione, non è possibile liberarsi dalla garanzia prestata.