(massima n. 1)
In tema di «fideiussione» per obbligazioni future e di liberazione del «fideiussore», ciò che conta a norma dell'art. 1956, primo comma non è la contezza di un'eventuale mancanza di liquidità del debitore, ovvero di un suo bisogno di ulteriore liquidità, bensì quella del mutamento delle condizioni economiche del medesimo rispetto al sorgere del rapporto e dell'ulteriore rischio che ciò induce rispetto ad altre aperture di credito.