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Articolo 1947 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Beneficio della divisione

Dispositivo dell'art. 1947 Codice Civile

Se è stato stipulato il beneficio della divisione(1), ogni fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell'intero debito può esigere che il creditore riduca l'azione alla parte da lui dovuta(2).

Se alcuno dei fideiussori era insolvente al tempo in cui un altro ha fatto valere il beneficio della divisione, questi è obbligato per tale insolvenza in proporzione della sua quota, ma non risponde delle insolvenze sopravvenute [1299](3).

Note

(1) La stipula è necessaria in quanto la regola è quella per cui ciascun debitore è obbligato per l'intero debito (1946 c.c.). Il beneficio può essere previsto a favore di tutti i fideiussori o solo di alcuni di essi.
(2) Il beneficio della divisione non opera automaticamente ma solo se ed in quanto viene opposto dal fideiussore.
(3) Tuttavia, secondo alcuni, il fideiussore risponderebbe della insolvenza sopravvenuta dei cofideiussori nel caso in cui il loro rapporto risultasse invalido per nullità del contratto (1418 c.c.) perchè ciò significherebbe invalidità di tale rapporto (v. 1939 c.c.).

Ratio Legis

Prima che opponga il beneficio della divisione, il fideiussore sopporta la eventuale insolvenza degli altri cofideiussori e questo perchè la regola, in assenza di patto di divisione, è quella per cui il creditore ha diritto di ottenere da ciascun fideiussore l'intera prestazione (v. 1946 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1947 Codice Civile

Portata delle norme

Questo articolo e l’ art. 1946 del c.c. ai fini della spiegazione sono stati riuniti per ragioni di carattere sistematico, essendo intimamente connessi tra loro.

Mentre il codice civile del 1865 (artt. 1911 e 1912) e il codice civile francese (artt. 2025 e 2026) concepivano il rapporto di solidarietà come convenzionale e legale invece il beneficio della divisione, il nuovo codice, modellandosi su quanto è stato fatto per il beneficio di escussione ha trasformato il beneficio della divisione da legale in eventuale e convenzionale, rovesciando cosi la presunzione del codice abrogato, per cui il beneficio di divisione è ammesso tra più fideiussori, salvo che vi sia stata rinuncia. Si tratta in sostanza di una ulteriore applicazione della norma generale sulla solidarietà, imperante nel nuovo codice nella materia della fideiussione, per cui si è ritenuto necessario sopprimere l’art. 1913 del codice sulla divisione volontaria fatta dal creditore.


L’ eccezione di divisione e quella di esclusione

L’ eccezione di divisione presenta tuttavia una profonda differenza dalla eccezione di esecuzione, in quanto, mentre questa è una eccezione processuale dilatoria, quella ha effetto parzialmente perentorio, e più precisamente diminutorio, con la conseguenza che, mentre la prima fa dichiarare la domanda del creditore non procedibile e solo in un nuovo processo, ad escussione avvenuta, il giudice potrà conoscere della causa promossa contro il garante, l'altra non paralizza che parzialmente l'azione del creditore mantenendola in vita nei limiti della quota-parte del debito.


L’ obbligazione solidale

Il caso nel quale la obbligazione di più fideiussori sia stata concepita senza il beneficio della divisione, e quindi solidalmente non presenta in questa sede questioni particolari, e quindi si rinvia ai principi generali vigenti in materia di solidarietà.


Il beneficium divisionis

Per quanto riguarda invece il beneficio della divisione è opportuno innanzitutto osservare come esso limiti il campo di applicazione, ma non elimini completamente, la solidarietà fra più coobbligati, come dimostra il fatto che la insolvenza di uno dei fideiussori si riversa sugli altri. Questo principio deve essere tenuto presente per risolvere alcuni problemi che si presentano in ordine a questo tipo di obbligazione fideiussoria. Cosi non vi è dubbio che, in tutto quanto non si attiene al pagamento e, comunque in ogni caso prima che sia stato chiesto il beneficio della divisione, il principio della solidarietà opera anche nelle obbligazioni solidali esaminate nell'art. 1947. Quindi, ad esempio, l'azione intentata contro uno dei confideiussori interrompe la prescrizione contro gli altri, per il fatto che il beneficio della divisione non può impedire, sia per il suo scopo come per la sua natura, che resti vitale questo effetto della solidarietà.


Mo­mento in cui può essere esercitato il beneficio

A differenza del beneficium excussionis, il beneficium divisionis, per la sua particolare funzione e natura può essere proposto in ogni stadio della lite, in quanto le conclusioni sulla richiesta del creditore non costituiscono ostacolo all'ulteriore esame del beneficium divisionis e alle sue decisioni.

Una costituzione di Alessandro Severo fissa con molta chiarezza il principio : « Ut dividatur actio inter eos qui solvendo sunt, ante condemnationem , solet postulari ».Tuttavia esso deve essere chiesto nel giudizio di merito e non può essere proposto in Cassazione.


Offerta di pagamento della quota-parte

Si può anche chiedere se uno dei confideiussori può prevenire le conseguenze della eccezione di divisione da altri proposta, offrendosi di pagare la sua quota-parte di debito. Parte della dottrina risolve il quesito in senso negativo adducendo che la natura del beneficium divisionis è quella di un beneficio puramente passivo, al quale il confideiussore contro il quale si è indirizzata l'azione del creditore può solo rinunciare.


Plus petitio

Dalla dizione del primo capoverso dell'articolo in esame può sorgere una particolare questione poiché esso parla di fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell'intero debito: quid iuris se il creditore si è rivolto a un confideiussore chiedendo una somma maggiore di quella di cui alla sua quota-parte? In questo caso è ovvio che l’ eccezione nascente dal beneficium divisionis non potrebbe spiegare il proprio effetto, che è quello di dividere la responsabilità dell'intero credito fra i più coobbligati. Al confideiussore spetterà pertanto solo il diritto di opporsi all'azione del debitore-attore invitandolo a fornire la prova della sua richiesta e contrastandone le pretese.


Limiti all'applicabilità del beneficium divisionis

Dal capoverso dell'articolo in esame è dato trarre una regola che delimita il campo di applicazione del beneficium divisionis: esso è possibile solo fra i confideiussori solvibili. Questa solvibilità necessaria per poter essere compresi nel numero dei partecipanti alla divisione è richiesta al momento in cui uno dei confideiussori ha fatto valere il beneficio. Colui che ha, avvenuta la divisione, pagato la sua parte, si libera di ogni ulteriore responsabilità e non risponde delle insolvenze che si siano successivamente verificate.

Come si configura dogmaticamente la responsabilità considerata nel secondo capoverso di questo articolo? In sostanza in caso di insolvenza di uno dei confideiussori si viene creare per gli altri una doppia responsabilità, principale l'una, accessoria la seconda. La prima è costituita dall'obbligo di corrispondere la propria quota parte; la seconda dall'obbligo di addossarsi la responsabilità dell’ insolvenza di alcuni dei condebitori. Il primo è una manifestazione del particolare carattere della confideiussione con beneficio di divisione, il secondo e una manifestazione di reviviscenza dell'originario principio della solidarietà.

Attuatosi il beneficium divisionis essa opera una modificazione nella situazione di tutti i coobbligati. Essendo detta eccezione — come è stato più sopra chiarito — perentoria, essa fa cadere l'azione del creditore per la parte che eccede la responsabilità di ciascun coobbligato, e scinde un'unica responsabilità in tante responsabilità distinte, per cui i confideiussori divengono fra loro estranei.


L'obbligo di indicare i beni

A differenza di quanto avviene per il beneficium excussionis, il beneficium divisionis può essere chiesto senza che vi sia l'obbligo di indicate su quali beni degli altri confideiussori deve rivolgersi l'esecuzione.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

618 Quanto al beneficio della divisione, la Commissione reale aveva invertito la regola del codice (articoli 1911 e 1912), per cui tra più fideiussori spetta il beneficio della divisione, eccetto che essi vi abbiano rinunciato; e aveva stabilito, al contrario (articolo 714), che, se non è stato convenuto il beneficio della divisione, ogni fideiussore è obbligato per l'intero debito.
Ho mantenuto questa inversione (articolo 723) perché mi è sembrata un'applicazione della norma generale secondo la quale vige la solidarietà tra più persone obbligate per uno stesso debito. Essa, d'altra parte, completa la disposizione sulla solidarietà tra fideiussore e debitore.
Sempre in conseguenza del nuovo principio della solidarietà, si è soppresso l'articolo 1913 del codice (716 del progetto della Commissione reale), sulla divisione volontaria fatta dal creditore. Troveranno applicazione in tal modo le disposizioni dettate in via generale dagli articoli 46 e 52 del presente progetto, che stabiliscono alcune presunzioni di rinuncia alla solidarietà e regolano le conseguenze dell'insolvenza di uno dei debitori in caso di rinuncia alla solidarietà stessa.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

762 L'ipotesi di una pluralità di fideiussori è considerata negli art. 1946 del c.c., art. 1947 del c.c. e art. 1954 del c.c.. Anche tra i confideiussori vi è vincolo di solidarietà; come il beneficio dell'escussione, anche il beneficio della divisione, da legale, è divenuto eventuale e convenzionale e integra una eccezione proponibile a norma del codice di procedura civile. Il momento in cui il beneficio della divisione è opposto ha però importanza di diritto sostanziale: l'insolvenza di uno dei confideiussori verificatasi fino a tale momento si ripartisce infatti fra i fideiussori solvibili, quella verificatasi dopo resta a carico del creditore (art. 1947, secondo comma). Il regresso tra i confldeiussori è regolato nell'art. 1954 con le stesse norme del regresso tra condebitori in solido (art. 1299 del c.c.): resta cosi chiarito che anche l'insolvenza di un confideiussore dà luogo a ripartizione del debito per contributo tra tutti gli altri.

Massime relative all'art. 1947 Codice Civile

Cass. civ. n. 16561/2010

In caso di fideiussione prestata da una pluralità di garanti, l'azione di regresso ai sensi dell'art. 1304 cod. civ può essere esercitata solo quando possa riconoscersi un vincolo di solidarietà tra più fideiussori ed un unico debitore e, a tal fine, è necessario che la garanzia sia prestata per il medesimo debito, anche se non contestualmente, nella reciproca consapevolezza dell'esistenza dell'altrui garanzia e con l'intento di garantire congiuntamente il medesimo debito, ossia che ricorra la fattispecie giuridica della con fideiussione; quando invece non vi sia solidarietà tra i fideiussori perché risultano prestate distinte fideiussioni da diversi soggetti in tempi successivi e con atti separati, senza alcuna manifestazione di reciproca consapevolezza tra essi o, al contrario, con espressa convenzione con il creditore volta a tenere differenziata la propria obbligazione con quella degli altri e, in ogni caso se manchi un collegamento correlato ad n interesse comune da fideiussori, la fideiussione deve qualificarsi "plurima" e non trova applicazione l'art. 1304 cod. civ.

Cass. civ. n. 8605/2004

L'istituto della «confideiussione» di cui all'art. 1946 c.c.; è caratterizzato, nei suoi presupposti, da un collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, mossi consapevolmente anche se non contestualmente da un comune interesse, di garantire lo stesso debito e lo stesso debitore, salva la divisione dell'obbligazione nei rapporti interni in virtù del diritto di regresso, che, a norma dell'art. 1943 c.c., spetta a colui che ha pagato l'intero. Nel caso di pluralità di autonome obbligazioni fideiussorie ad unum debitum assunte distintamente o per espresso patto; o per ignoranza ciascuno dell'altrui obbligazione o, in ogni caso, in assenza di un collegamento dovuto ad un interesse comune dei cogaranti, mancando una confideiussione non è applicabile l'art. 1943 c.c., ma il fideiussore solvente resta surrogato (art. 1203 c.c.) nei diritti che il creditore aveva contro gli altri fideiussori che avevano dato separata ed autonoma garanzia, sicché, il fideiussore solvens subentra nel rapporto obbligatorio della stessa situazione attiva che faceva capo al creditore e con le stesse garanzie, potendo agire nei confronti anche di uno solo degli altri fideiussori per la ripetizione di quanto egli abbia pagato ad estinzione del debito altrui e, quindi, nella misura risultante dalla detrazione, da quanto da lui pagato, della sola propria quota (perché, nei limiti di questa, egli ha pagato un debito a lui pertinente), anziché soltanto pro quota, come nel caso del regresso.

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