Portata delle norme
Questo articolo e l’
art. 1946 del c.c. ai fini della spiegazione sono stati riuniti per ragioni di carattere sistematico, essendo intimamente connessi tra loro.
Mentre il codice civile del 1865 (artt. 1911 e 1912) e il codice civile francese (artt. 2025 e 2026) concepivano il rapporto di solidarietà come convenzionale e legale invece il beneficio della divisione, il nuovo codice, modellandosi su quanto è stato fatto per il beneficio di escussione ha trasformato il beneficio della divisione da legale in eventuale e convenzionale, rovesciando cosi la presunzione del codice abrogato, per cui il beneficio di divisione è ammesso tra più fideiussori, salvo che vi sia stata rinuncia. Si tratta in sostanza di una ulteriore applicazione della norma generale sulla solidarietà, imperante nel nuovo codice nella materia della fideiussione, per cui si è ritenuto necessario sopprimere l’art. 1913 del codice sulla divisione volontaria fatta dal creditore.
L’ eccezione di divisione e quella di esclusione
L’ eccezione di divisione presenta tuttavia una profonda differenza dalla eccezione di esecuzione, in quanto, mentre questa è una eccezione processuale dilatoria, quella ha effetto parzialmente perentorio, e più precisamente diminutorio, con la conseguenza che, mentre la prima fa dichiarare la domanda del creditore non procedibile e solo in un nuovo processo, ad escussione avvenuta, il giudice potrà conoscere della causa promossa contro il garante, l'altra non paralizza che parzialmente l'azione del creditore mantenendola in vita nei limiti della quota-parte del debito.
L’ obbligazione solidale
Il caso nel quale la obbligazione di più fideiussori sia stata concepita senza il beneficio della divisione, e quindi solidalmente non presenta in questa sede questioni particolari, e quindi si rinvia ai principi generali vigenti in materia di solidarietà.
Il beneficium divisionis
Per quanto riguarda invece il beneficio della divisione è opportuno innanzitutto osservare come esso limiti il campo di applicazione, ma non elimini completamente, la solidarietà fra più coobbligati, come dimostra il fatto che la insolvenza di uno dei fideiussori si riversa sugli altri. Questo principio deve essere tenuto presente per risolvere alcuni problemi che si presentano in ordine a questo tipo di obbligazione fideiussoria. Cosi non vi è dubbio che, in tutto quanto non si attiene al pagamento e, comunque in ogni caso prima che sia stato chiesto il beneficio della divisione, il principio della solidarietà opera anche nelle obbligazioni solidali esaminate nell'art. 1947. Quindi, ad esempio, l'azione intentata contro uno dei confideiussori interrompe la prescrizione contro gli altri, per il fatto che il beneficio della divisione non può impedire, sia per il suo scopo come per la sua natura, che resti vitale questo effetto della solidarietà.
Momento in cui può essere esercitato il beneficio
A differenza del
beneficium excussionis, il
beneficium divisionis, per la sua particolare funzione e natura può essere proposto in ogni stadio della lite, in quanto le conclusioni sulla richiesta del creditore non costituiscono ostacolo all'ulteriore esame del
beneficium divisionis e alle sue decisioni.
Una costituzione di Alessandro Severo fissa con molta chiarezza il principio : «
Ut dividatur actio inter eos qui solvendo sunt, ante condemnationem , solet postulari ».Tuttavia esso deve essere chiesto nel giudizio di merito e non può essere proposto in Cassazione.
Offerta di pagamento della quota-parte
Si può anche chiedere se uno dei confideiussori può prevenire le conseguenze della eccezione di divisione da altri proposta, offrendosi di pagare la sua quota-parte di debito. Parte della dottrina risolve il quesito in senso negativo adducendo che la natura del
beneficium divisionis è quella di un beneficio puramente passivo, al quale il confideiussore contro il quale si è indirizzata l'azione del creditore può solo rinunciare.
Plus petitio
Dalla dizione del primo capoverso dell'articolo in esame può sorgere una particolare questione poiché esso parla di fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell'intero debito:
quid iuris se il creditore si è rivolto a un confideiussore chiedendo
una somma maggiore di quella di cui alla sua quota-parte? In questo caso è ovvio che l’ eccezione nascente dal
beneficium divisionis non potrebbe spiegare il proprio effetto, che è quello di dividere la responsabilità dell'intero credito fra i più coobbligati. Al confideiussore spetterà pertanto solo il diritto di opporsi all'azione del debitore-attore invitandolo a fornire la prova della sua richiesta e contrastandone le pretese.
Limiti all'applicabilità del beneficium divisionis
Dal capoverso dell'articolo in esame è dato trarre una regola che delimita il campo di applicazione del
beneficium divisionis: esso è possibile solo fra i confideiussori solvibili. Questa solvibilità necessaria per poter essere compresi nel numero dei partecipanti alla divisione è richiesta al momento in cui uno dei confideiussori ha fatto valere il beneficio. Colui che ha, avvenuta la divisione, pagato la sua parte, si libera di ogni ulteriore responsabilità e non risponde delle insolvenze che si siano successivamente verificate.
Come si configura dogmaticamente la responsabilità considerata nel secondo capoverso di questo articolo? In sostanza in caso di
insolvenza di uno dei confideiussori si viene creare per gli altri una doppia responsabilità, principale l'una, accessoria la seconda. La prima è costituita dall'obbligo di corrispondere la propria quota parte; la seconda dall'obbligo di addossarsi la responsabilità dell’ insolvenza di alcuni dei condebitori. Il primo è una manifestazione del particolare carattere della confideiussione con beneficio di divisione, il secondo e una manifestazione di reviviscenza dell'originario principio della solidarietà.
Attuatosi il
beneficium divisionis essa opera una modificazione nella situazione di tutti i coobbligati. Essendo detta eccezione — come è stato più sopra chiarito — perentoria, essa fa cadere l'azione del creditore per la parte che eccede la responsabilità di ciascun coobbligato, e scinde un'unica responsabilità in tante responsabilità distinte, per cui i confideiussori divengono fra loro estranei.
L'obbligo di indicare i beni
A differenza di quanto avviene per il
beneficium excussionis, il
beneficium divisionis può essere chiesto senza che vi sia l'obbligo di indicate su quali beni degli altri confideiussori deve rivolgersi l'esecuzione.