Il caso giunto all’esame della Cassazione riguardava un contenzioso instaurato tra una banca e due fideiussori di una s.a.s., estranei alla compagine sociale di quest’ultima.
Una volta che la
società veniva dichiarata
fallita, l’istituto di credito si rivaleva sui fideiussori per il pagamento della
garanzia del debito della società, ma questi si opponevano, lamentando di non essere mai stati messi a conoscenza del
peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore, peggioramento che invece era ben noto alla banca, la quale aveva
omesso di informarli, concedendo nuovi finanziamenti alla società garantita.
La Suprema Corte si è pronunciata con l’
ordinanza n. 32774/2019, rigettando il ricorso.
I giudici hanno affermato che la
condotta della banca aveva
violato il principio di buona fede di cui agli artt.
1175 e
1375 del codice civile, nonché soprattutto gli obblighi di cui all’art.
1956 c.c., che obbliga il
creditore garantito a rendere noto al
fideiussore il deterioramento delle condizioni patrimoniali del debitore e quindi il suo accresciuto rischio di insolvenza. Tale norma ha il fine di proteggere il fideiussore nella futura rivalsa nei confronti del debitore.
La norma stabilisce che, se il creditore fa
credito al terzo senza una speciale
autorizzazione da parte del fideiussore, la sanzione è la
liberazione del garante.
La Corte osserva che, mentre la banca ha piena conoscenza dello stato economico del debitore, dal momento che riceve periodicamente informazioni sulla situazione contabile e può quindi verificare l’andamento del rapporto, i garanti si trovano di fatto in una condizione di asimmetria informativa, che rende a loro difficile percepire l’accrescimento del rischio.
Oltretutto, nel caso in esame, essendo i fideiussori estranei alla compagine sociale e non potendo quindi esercitare gli ordinari diritti e doveri connessi allo stato di socio, a maggior ragione erano impediti dal conoscere la reale situazione economica dell’
azienda.
È onere della banca, poi, provare di aver esattamente adempiuto all’obbligo di informativa previsto dall’articolo
1956 c.c.
Nella maggior parte dei casi, quando si tratta di piccole imprese, il garante è anche un socio o un amministratore, per cui vi è una coincidenza sostanziale tra la figura del debitore e quella del garante, tanto che sarà poi possibile dimostrare la conoscenza in buona fede della situazione economica da parte del fideiussore.
Nel caso in cui, invece, i garanti siano esterni alla compagine sociale, il creditore avrà l’onere di produrre nei loro confronti delle comunicazioni periodiche e formali.
Con l’introduzione del Codice della crisi d’impresa e dei relativi indicatori, questa esigenza è ancora più evidente, allo scopo di rendere sempre più trasparente la temporanea difficoltà dell’impresa, a beneficio sia delle banche, che dei garanti.