Ragione logica e morale del divieto
Due ragioni, una di carattere logico ed un'altra, ben più grave, di carattere morale vietano che l'amministratore o il mandatario comunque incaricato di vendere, si renda lui stesso compratore.
Ovvia è la ragione logica del divieto: un gran numero di contratti originariamente possono considerarsi come veri trattati di pace seguiti ad una guerra, ed in generale la risultante di un conflitto di interessi appianato d'accordo fra contraenti che hanno interesse opposto.
Non può la medesima persona contrattare per sé, come compratore, e per un altro, che egli stesso rappresenta, e che è il venditore. Tal contratto rappresenterebbe immancabilmente il sacrificio del venditore.
La ragione morale del divieto è insita perciò nell'impossibilità di conciliare i due opposti interessi.
Il divieto del contratto con se stesso e già scritto in linea generale nell'art. 1395 cod. civ.: è annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d'interessi.
L' art. 1395 cod. civ. espressamente autorizza il rappresentante ad entrare nel contratto, se ne ha avuto specificatamente autorizzazione dal rappresentato ovvero se non vi e possibilità di conflitto di interessi sulla determinazione del contenuto del contratto.
Eccezione al divieto
L'art. 1471 cod. civ. vieta di comprare perfino all'asta pubblica, e sia direttamente sia per interposta persona, agli amministratori di enti pubblici i beni affidati alla loro cura; agli ufficiali pubblici i beni venduti per loro ministero (ad es.: i componenti del tribunale innanzi al quale ha luogo l'aggiudicazione, l'incaricato di una perizia da parte di un ente pubblico rispetto ai beni generati) agli amministratori di beni altrui i beni medesimi; ed ai mandatari i beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell'art. 1395 cod. civ.
Poiché l'art. 1471 cod. civ. comprende quattro categorie di persone cui è fatto divieto di comprare, l'eccezionale facoltà di acquisto consentita dall'art. 1395 cod. civ. riguarda solamente i mandatari: poiché solo per i mandatari si richiama l'art. 1395 cod. civ., evidentemente l'art. 1395 cod. civ. non si potrebbe applicare agli amministratori di enti pubblici, e a pubblici ufficiali.
Può invece applicarsi ad amministratori di beni altrui: ai quali è possibile che gli amministrati abbiano dato specifica autorizzazione: e può non esservi conflitto d'interessi sulla determinazione del contenuto del contratto.
Nullità e annullabilità dell'acquisto
Nei primi due casi (amministratori pubblici e pubblici ufficiali) l'acquisto è nullo; negli altri è annullabile.
Per l'art. 1395 cod. civ. invece (che non concerne né amministratori pubblici, né pubblici ufficiali) l'acquisto è solo annullabile.
La diversa sanzione si spiega facilmente: molto più gravemente lesivo dell'ordine pubblico è l'acquisto da parte di amministratori pubblici o di pubblici ufficiali, per i quali vi è la sanzione della nullità, meno grave l'acquisto da parte di amministratori privati o di mandatari: per essi vi è la semplice annullabilità.
La quale annullabilità può essere proposta solo dal rappresentato e mai dall'acquirente, come stabilisce l'art. 1395 cod. civ. Questa proponibilità solo relativa vale anche per la nullità, poiché l'interesse di pubbliche amministrazioni a far dichiarare la nullità non può non considerarsi interesse inderogabilmente tutelato dalla legge.
Non vi è ragione però di far dichiarare la nullità se la richiese proprio chi ha violato una norma inderogabile di legge. Se perciò la pubblica amministrazione offesa non chiede la dichiarazione di nullità, non può chiederla l'amministratore.
Perenzione richiamo
In quanto gli amministratori di beni altrui ne hanno la detenzione, in quanto sono semplicemente precaristi, perché detengono in nome e per conto altrui, e non hanno il possesso giuridico, è opportuno ricordare anche l'art. 2941 cod. civ. per cui la prescrizione è sospesa fra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all'amministrazione altrui, e quelle da cui l'amministrazione e esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto e fra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.
Sono norme dirette a moralizzare l'amministrazione di beni altrui; ad evitare malversazioni di amministratori.
Occorre rilevare un' improprietà di linguaggio dell'art. 1471: "non possono essere compratori... gli amministratori... rispetto ai beni". Evidentemente doveva dirsi o: non possono comprare i beni, o: non possono essere compratori dei beni. La locuzione rimasta nella legge evidentemente è dovuta a frettoloso coordinamento di disposizioni ricucite da testi diversi.
Imponibilità sopravvenuta per divieto speciale
Numerosi sono oggi i divieti di comprare: non si possono comprare tutte le cose sottratte al libero commercio.
L'obbligazione di vendere tali cose e nulla. Il venditore o il compratore non possono essere obbligati all'adempimento: il più delle volte anzi sono passibili di pene per il solo fatto di aver sottratto o tentato di sottrarre tali cose al normale consumo.
Chi ha adempiuto non può però riavere quanto ha indebitamente pagato (ad es.: più del prezzo di calmiere) perché - non potendo ignorare la legge - anche lui ha contribuito volontariamente a violarla (arg. art. 2035 cod. civ.). Ma vi possono essere disposizioni particolari in contrario, nelle varie leggi vietanti o disciplinanti la vendita di determinate cose.
Sopravvenuto un divieto di vendere, i contratti già stipulati non possono più eseguirsi, perché eseguirli significherebbe violare una legge proibitiva.
Anche se sopravviene divieto di usare talune cose per quello che è l'uso loro normale, non può più eseguirsi il contratto. Il compratore legittimamente rifiuta di ricevere quel che non può più utilizzare secondo la sua normale destinazione. Vietato ad esempio ai mulini di miscelare grano e granturco, i mugnai legittimamente rifiutano di adempiere i contratti già stipulati per acquisto di granturco. Ne è loro vietato l'uso da una norma proibitiva.
Altri particolari divieti
A tutela del patrimonio storico ed archeologico nazionale è dichiarata nulla la vendita di cose d'interesse storico o archeologico, anche se sono in buona fede i contraenti ed ignorano l'esistenza del vincolo.
È nulla la vendita di azioni prima dell'iscrizione della società nel registro delle imprese: art. 2331 cod. civ.: divieto che vuol evitare l'aggiotaggio delle azioni durante la breve fase che precede l'iscrizione nel registro del commercio.
Vi sono poi divieti particolari di acquisto : ad es.: alle anonime l'acquisto delle proprie azioni è consentito solo se è autorizzato da deliberazione dell'assemblea onde risulti che l'acquisto è fatto con somme prelevate da utili netti regolarmente accertati e se le azioni sono interamente liberate, art. 2357 cod. civ..
Si è parlato in tal caso, più che di incapacità ad acquistare, di mancanza di legittimazione ad acquistare: ed è certo un divieto diverso da altri divieti, come ad es.: il divieto generale ad acquistare imposto dalla legge a minori, ad incapaci, a persone giuridiche.
Anche qui però il divieto della legge vuol proteggere l'anonima cui è vietato acquistare : le è vietato nell'interesse dei terzi - perché i creditori sociali trovino integro il capitale sociale - ma questo è anche e fondamentalmente interesse dell'anonima: si vuol tutelarne l'integrità del patrimonio.
Atteso tale scopo della legge, poiché i terzi non possono ignorare il divieto, se hanno venduto azioni all'anonima, questa può far dichiarare la nullità dell'acquisto: non può farla dichiarare se a mezzo d'un agente di cambio comprò da terzi ignari di vendere all'anonima. Essendo poi il divieto scritto nell'interesse dell' anonima e non dei venditori, non possono essi far annullare la vendita.
Ogni vendita diretta a far acquistare a persone cui la legge vieta l'acquisto di taluni beni è nulla: è la nullità di ogni atto diretto comunque a trasgredire norme proibitive : art. 1344 cod. civ..
Trasferibilità dei diritti
Come la regola è la trasferibilità delle cose, così la regola è la trasferibilità anche dei diritti. Tutti i diritti possono essere oggetto di trasferimento, se non è vietato da una disposizione di legge.