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Articolo 378 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Atti vietati al tutore e al protutore

Dispositivo dell'art. 378 Codice Civile

Il tutore e il protutore non possono, neppure all'asta pubblica [534, 733 c.p.c.] rendersi acquirenti(1) direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore(2).

Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l'autorizzazione [43, 45] e le cautele fissate dal giudice tutelare [344].

Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati [1441] su istanza delle persone indicate nell'articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti [387].

Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito [596, 1268] verso il minore.

Note

(1) Rendersi acquirenti significa porre in essere negozi traslativi della proprietà, quindi - oltre all'archetipo della compravendita di cui all'art. 1470 del c.c. - la norma si riferirebbe alla permuta (art. 1552 del c.c.) ed agli altri contratti che realizzino analoghi risultati.
(2) Diversa risulta l'ipotesi (già descritta sub art. 360 del c.c.) dell'acquisto di beni del tutore da parte del minore.

Ratio Legis

Opera una presunzione assoluta (di cui all'art. 2727 del c.c.) nel caso di acquisto di beni del minore da parte del suo tutore; risulta evidente infatti il pericolo di conflitto di interessi, che si vuole con la presente norma evitare.

Brocardi

Bona pupillaria non licet tutoribus in proprios usus convertere
In rem suam auctoritatem accomodare tutor non potest
Lucrum facere ex tutela non debet

Spiegazione dell'art. 378 Codice Civile

L'attività amministrativa del tutore può essere ostacolata dall'esistenza di un conflitto d'interessi, che può assumere due differenti aspetti.
In un primo senso, il conflitto d'interessi è presunto, e sulla base di tale presunzione la legge pone un divieto in relazione al compimento di determinati atti, divieto che costituisce un ostacolo insuperabile. Così il tutore non può, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirente direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore, né rendersi cessionario di alcuna ragione o credito verso il minore. È stato ritenuto che nei casi citati si abbia una particolare incapacità di acquisto, una vera incapacità di diritto o di esser parte (in senso sostanziale) nel rapporto giuridico. Si è pure parlato di mancanza di legittimazione.
In tutti gli altri casi di opposizione d'interessi tra il tutore ed il minore, questi è rappresentato dal protutore (360). Deve dunque ritenersi che in tali casi l'esercizio del potere di amministrazione e di rappresentanza sia ostacolato o paralizzato, e che l'impedimento possa, appunto, essere rimosso mediante l'intervento del protutore

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

185 E' stato osservato che il progetto non contemplava i casi previsti dall'art. 300 del codice del 1865, concernente il divieto al tutore e al protutore di comprare i beni del minore, di accettare la cessione di crediti verso il medesimo e di prenderne in affitto i beni senza una speciale autorizzazione. E' stato perciò suggerito di ripristinare le norme dell'art. 300 del codice del 1865, estendendosi inoltre il divieto a tutti gli atti in cui si riscontri un contrasto di interesse col minore. Nell'art. 378 del c.c. è stata accolta la sostanza della proposta. Ma nel determinare la sfera degli atti vietati al tutore e al protutore è stato seguito il criterio del codice del 1865, poiché la più ampia formula suggerita per includere nel divieto qualsiasi atto, nel quale si riscontri conflitto d'interessi, è sembrata esorbitante oltre che generica. Quanto alla sanzione del divieto si è stabilito il principio dell'annullabilità, legittimandosi ad agire il tutore, il minore, i suoi eredi o aventi causa, ed escludendosi per ovvie ragioni il tutore o il protutore che abbia compiuto l'atto vietato. Nel disciplinare il regime dell'impugnazione, è stata tenuta distinta, dalle ipotesi dell'acquisto e dell'affitto dei beni del minore, l'altra ipotesi che il tutore si sia reso cessionario di crediti verso l'incapace, poiché in quest'ultima l'invalidità del negozio normalmente sarà proposta in via d'eccezione. Per non creare poi al curatore dell'emancipato e al genitore esercente la patria potestà una posizione diversa nei confronti del tutore, relativamente a questi atti vietati, si è avuto cura di dichiarare applicabili al curatore (art. 396 del c.c.) le disposizioni dell'art. 378 ed inoltre nell'art. 323 del c.c., per il genitore esercente la patria potestà, sono state dettate, con opportuni adattamenti, norme analoghe a quelle dello stesso art. 378.

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