(massima n. 1)
In tema di alienazione di beni di proprietā di una ASL, č valida la vendita in favore di un consigliere regionale ove non sussista conflitto di interessi, per non avere questi esercitato poteri diretti di controllo o di gestione dellazienda, non essendo altresė sufficiente, ai fini del divieto speciale di comprare di cui all'art. 1471, comma 1, n. 2, c.c., il collegamento di carattere generale tra il consiglio regionale e le ASL, atteso che detto divieto colpisce soltanto coloro i quali, nellesercizio di una pubblica funzione, prendono parte alla procedura relativa al trasferimento coattivo di un bene da un soggetto ad un altro.