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Articolo 2036 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Indebito soggettivo

Dispositivo dell'art. 2036 Codice Civile

Chi ha pagato un debito altrui(1), credendosi debitore in base a un errore scusabile(2), può ripetere ciò che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede [1147] del titolo o delle garanzie del credito [1189](3).

Chi ha ricevuto l'indebito [1189 comma 2] è anche tenuto a restituire i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento, se era in mala fede, o dal giorno della domanda, se era in buona fede [1148, 2033].

Quando la ripetizione non è ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore [1203 n. 5](4).

Note

(1) Il comma disciplina l'ipotesi di indebito soggettivo "ex latere debitoris": il debitore non è tale, ma questo non perché il debito non esiste (indebito oggettivo: art. 2033 c.c.), bensì in quanto è un altro il soggetto tenuto ad adempiere, cioè è un altro il debitore.
(2) Cioè evitabile con la diligenza ordinaria (1176 1 c.c.). Se, invece, non si dimostra l'errore (ciò cui, in base all'art. 2697 c.c., è tenuto il pagatore) si deve ritenere che egli abbia voluto estinguere un debito di altri (1180 c.c.).
(3) Cioè ritenendo che il debito si sia estinto, perché il solvens era debitore ovvero perché ha pagato, consapevolmente, un debito altrui (1180 c.c.). In tal caso è sul creditore che grava l'onere di provare la propria buona fede (2697 c.c.).
(4) Cioè quando il pagamento non è avvenuto per un errore scusabile (1176 c.c.) ovvero il creditore si è liberato del titolo in mala fede.

Ratio Legis

La norma contempera gli interessi del solvens che si creda erroneamente debitore sia quelli dell'accipiens che, ritenuto che si sia trattato di un buon pagamento, si liberi del titolo.

Brocardi

Ex persona debitoris
Indebitum est non tantum quod omnino non debetur, sed et quod alio debetur, si alio solvatur
Indebitum ex persona accipientis
Indebitum ex persona creditoris

Spiegazione dell'art. 2036 Codice Civile

Differenze dell'indebito soggettivo rispetto al debito oggettivo: caratteri­stiche

Sono manifeste, al raffronto del primo comma di questa dispo­sizione con l'art. 2033, le fondamentali caratteristiche differenziatrici tra l' in­debito oggettivo e l'indebito soggettivo — sebbene entrambi abbiano quale requisito comune e necessario, oltre l'errore, un effettuato pagamento. L'uno presuppone la mancanza di qualsiasi obbligazione o 1' impos­sibilità giuridica di pretenderne l'adempimento; l'altro un'obbligazione reale e giuridicamente efficace: l'uno ha causa da un pagamento fatto per una inesistente obbligazione propria o di altri; l'altro da un pagamento per una obbligazione certamente di altri, ma erroneamente ritenuta propria: l'uno si riconduce, perciò, al concorso o meno di elementi oggettivi; l'altro ad un unico fondamentale elemento soggettivo.

Anzitutto vi dev'essere, dunque, un debito altrui veramente sussistente nel­la sua entità oggettiva: debito, nel senso lato e generico di prestazione dovuta, qualunque ne sia l'oggetto; non nel senso specifico di prestazione di danaro. Il pagamento che dev'essere effettuato risponde, perciò, al concetto, in senso lato e generico, di adempimento a quella prestazione, non al con­cetto specifico di versamento e corresponsione di somme.

In secondo luogo deve ricorrere nel solvens il convincimento di adem­piere ad una prestazione propria. Cioè deve affermare o, comunque, deve risultare ch'egli paga il debito altrui non come terzo adempiente a senso dell'art. 1180 cod. civ., ma come debitore in proprio.

Se il debito era proprio soltanto in parte, 1' indebito soggettivo sussi­sterà soltanto per l'eccedenza.

In terzo luogo il pagamento deve avvenire per un errore scusabile. Se fosse dovuto ad errore inescusabile, l'avvenuto pagamento sarebbe irripetibile. Deve, cioè, trattarsi di un errore di fatto, a carattere essenziale (art. 1429 del c.c., n.2) perchè cade sull' identità dell'oggetto della prestazione, e non dipende da imprudenza o colpa del solvens: perciò, appunto, scusabile.

Precisa, inoltre, la relazione (n. 790) che non è necessaria la riconosci­bilità dell'errore da parte dell'accipiente, essendo essa in re per il fatto stesso che il solvens, com' ho già detto, non afferma di pagare un debito altrui quale terzo adempiente a senso dell' art. 1180 del c.c..

Sulla riconoscibilità dell'errore sono, poi, da tenere presenti l' art. 1431 del c.c. e il n. 652 della relazione al codice civile.

Infine, perchè possa darsi ingresso alla ripetizione del pagamento eseguito per indebito soggettivo, il creditore che riceve il pagamento deve non essersi privato, in buona fede, del titolo o delle garanzie del credito stesso.

La norma riproduce, sostanzialmente, l'art. 1146 del codice del 1865, il quale, nell' ipotesi che ciò fosse avvenuto, accordava, a colui che aveva pagato, il regresso contro il vero debitore, mediante l'azione che competeva al creditore (n. 790 relaz. citat.).

Il nuovo codice (art. 2036 ult. cod.), invece, come dirò, lo surroga de iure nei diritti del creditore.

Vale anche per la norma in esame interpretazione ch'era data all’art. 1146 del codice abrogato, nel senso che questa non trovava applicazione quando il creditore si fosse privato del proprio titolo per un fatto indipendente dall' avvenuto pagamento.


Conseguenze della ripetizione dell'indebito soggettivo

Come per l' indebito oggettivo, anche in ipotesi d' indebito sog­gettivo, quando si faccia luogo alla ripetizione l'accipiente ha l'obbligo di restituire frutti e interessi: se era in mala fede, dal giorno del pagamento; s'era in buona fede, dal giorno della domanda.

Valgono anche qui le osservazioni che, sullo stesso tema, fatte nella spiegazione dell’ art. 2033 del c.c..


Surroga de jure nei diritti del creditore

Ho già accennato, in relazione all' ipotesi che il creditore si sia privato, in buona fede, del titolo o delle garanzie del credito, come, non ammessa la ripetizione di quanto fu indebitamente pagato, colui che abbia eseguito il pagamento sia surrogato de iure nei diritti del creditore.

Per una tutela diretta e più immediata della condizione del solvens la surroga de iure, nei diritti del creditore verso il debitore, è stata estesa ad ogni ipotesi d' inammissibilità di ripetizione, nell' indebito soggettivo.

La norma ha perciò carattere generale, e trova applicazione in ogni casa in cui, per qualsiasi ragione incidente negli indicati presupposti, la ri­petizione, nell' indebito soggettivo, non possa essere ammessa. Quindi — sottolinea la relazione (n. 790) — anche in ipotesi di errore inescusabile.

E, può aggiungersi, nell' ipotesi di debito altrui pagato come terzo adempiente; ovvero di creditore che, in buona fede, s' è privato del titolo o delle garanzie del credito.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

648 La formulazione dell'art. 760 chiarisce gli estremi dell'indebito soggettivo meglio di quanto non lo abbia fatto l'art. 1146 cod. civ. (art. 67 del progetto del 1936): pagamento di un debito altrui, errore nel reputarsi debitore, riconoscibilità di questo errore.
I primi due estremi sono pacifici; la giurisprudenza, decidendo in base al sistema del codice civile che esigeva la scusabilità dell'errore nel caso di divergenza fra intento e volontà dichiarata, aveva ritenuto che questa scusabilità non doveva qualificare la condizione subiettiva di chi faceva il pagamento di un debito altrui credendosi debitore.
Sostituito sul terreno dei vizi del volere, al criterio della scusabilità dell'errore, quello della sua riconoscibilità, mi parve che fosse necessario estendere questo estremo all'indebito subiettivo, tenuto presente che l'accipiente riceve sempre il suo e potrebbe credere, quando non appaia l'errore del terzo, che questi paghi in nome e per conto del debitore.
In tali casi, il bisogno di una tutela della buona fede dell'accipiente dovrà fare escludere l'ammissibilità di una ripetizione; ma ad evitare che il vero debitore resti liberato per l'errore del solvente è riconoscibile, l'accipiente dovrà restituire anche i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento, essendone chiara in tal caso la malafede.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

791 La ripetizione, se l'accipiente è incapace, implica soltanto la restituzione dell'importo del vantaggio conseguito (art. 2039 del c.c.); in ogni altro caso comprende l'importo già pagato, i frutti e gli interessi (art. 2033 del c.c. e art. 2036 del c.c.). Non si fa differenza tra indebito oggettivo e indebito soggettivo; ma si distingue, quanto ai frutti e agli interessi, tra il caso di malafede dell'accipiente e il caso di sua buona fede. L'accipiente di mala fede deve frutti e interessi dal giorno del pagamento, l'accipiente di buona fede li deve dal giorno della domanda (artt. 2033 e 2036, secondo comma). Se oggetto del pagamento indebito è stata una cosa determinata e questa perisce o è deteriorata, l'accipiente di buona fede risponde soltanto nei limiti dell'arricchimento (art. 2037 del c.c., terzo comma); l'accipiente di mala fede deve invece corrispondere il valore della cosa nel caso in cui essa sia perita, mentre, nel caso in cui sia semplicemente deteriorata, il solvens ha la scelta di chiedere o l'equivalente o la cosa stessa e una indennità per la diminuzione dei valore (art. 2037, secondo comma). Nell'ipotesi in cui la cosa ricevuta, è stata alienata, l'accipiente non è mai tenuto a ricuperarla: se l'ha ricevuta in buona fede e in buona fede l'ha venduta, il solvens ha diritto soltanto al corrispettivo dell'alienazione (art. 2038 primo comma); se invece l'ha ricevuta in mala fede o in mala fede l'ha venduta, l'accipiente ha la scelta, o di farne restituzione in natura ricuperandola dall'acquirente, o di corrisponderne il valore, ma il solvens può pretendere il corrispettivo (art. 2038, secondo comma). Si noti che il codice abrogato, nei casi in cui il solvens aveva diritto al corrispettivo dell'alienazione o questo non era stato ancora pagato dall'acquirente all'accipiente, obbligava quest'ultimo a cedere al solvens l'azione che potesse spettargli verso l'acquirente; per lo stesso scopo di tutela immediata del solvens al quale si è accennato a proposito dell'art. 2036, il nuovo codice, nelle ipotesi su ricordate, surroga di diritto il solvens nell'azione che potesse spettare all'accipiente per conseguire il corrispettivo dell'alienazione ancora dovuto dall'acquirente (art. 2038). Questa è l'azione che nel caso di alienazione a titolo oneroso è accordata al solvens verso il terzo; nel caso di ricreazione a titolo gratuito, al solvens spetta invece un'azione di arricchimento contro il terzo, che però, se l'accipiente è stato di mala fede, potrà proporsi solo dopo l'inutile escussione di lui (art. 2038).

Massime relative all'art. 2036 Codice Civile

Cass. civ. n. 29528/2022

In tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, non è configurabile una obbligazione concorrente del datore di lavoro apparente per i contributi dovuti agli enti previdenziali, fatta salva l'incidenza satisfattiva dei pagamenti eventualmente eseguiti da terzi, ai sensi dell'art. 1180, comma 1, c.c., ovvero dallo stesso datore di lavoro fittizio, senza che assuma rilievo la consapevolezza dell'altruità del debito, atteso che, in caso di indebito soggettivo, anche il pagamento effettuato per errore è qualificabile, in forza del coordinamento tra gli artt. 1180 e 2036 c.c., come pagamento di debito altrui, con efficacia estintiva dell'obbligazione in presenza delle condizioni di cui all'art. 2036, comma 3, c.c..

Cass. civ. n. 8101/2020

L'adempimento del debito altrui può avvenire sia direttamente sia per il tramite d'un mandatario; in tale ultima ipotesi, la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 1180 c.c. (esistenza del debito altrui, volontà di estinguerlo, spontaneità del pagamento) vanno accertati con riferimento alla persona del mandante, non a quella del mandatario.

Cass. civ. n. 20143/2010

In tema d'interposizione nel rapporto di lavoro, il pagamento dei contributi da parte dell'intermediario (datore di lavoro apparente) non ha effetto estintivo rispetto al debito contributivo cui è tenuto esclusivamente il datore di lavoro effettivo. (Cassa con rinvio, App. Trento, 23/12/2005).

Cass. civ. n. 17223/2010

In tema d'interposizione nelle prestazioni di lavoro, qualora i contributi previdenziali siano stati versati da soci di una società cooperativa che si sia fittiziamente interposta nel rapporto di lavoro subordinato in realtà svolto alle dipendenze d'altro soggetto, il versamento eseguito non estingue l'obbligo contributivo dell'effettivo datore di lavoro che non può invocare ai sensi dell'art. 1180 cod. civ. l'adempimento dell'obbligo del terzo mentre i lavoratori (soci della cooperativa) hanno diritto alla ripetizione di quanto ad essi indebitamente ritenuto. (Rigetta, App. Torino, 16/11/2006).

Cass. civ. n. 19703/2009

L'estinzione di debito di cui ad una ricevuta bancaria, effettuato da una banca per conto di un cliente, sull'erroneo presupposto che quest'ultimo le abbia conferito mandato, configurandosi come un pagamento non dovuto, in quanto il terzo che lo riceve non è creditore di chi lo effettua, è qualificabile come indebito soggettivo "ex latere accipientis", al quale si applica la disciplina dell'indebito oggettivo, non assumendo alcun rilievo la circostanza che l' "accipiens" fosse effettivamente creditore della somma incassata, in quanto la fattispecie, dovendo essere riguardata dal punto di vista del "solvens", che non è debitore a nessun titolo né nei confronti dell"'accipiens" né nei confronti di altri, non si differenzia dal caso di nullità o inesistenza del titolo dell'obbligazione.

Cass. civ. n. 195/1995

Non sussiste ipotesi di indebito soggettivo (art. 2036 c.c.), con il conseguente diritto del solvens alla ripetizione, nel caso in cui il compratore abbia pagato l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (Invim), dovuta dal venditore, sapendo di non essere debitore, non potendo tale pagamento considerarsi effettuato in situazione di errore. In siffatta ipotesi si ha soltanto surrogazione del solvens nei diritti del creditore ai sensi dell'art. 2036, terzo comma, c.c. ed il debito di restituzione resta debito di valuta essendo esso costituito da una somma di danaro sin dalla origine del rapporto.

Cass. civ. n. 2611/1971

Ricorre l'ipotesi di indebito oggettivo nel caso in cui manchi una originaria causa contrattuale giustificativa del pagamento o quando la causa, originariamente esistente, sia venuta meno. Si ha, invece, indebito soggettivo quando taluno paghi un debito altrui, credendosi debitore in base ad errore scusabile.

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