Le norme che precedono si osservano in quanto non siano in contrasto con i principi derivanti da leggi speciali(1).
Sono salve le disposizioni particolari concernenti i pagamenti da farsi fuori del territorio dello Stato.
Le norme che precedono si osservano in quanto non siano in contrasto con i principi derivanti da leggi speciali(1).
Sono salve le disposizioni particolari concernenti i pagamenti da farsi fuori del territorio dello Stato.
(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 10558/2002
Le norme valutarie che vietano i pagamenti in moneta estera, al di fuori dei casi espressamente e tassativamente previsti, non determinano l'invalidità grave; dell'obbligazione pattuita in moneta estera, ma incidono sulle modalità di adempimento dell'obbligazione medesima, nel senso che questa deve essere regolata in valuta italiana, ragguagliata al cambio di quella estera al giorno della scadenza del debito, attraverso l'ufficio italiano dei cambi.Cass. civ. n. 2893/1991
L'applicabilità del principio nominalistico stabilito dall'art. 1277, primo comma, c.c. (secondo cui i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale) ad una componente (espressa in moneta estera) della base di calcolo dell'indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto non può ritenersi esclusa dal disposto del primo comma dell'art. 1281 dello stesso codice (il quale stabilisce che le norme precedenti — compresa, quindi, quella di cui al citato art. 1277, primo comma — si osservano in quanto non contrastano con i principi derivanti da leggi speciali), non avendo la disciplina dei detti istituti (artt. 2120 e 2121 c.c. e L. n. 297 del 1982) carattere speciale.
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