Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5065 del 29 aprile 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

Il giudice che in presenza di reciproche domande di risoluzione, basate da ciascuna parte su determinati inadempimenti dell'altra accerti l'inesistenza dei singoli reciproci addebiti, deve dar atto della scelta ex art. 1453, secondo comma, c.c. di entrambi i contraenti e decidere in conseguenza quanto agli effetti risolutori di cui all'art. 1458 c.c.

(massima n. 2)

Poiché la cosiddetta risoluzione del contratto per mutuo dissenso, a differenza dalla risoluzione per inadempimento, non ha, in difetto di specifica pattuizione negoziale, l'effetto retroattivo che per questa ultima č invece previsto dall'art. 1458, primo comma, c.c., alla stessa non consegue il ripristino delle status quo ante, che deve, anzi, ritenersi implicitamente escluso per effetto della globale valutazione datane dalle parti all'atto dello scioglimento del contratto. Ne consegue che in caso di contratto di compravendita in difetto di contraria pattuizione gli interessi sulle somme dovute in restituzione dalla parte venditrice devono ritenersi compensati dal godimento della cosa che la parte compratrice abbia medio tempore avuto (ex art. 1282 ultimo comma c.c.).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.