Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli(1) possono essere annullati [1425] su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa [799](2).
Note
(1)
Sussistono l'annullabilità del negozio posto in essere dal tutore in difetto del parere del giudice tutelare di cui all'art. 375 del c.c., nonchè la nullità del decreto irritualmente emanato dal tribunale.
(2)
L'azione compete ai soggetti elencati, e non spetta alla controparte che abbia contrattato con il tutore.