Se la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il
giudice dell'esecuzione, con lo stesso provvedimento con cui decide l'
assegnazione o autorizza la vendita ex
art. 530 del c.p.c., stabilisce il giorno, l'ora ed il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l'esecuzione al
cancelliere o all'
ufficiale giudiziario o a un istituto all'uopo autorizzato.
Nel solo caso in cui sia sottoposta ad espropriazione una cosa mobile registrata, peraltro, il giudice dell'esecuzione, ex
art. 534 bis del c.p.c., ha la possibilità di delegare le operazioni di vendita (sia con incanto che senza) all'istituto vendite giudiziarie ovvero ad un professionista.
A tale forma di vendita si perviene o in seguito alla scelta discrezionale del giudice dell'esecuzione oppure nel caso in cui i beni, affidati al
commissionario per la vendita senza incanto, non siano stati venduti nel termine di un mese, come previsto dall’art.
art. 533 del c.p.c..
Sempre nello stesso provvedimento il giudice dell'esecuzione può disporre che, oltre alla pubblicità disposta ai sensi del primo comma dell’
art. 490 del c.p.c., , sia effettuata anche una pubblicità straordinaria, secondo quanto disposto al terzo comma della stessa norma.
A tal proposito va detto che le forme di pubblicità previste dal citato art. 490 c.p.c. si distinguono in:
-
pubblicità obbligatoria: la sua mancanza determina la nullità della vendita;
-
pubblicità facoltativa: la sua mancanza può dar luogo solamente ad un'eventuale azione di risarcimento dei danni nei confronti del soggetto obbligato ad eseguirla.
Il compimento delle pubblicità dell'avviso di vendita non preclude la modificabilità e revocabilità del provvedimento con cui è stata disposta la vendita; di conseguenza, deve escludersi che la pubblicità possa produrre in capo alle persone che ne vengano a conoscenza (e che siano interessate a rendersi acquirenti) un
diritto soggettivo né allo svolgimento dell'incanto né alle condizioni indicate nell'avviso medesimo.
L'
ordinanza del giudice dell'esecuzione può eventualmente indicare anche l'importo della
cauzione, il termine per il versamento, nonché la misura minima del rilancio; ove queste indicazioni non siano previste, al riguardo può provvedere il soggetto incaricato dell'incanto.