Cass. civ. n. 19758/2018
Le opposizioni alla stima dell'indennità di occupazione e quelle all'indennità di espropriazione contengono domande distinte ed autonome, avuto riguardo alle diversità delle relative "causae petendi", costituite l'una dalla privazione del godimento del bene occupato e l'altra dall'ablazione di quello espropriato. Ne consegue che, in relazione ai rapporti tra i detti giudizi può assumere efficacia di cosa giudicata esclusivamente la qualificazione giuridica del terreno, quale antecedente logico giuridico della statuizione sull'indennità di occupazione legittima, ma non l'accertamento del suo valore di mercato, tanto per l'evidenziata autonomia dei rapporti quanto per la diversità dei periodi considerati. (Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 10 settembre 2012).
Cass. civ. n. 3074/2018
In tema di espropriazione per pubblica utilità, il termine di decadenza di trenta giorni per proporre l'opposizione alla stima di cui all'art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 150 del 2011, postulando che l'indennità definitiva sia stata determinata, in seno al decreto di esproprio o con l'eventuale stima peritale a questo successiva, non può operare per la diversa ipotesi di azione giudiziale per la determinazione dell'indennità ove non sia intervenuta, invece, alcuna stima definitiva.
Cons. Stato n. 4825/2010
Il g.a., nello stabilire l'importo spettante a titolo risarcitorio al proprietario illegittimamente espropriato, non può includervi anche quanto a lui dovuto per occupazione legittima, la cui valutazione è di spettanza della Corte d'appello a norma dell'art. 54, T.U. 8 giugno 2001 n. 327, atteso che l'evidente connessione tra la domanda risarcitoria e quella di carattere indennitario non può giustificare l'attribuzione di entrambe allo stesso giudice, essendo indiscusso il principio generale dell'inderogabilità della giurisdizione, anche se per motivi di connessione.
Cass. civ. n. 2442/2008
In tema di giudizio di opposizione alla stima dinanzi al giudice ordinario, qualora il decreto di stima sia stato annullato dal giudice amministrativo, essendo consentita al privato, dopo la sentenza della Corte Cost. n. 67 del 1990, l'azione giudiziaria di determinazione della giusta indennità fondata sull'art. 42 Cost., l'azione si configura non come opposizione alla determinazione dell'indennità ma come domanda di accertamento della giusta indennità, con la conseguenza che il giudice adito ha l'obbligo di provvedere nel merito, sempre che sussista il presupposto di tale azione costituito dal decreto di esproprio. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. - constatato che nella specie non risultava emanato il decreto di esproprio - ha rigettato, correggendo la motivazione, il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva respinto l'opposizione alla stima ritenendo irrilevante l'intervenuto annullamento del decreto di stima da parte del giudice amministrativo e corretto il calcolo dell'indennità ivi contenuto).
Cass. civ. n. 10680/2000
In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'esercizio del diritto soggettivo di ottenere il conguaglio della relativa indennità, determinata ai sensi della L. n. 385 del 1980, non è sottoposto all'osservanza del termine di decadenza di cui all'art. 19 della L. n. 865 del 1971, bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale, decorrente dalla data del decreto di esproprio. Infatti, l'azione per l'integrazione dell'indennità, già definita e liquidata in sede amministrativa con salvezza di conguaglio, non può qualificarsi come azione di opposizione alla stima in senso proprio, giacché l'integrazione spetta anche quando la liquidazione sia divenuta irretrattabile. (Nella specie, l'espropriato aveva originariamente proposto opposizione avverso la stima provvisoria effettuata nella vigenza della L. n. 385 del 1980; tale opposizione era stata dichiarata inammissibile perché intempestiva; successivamente, aveva proposto una nuova domanda diretta al conseguimento dell'indennità definitiva. La S.C., sulla base dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso che la seconda azione proposta fosse inammissibile perché proposta oltre il termine dell'art. 19 della L. n. 865 del 1971).
Cass. civ. n. 4679/1981
In tema di opposizione avverso la stima dell'indennità espropriativa, secondo la previsione dell'art. 19 della L. 22 ottobre 1971 n. 865, il termine di 30 giorni, fissato a pena di decadenza dall'opposizione stessa, ha come "dies a quo" il giorno dell'inserzione, nel foglio degli annunci legali della provincia, dell'avviso del deposito della relazione dell'ufficio tecnico erariale, e, pertanto, in difetto di tale formalità, non può iniziare a decorrere, ancorché sia stata data la comunicazione di detto deposito.