(massima n. 1)
Le opposizioni alla stima dell'indennità di occupazione e quelle all'indennità di espropriazione contengono domande distinte ed autonome, avuto riguardo alle diversità delle relative "causae petendi", costituite l'una dalla privazione del godimento del bene occupato e l'altra dall'ablazione di quello espropriato. Ne consegue che, in relazione ai rapporti tra i detti giudizi può assumere efficacia di cosa giudicata esclusivamente la qualificazione giuridica del terreno, quale antecedente logico giuridico della statuizione sull'indennità di occupazione legittima, ma non l'accertamento del suo valore di mercato, tanto per l'evidenziata autonomia dei rapporti quanto per la diversità dei periodi considerati. (Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 10 settembre 2012).