(massima n. 1)
In tema di opposizione avverso la stima dell'indennità espropriativa, secondo la previsione dell'art. 19 della L. 22 ottobre 1971 n. 865, il termine di 30 giorni, fissato a pena di decadenza dall'opposizione stessa, ha come "dies a quo" il giorno dell'inserzione, nel foglio degli annunci legali della provincia, dell'avviso del deposito della relazione dell'ufficio tecnico erariale, e, pertanto, in difetto di tale formalità, non può iniziare a decorrere, ancorché sia stata data la comunicazione di detto deposito.