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Articolo 27 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilitā

(D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

[Aggiornato al 10/12/2023]

Pagamento o deposito definitivo dell'indennitā a seguito della perizia di stima dei tecnici o della Commissione provinciale

Dispositivo dell'art. 27 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilitā

1. La relazione di stima č depositata dai tecnici ovvero della Commissione provinciale presso l'ufficio per le espropriazioni. L'autoritā espropriante dā notizia dell'avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento e segnala la facoltā di prenderne visione ed estrarne copia.

2. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del deposito, l'autoritā espropriante, in base alla relazione peritale e previa liquidazione e pagamento delle spese della perizia, su proposta del responsabile del procedimento autorizza il pagamento dell'indennitā, ovvero ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti.

3. In seguito alla presentazione, da parte del promotore dell'espropriazione, degli arti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento dell'indennitā di espropriazione, l'autoritā espropriante emette senz'altro il decreto di esproprio.

Massime relative all'art. 27 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilitā

Cass. civ. n. 28791/2018

In tema di determinazione dell'indennitā di esproprio, il termine fissato dall'art. 27, comma 2, del D.P.R. n. 327 del 2001, di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima a partire dal quale l'autoritā espropriante autorizza il pagamento dell'indennitā o ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, non č perentorio ma dilatorio, imponendo a tutte le parti del procedimento di agire per la determinazione giudiziale dell'indennitā almeno trenta giorni dopo la comunicazione del deposito della relazione di stima, fermo restando tale potere di agire fino alla scadenza del termine perentorio di cui all'art. 54, secondo comma, del D.P.R. citato, il quale decorre dalla notificazione del decreto di esproprio o della relazione di stima, se successiva all'atto ablatorio, termine, questo, che non corrisponde a quello dilatorio di cui all'art. 27, comma 2, del D.P.R. medesimo.

Cass. civ. n. 26248/2017

In materia di determinazione dell'indennitā di espropriazione, mentre il termine ex art. 54, comma 1, di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima, di cui all'art. 27, comma 2, del D.P.R. n. 327 č solo dilatorio, imponendo a tutti di agire per la determinazione giudiziale dell'indennitā, almeno un mese dopo la comunicazione del deposito della relazione di stima, il potere di agire fino al termine perentorio di cui all'art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 150/2011 (in precedenza art. 54, comma 2) decorre dalla notificazione del decreto di esproprio o della relazione di stima, se successiva all'atto ablativo.

Cass. civ. n. 10446/2017

L'azione di determinazione giudiziale dell'indennitā di esproprio ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.P.R. n. 327 del 2001, nel testo "ratione temporis" applicabile prima della novella introdotta dal D.Lgs. n. 150 del 2011, puō essere sempre proposta senza necessitā di attendere la liquidazione dell'indennitā in sede amministrativa, in quanto, una volta emanato il provvedimento ablativo, sorge contestualmente ed č immediatamente azionabile il diritto del proprietario di percepire il giusto indennizzo ex art. 42 Cost.

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