(massima n. 1)
In tema di giudizio di opposizione alla stima dinanzi al giudice ordinario, qualora il decreto di stima sia stato annullato dal giudice amministrativo, essendo consentita al privato, dopo la sentenza della Corte Cost. n. 67 del 1990, l'azione giudiziaria di determinazione della giusta indennitą fondata sull'art. 42 Cost., l'azione si configura non come opposizione alla determinazione dell'indennitą ma come domanda di accertamento della giusta indennitą, con la conseguenza che il giudice adito ha l'obbligo di provvedere nel merito, sempre che sussista il presupposto di tale azione costituito dal decreto di esproprio. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. - constatato che nella specie non risultava emanato il decreto di esproprio - ha rigettato, correggendo la motivazione, il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva respinto l'opposizione alla stima ritenendo irrilevante l'intervenuto annullamento del decreto di stima da parte del giudice amministrativo e corretto il calcolo dell'indennitą ivi contenuto).