(massima n. 1)
In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'esercizio del diritto soggettivo di ottenere il conguaglio della relativa indennità, determinata ai sensi della L. n. 385 del 1980, non è sottoposto all'osservanza del termine di decadenza di cui all'art. 19 della L. n. 865 del 1971, bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale, decorrente dalla data del decreto di esproprio. Infatti, l'azione per l'integrazione dell'indennità, già definita e liquidata in sede amministrativa con salvezza di conguaglio, non può qualificarsi come azione di opposizione alla stima in senso proprio, giacché l'integrazione spetta anche quando la liquidazione sia divenuta irretrattabile. (Nella specie, l'espropriato aveva originariamente proposto opposizione avverso la stima provvisoria effettuata nella vigenza della L. n. 385 del 1980; tale opposizione era stata dichiarata inammissibile perché intempestiva; successivamente, aveva proposto una nuova domanda diretta al conseguimento dell'indennità definitiva. La S.C., sulla base dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso che la seconda azione proposta fosse inammissibile perché proposta oltre il termine dell'art. 19 della L. n. 865 del 1971).