(massima n. 1)
Il g.a., nello stabilire l'importo spettante a titolo risarcitorio al proprietario illegittimamente espropriato, non può includervi anche quanto a lui dovuto per occupazione legittima, la cui valutazione è di spettanza della Corte d'appello a norma dell'art. 54, T.U. 8 giugno 2001 n. 327, atteso che l'evidente connessione tra la domanda risarcitoria e quella di carattere indennitario non può giustificare l'attribuzione di entrambe allo stesso giudice, essendo indiscusso il principio generale dell'inderogabilità della giurisdizione, anche se per motivi di connessione.