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Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 24696 del 24 novembre 2009
«...pignoratizio, senza necessità che venga emessa una pronuncia in via principale nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nel rapporto, ove non siano in questione effetti che possano coinvolgere i diritti di terzi non evocati in giudizio»
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Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 21908 del 29 agosto 2008
«Tali principi trovano applicazione sia nell'ipotesi di opposizione proposta dal debitore pignoratizio, sia - in virtù del richiamo di cui all'art. 1211 c.c. - nell'ipotesi in cui il creditore in "mora accipiendi" intenda opporsi alla vendita delle...»
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Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5561 del 19 marzo 2004
«Agli effetti dell'art. 2787, terzo comma, c.c., in tema di prelazione del creditore pignoratizio, perché il credito garantito possa ritenersi sufficientemente indicato, non occorre che esso venga specificato, nella scrittura costitutiva del pegno,...»
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Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5290 del 10 marzo 2006
«Il pegno di un libretto di deposito bancario, costituito a favore della banca depositaria, o di certificati di deposito al portatore, emessi dallo stesso creditore pignoratizio, si configura come pegno irregolare soltanto quando sia conferita...»
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Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 10526 del 23 ottobre 1998
«Il pegno di titoli di credito, quale vero e proprio diritto reale limitato sui titoli, si attua mediante spossessamento del debitore pignoratizio e deve, ai fini dell'efficacia erga omnes del vincolo sul diritto cartolare, essere attuato sul...»
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Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 10144 del 12 luglio 2002
«Il creditore pignoratizio delle azioni ancorché, ai sensi dell'art. 2352 c. c., a lui competa, in luogo del socio suo debitore, il diritto di voto (anche) nelle deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto o del tipo della società o il...»
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Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2053 del 10 marzo 1999
«...del socio in conflitto di interessi con la società, l'art. 2352 c.c. prevede espressamente la possibilità di stabilire, con apposita convenzione, che il diritto di voto sia esercitato dal socio datore di pegno, anziché dal creditore pignoratizio.»
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Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1238 del 17 febbraio 1996
«L'art. 2777 c.c., nella formulazione introdotta con legge n. 426 del 1975, pur contemplando sia i crediti per spese di giustizia che quelli di cui all'art. 2751 bis c.c.. distinguendoli, quanto all'ordine della prelazione, da tutti gli altri...»
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Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4926 del 4 maggio 1991
«...che l'amministrazione finanziaria può recuperare in sede di distribuzione del ricavato prezzo dell'immobile venduto, a norma dell'art. 2777, primo comma c.c., con preferenza rispetto a ogni altro credito, anche pignoratizio o ipotecario.»
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Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3111 del 21 maggio 1984
«Presupposto necessario per la costituzione di un diritto di pegno, avendo questo la funzione di assicurare la prelazione del creditore pignoratizio in sede di espropriazione forzata del bene che ne è oggetto, è l'esistenza di un'obbligazione...»