(massima n. 1)
Presupposto necessario per la costituzione di un diritto di pegno, avendo questo la funzione di assicurare la prelazione del creditore pignoratizio in sede di espropriazione forzata del bene che ne è oggetto, è l'esistenza di un'obbligazione garantita cui corrisponda un credito di somma di danaro, tale originariamente o comunque suscettibile di acquistare carattere pecuniario, indispensabile per poter promuovere l'esecuzione per espropriazione. Non può pertanto essere configurata come una costituzione di pegno, e se in tal senso intesa dalle parti, deve ritenersi nulla per mancanza di causa, la pattuizione con la quale in un contratto di mutuo fondiario in cartelle, l'istituto mutuante, per l'esistenza sull'immobile concesso in garanzia di ipoteche pozioni che impediscono la necessaria priorità di grado dell'ipoteca che assiste il mutuo, trattiene, ai sensi dell'art. 13, comma secondo, del testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con r.d. 16 luglio 1905 n. 646, una parte delle cartelle, sufficiente a garantire il difetto di primo grado ipotecario, ed assume altresì l'obbligo di vendere le cartelle per conto del mutuatario e, con il ricavato, di pagare i creditori ipotecari poziori; in tale ipotesi, invero, la ritenzione delle cartelle non ha la funzione di garantire il rimborso della somma mutuata, ma costituisce elemento di un meccanismo diretto soltanto, attraverso la soddisfazione di crediti di terzi, ad ottenere il conseguimento della priorità di grado dell'ipoteca, che non corrisponde ad un credito verso il debitore, tanto meno di somma di danaro, ma attiene, invece, ad una qualità della causa di prelazione ipotecaria, unica prevista dalla legge sul credito fondiario.