L'espressione designa la rinuncia espressa al pegno da parte del creditore: il nostro codice civile sottolinea che la rinunzia alle garanzie dell'obbligazione non fa presumere la remissione del debito. Nel diritto romano, se la remissio avveniva tacitamente (si pensi, ad esempio, alla consegna spontanea al debitore, da parte del creditore, della cosa oggetto del pignoramento), il pegno non si estingueva, ma al debitore veniva concessa un'eccezione per paralizzare l'eventuale azione del creditore pignoratizio.