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Articolo 27 Legge sull'adozione

(L. 4 maggio 1983, n. 184)

[Aggiornato al 02/01/2024]

Dispositivo dell'art. 27 Legge sull'adozione

Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome(1).

Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei.

Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.

Note

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 27 aprile - 31 maggio 2022, n. 131 (in G.U. 1a s.s. 01/06/2022, n. 22), ha dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 262, primo comma, e 299, terzo comma, cod. civ., 27, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevede che il figlio nato nel matrimonio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto" e "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui prevede che l'adottato assume il cognome degli adottanti, anziché prevedere che l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto".

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Sandro G. chiede
giovedģ 04/11/2021 - Abruzzo
“Lucia nata in Sud America è stata adottata all'età di 7 anni da famiglia italiana.Lucia oggi ha 46 anni. Qualche tempo fa è venuto a mancare il padre adottivo Emanuele. La madre Anna adottiva ha 93 anni. Se dovesse venire a mancare Anna, il fratello originario (di sangue) di Lucia, adottato anch'esso da altra famiglia italiana, avrebbe pretese ereditarie nei confronti di Lucia?”
Consulenza legale i 10/11/2021
Prima di rispondere al quesito, si ritiene possa essere utile fare un breve quadro sintetico delle diverse forme di adozione di minorenni previste dal nostro ordinamento giuridico, disciplinate dalla c.d. Legge sull’adozione, ossia la Legge 4 maggio 1983 n. 184 e sue successive modificazioni.
In particolare, si distingue tra:
a) adozione legittimante, per effetto della quale viene meno ogni legame tra il minore e la famiglia di origine (il minore diventa a tutti gli effetti come figlio nato nel matrimonio dei genitori adottivi);
b) adozione particolare: è prevista solo in determinati casi espressamente indicati dalla legge e per i quali non è possibile fare ricorso all’adozione legittimante. La particolarità di questa forma di adozione sta nel fatto che essa non fa venir meno il legame tra il minore e la sua famiglia di origine.
c) adozione internazionale: si tratta di una forma di adozione c.d. legittimante (ossia con gli stessi effetti di quella sub lettera a), alla quale è possibile fare ricorso sia in caso di adozione di minore straniero da parte di genitori italiani o stranieri residenti in Italia che nel caso di adozione di minore italiano da parte di genitori italiani residenti all’estero.

Ebbene, sulla base dei dati contenuti nel quesito, si presume che il tipo di adozione che viene in considerazione nel caso di specie sia la c.d. adozione internazionale, dalla quale ne conseguono i medesimi effetti giuridici che l’art. 27 della Legge sull’adozione prevede per l’adozione legittimante, tra cui, in particolare, la cessazione di ogni rapporto giuridico tra adottato e famiglia di origine (fatta eccezione per i divieti matrimoniali).
Tali effetti si producono dal momento in cui sono trascorsi i termini per impugnare la sentenza senza che vi si sia provveduto, momento in cui si dice che la sentenza diventa definitiva.

Poiché sembra più che evidente che la sentenza di adozione sia divenuta definitiva ormai da parecchio tempo (Lucia è stata adottata all’età di sette anni e adesso ha 46 anni), possono dirsi definitivamente spezzati i rapporti giuridici e familiari tra Lucia e la sua famiglia di origine, compreso il fratello originario di sangue.
Quest’ultimo, peraltro, risulta anch’egli adottato da altra famiglia italiana, il che comporta che soltanto nei confronti di tutti i componenti di tale famiglia, compresi eventuali fratelli, potrà avanzare eventuali pretese successorie.

Una conferma in tal senso si ricava sia dal testo dell’art. 74 del c.c., norma che circoscrive il vincolo di parentela tra le persone che discendono da uno stesso stipite, anche nel caso di figlio adottivo, sia dagli artt. 566 e 567 c.c., i quali dispongono espressamente che al padre ed alla madre succedono i figli e che ai figli sono equiparati gli adottivi (solo Lucia è figlia di Emanuele ed Anna).
A ciò si aggiunga che il fratello di sangue di Lucia non avrà neppure alcun diritto a succedere alla stessa Lucia ex art. 570 del c.c., in quanto, come si è precisato nella prima parte di questa consulenza, per effetto dell’adozione piena o legittimante si è definitivamente spezzato ogni rapporto giuridico tra Lucia e la sua famiglia di origine.

Ogni pretesa successoria, dunque, potrà essere avanzata dal fratello di sangue di Lucia soltanto nei confronti della famiglia che lo ho adottato.