Le norme di cui al presente capo sono dirette alla tutela della
famiglia, intesa oramai come situazione di fatto caratterizzata dalla stabilità della convivenza e serietà del rapporto, più che come
status giuridico derivante dal vincolo matrimoniale.
La
punibilità per il presente
delitto si ha nel caso in cui il colpevole abbia
fraudolentemente indotto in errore l'altro circa l'assenza di cause impeditive del matrimonio.
La norma richiede espressamente l'utilizzo di
mezzi fraudolenti, al contrario dell'
induzione in errore prevista dall'articolo sulla bigamia (art.
556). Non è comunque sufficiente la mera omissione circa l'esistenza di un impedimento.
L'impedimento rilevante deve essere
diverso da quello derivante da un precedente matrimonio (integrante il delitto di bigamia) e deve determinare l'annullamento del matrimonio proprio per via dell'impedimento occultato, spettando dunque all'altro coniuge la scelta di porre in essere il presupposto di tale reato, domandando appunto l'annullamento del vincolo matrimoniale (anche se in realtà l'art.
117 c.c. prevede l'impugnazione del matrimonio da parte del
Pubblico Ministero).
Tipica causa di annullamento del matrimonio può essere l'occultamento fraudolento della propria minore età ex art.
84, oppure , se richiesto dal coniuge, nascondere fraudolentemente il fatto di essere stato dichiarato
delinquente abituale, professionale, o per tendenza, rilevante ex art.
122 c.c.
///SPIEGAZIONE ESTESA
La norma in esame punisce chi contragga un
matrimonio avente effetti civili occultando, però, all'altro coniuge, con mezzi fraudolenti, l'esistenza di un impedimento da lui conosciuto, diverso da quello derivante da un preesistente matrimonio, così da dar luogo all'annullamento del vincolo stesso proprio a causa di quell'impedimento.
Trattasi di un
reato proprio, poiché il soggetto attivo può essere soltanto uno o entrambi i coniugi, qualora si occultino a vicenda l'esistenza di un impedimento. Se, però, gli stessi ne sono a conoscenza, il reato non sussiste.
La
condotta tipica consiste, innanzitutto, nel compimento di
atti fraudolenti, per mezzo dei quali il soggetto agente occulti un impedimento a lui noto, diverso da quello derivante dall'esistenza di un precedente matrimonio. Tali atti possono anche non consistere in artifici o raggiri, ma devono, in ogni caso, essere idonei ad ingannare l'altro coniuge.
Non si considera, tuttavia, idonea a tal fine la condotta di chi, semplicemente, taccia in merito all'esistenza di un impedimento, o, comunque, lo lasci ignorare all'altro coniuge. Il mero silenzio o il lasciar ignorare, infatti, non costituisce ancora un mezzo fraudolento, per la cui sussistenza è, quindi, necessario il compimento di atti positivi o, in alternativa, una messa in scena idonea a trarre in inganno.
L'impedimento occultato deve, peraltro, riguardare una delle possibili cause di nullità o annullabilità del matrimonio, non, invece, quelle che renderebbero il matrimonio giuridicamente inesistente, considerato che, in tal caso, non esistendo un vincolo produttivo di effetti civili, non sarebbe applicabile l'art.
558 c.p.
Ai fini dell'integrazione del delitto in esame, però, dopo aver occultato un impedimento esistente, il soggetto agente deve anche
contrarre un
matrimonio avente effetti civili con la persona tratta in inganno.
È proprio la persona che contragga matrimonio con l'agente, subendo l'influsso dei mezzi fraudolenti usati da quest'ultimo e ignorando l'esistenza di un impedimento, a costituire l'
oggetto materiale del reato.
L'
evento tipico è costituito dall'annullamento del matrimonio conseguito all'impedimento occultato dall'agente. La fattispecie si può, pertanto, considerare
consumata soltanto nel momento in cui intervenga una sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio.
Non è, quindi, ammesso il
tentativo, poiché prima che si verifichi l'annullamento del matrimonio non si è in presenza di un fatto punibile.
La norma richiede la sussistenza, in capo al soggetto agente, del
dolo generico, inteso quale coscienza e volontà di compiere atti fraudolenti per occultare ad un'altra persona l'esistenza di un impedimento e contrarre con essa un matrimonio avente effetti civili.
Alla luce di ciò, l'
errore in ordine all'impedimento, in quanto errore sul fatto, scusa il soggetto agente. Non ha, invece, lo stesso effetto, l'errore che cada sulla previsione di legge relativa all'impedimento occultato, in quanto, la sua disciplina, pur essendo contenuta nella legge civile, è, comunque, richiamata dalla legge penale.
///FINE SPIEGAZIONE ESTESA