Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 83 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato

Dispositivo dell'art. 83 Codice Civile

Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato(1) è regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto è stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio.

Note

(1) Si veda, in ordine temporale di riconoscimento da parte dello Stato italiano: in generale per il matrimonio degli acattolici la L. 24 giugno 1929, n. 1159 e il R.d. 28 febbraio 1930, n. 289; per le Chiese rappresentate dalla tavola valdese l'art. 11, l. 11 agosto 1984, n. 449; per le Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, l'art. 18 della l. 22 novembre 1988, n. 516; per le Assemblee di Dio in Italia, l'art. 12 della l. 22 novembre 1988, n. 517; per il matrimonio delle persone appartenenti all'ebraismo, l'art. 14 della l. 8 marzo 1989, n. 101; per l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia l'art. 10 della l. 12 aprile 1995, n. 116; per la Chiesa evangelica luterana in Italia l'art. 13 della l. 29 novembre 1995, n. 520.

Spiegazione dell'art. 83 Codice Civile

In linea con il pluralismo delineato dalla Carta costituzionale, (art. 8 Cost., co. III), anche per le confessioni acattoliche, organizzate secondo i propri statuti e non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano, vengono regolate particolari forme di matrimonio con effetti civili sulla base di intese recepite da legge nazionale: esso sarà celebrato da ministri appartenenti a quel determinato culto, cittadini italiani la cui nomina sia stata approvata dal Ministero degli Interni, e sarà soggetto a trascrizione nei registri dello stato civile.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!