Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente(1) nella casa comunale [110] davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione [93, 94, 109, 137, 138, 116 comma 2](2).
Note
(1)
Per "pubblicamente" deve intendersi un luogo pubblico, comunale e dotato di libero accesso. Le uniche eccezioni sono previste dalla legge agli artt. 109 (presso un comune diverso) e 110 (se l'impedimento è giustificato dall'ufficiale di stato civile).
(2)
Altri casi particolari sono contemplati e disciplinati dal codice della navigazione marittima ed aerea (R.D. 30 marzo 1942 n. 327), agli artt. 204 e 834 cod. nav.