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Articolo 82 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico

Dispositivo dell'art. 82 Codice Civile

Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede [7 Cost.] e delle leggi speciali sulla materia.

Ratio Legis

Fino al 1929, il matrimonio era appannaggio esclusivo della Chiesa, disciplinato dal codex iuris canonici, ed irrilevante per lo Stato italiano, che non ne riconosceva alcun effetto giuridico. Chi avesse voluto attribuire effetti tanto religiosi quanto civili al matrimonio, doveva pertanto far celebrare due matrimoni, innanzi alla Chiesa ed all'ufficiale dello Stato civile. Con il Concordato (e le leggi speciali in materia) si è riconosciuta efficacia civile ad una particolare forma di matrimonio religioso, appunto denominato matrimonio concordatario.

Spiegazione dell'art. 82 Codice Civile

In data 11 febbraio 1929 si ebbe la stipula dei fondamentali Patti Lateranensi, sotto forma di Concordato tra lo Stato Italiano e la Santa Sede, in seguito revisionati ma sostanzialmente confermati nel 1984 mediante un nuovo Concordato (per ciò che concerne l'articolo in esame, si rimanda all'art. 8, l. 25 marzo 1985 n. 121, Ratifica ed esecuzione dell'accordo del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al concordato Lateranense).
L'importanza di tali accordi consiste nell'ampliamento a due forme di matrimonio con effetti civili per i cittadini: oltre al matrimonio civile (che ha naturalmente valore per l'ordinamento giuridico poichè celebrato innanzi all'Ufficiale di Stato civile, ed è interamente regolato dal diritto civile per presupposti, forma ed effetti) presente già nel 1929, vi è la possibilità di vedersi riconosciuti gli effetti civili di un matrimonio celebrato davanti ad un Ministro del culto cattolico e secondo le norme del diritto canonico, purché all'atto della celebrazione si sia proceduto alla lettura (con successiva spiegazione, compilazione dell'atto di m. e trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile) dei fondamentali articoli 143, 144 e 147 c.c..
Ai fini ed effetti civili le due forme risultano, pertanto, equipollenti: il matrimonio è l'atto giuridico che da fondamento alla famiglia legittima, creando la cosiddetta società coniugale (matrimonium in fieri).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 82 Codice Civile

Cass. civ. n. 11633/2020

In tema di delibazione della sentenza ecclesiastica di matrimonio, rappresenta un principio fondamentale quello in base al quale il giudice italiano č tenuto ad accertare la conoscenza o l'oggettiva conoscibilitā dell'esclusione di uno dei bona matrimonii, da parte dell'altro coniuge, trattandosi di profilo estraneo, in quanto irrilevante, al processo canonico.

Cass. civ. n. 5894/2018

La conoscenza e la non opposizione alla richiesta di trascrizione tardiva del c.d. matrimonio concordatario proposta dall'altro coniuge, di cui all'art. 8, l. n. 121 del 1985, che ha reso esecutivo il c.d. nuovo Concordato tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, devono verificarsi in riferimento al momento in cui la trascrizione č stata richiesta. Qualora la verifica risulti positiva, puō precedersi alla trascrizione tardiva, non rilevando la successiva morte del coniuge che non si era opposto, sebbene verificatasi prima che la trascrizione fosse eseguita.

Cass. civ. n. 8205/2004

In tema di delibazione di sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullitā del matrimonio concordatario per esclusione da parte di uno dei coniugi del "bonum fidei" (obbligo di fedeltā), al fine di escludere il contrasto della sentenza con l'ordine pubblico interno, occorre che il giudice della delibazione proceda - ricavando il proprio autonomo convincimento dagli atti del processo canonico, con apprezzamento dei fatti acclarati dal giudice ecclesiastico insindacabile in sede di legittimitā se adeguatamente e correttamente motivato - all'accertamento della sola conoscenza o conoscibilitā della suddetta riserva mentale da parte dell'altro coniuge (alla stregua dell'inderogabile principio della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole), mentre la eventuale notorietā, pubblica o privata, e la stessa sussistenza di una relazione intrattenuta dal coniuge con altra persona non č determinante, configurandosi come mero indizio - prudentemente valutabile dal giudice - della possibilitā della suddetta conoscenza.

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Consulenze legali
relative all'articolo 82 Codice Civile

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Anonimo chiede
lunedė 29/04/2024
“Io e la mia compagna avremmo intenzioni di sposarci con il matrimonio canonico perché non desideriamo che il nostro matrimonio abbia conseguenze civili tipo comunione/separazione dei beni, eredità, successione, ecc. Insomma non vogliamo che i sentimenti abbiano a che fare con il discorso economico. Vogliamo restare ciascuno proprietario dei propri beni e mantenere per sempre la possibilità di decidere a chi lasciarli. Senza ad esempio l’obbligo che al coniuge che sopravvive alla morte dell’altro coniuge spetti di diritto il una percentuale variabile dell’eredità. La mia domanda è la seguente: Se uno di noi due un domani, anche tra qualche anno dopo che ci siamo sposati col matrimonio canonico (solo religioso) cambiasse idea, potrebbe da solo, senza il consenso dell’altro, far trascrivere il matrimonio e renderlo a tutti gli effetti un matrimonio civile? Oppure è impossibile che ciò avvenga? Oppure è possibile prevenire questa evenienza già in fase di celebrazione del matrimonio? Grazie”
Consulenza legale i 05/05/2024
Il riferimento normativo per la soluzione del presente quesito è rappresentato dall’art. 8 della L. 25/03/1985, n. 121 (recante “Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede”).
Tale norma prevede, innanzitutto, il riconoscimento degli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale, nel rispetto delle formalità e dei limiti stabiliti dal medesimo articolo.

Ora, riguardo alla questione che costituisce l’oggetto specifico del quesito, la disposizione che stiamo esaminando prevede che “la trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi”.
Da ciò si desume chiaramente che la trascrizione posteriore richiede l’accordo dei coniugi (che in quel momento sono tali solo per il diritto canonico) o, quanto meno, la non opposizione da parte di chi non richiede la trascrizione stessa; il che implica che la trascrizione non possa essere effettuata da uno dei contraenti all’insaputa dell’altro.

Tale conclusione è confortata dall’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione.
Citiamo, in proposito, Cass. Civ., Sez. II, 04/05/2010, n. 10734: “in tema di trascrizione del matrimonio canonico, in presenza della richiesta di uno dei coniugi, effettuata dopo la morte dell'altro, di ottenere la trascrizione di un matrimonio concordatario dopo il quinto giorno dalla pubblicazione, il requisito della conoscenza della relativa istanza e della non opposizione alla medesima da parte dell'altro coniuge, come imposto dal dettato normativo di cui all'art. 8, comma 6, L. n. 121 del 1985, postula l'attualità di siffatta forma di adesione. Ciò detto, non può siffatto requisito ritenersi integrato dalla dichiarazione, resa come nella specie dall'altro coniuge in epoca anteriore alla morte, di acconsentire alla trascrizione”.

Quindi, la trascrizione posteriore del matrimonio canonico non può essere effettuata senza il consenso di entrambi gli sposi, e ciò anche quando il coniuge che non richiede la trascrizione avesse dichiarato, in precedenza, il proprio consenso alla futura trascrizione.
In altre parole, il consenso deve essere attuale, cioè sussistere al momento in cui la trascrizione dovrebbe eseguirsi.

S. D. chiede
sabato 09/04/2022 - Lazio
“Ho 61 anni, mai sposato e non ho figli. Vorrei sapere se esiste un tipo di matrimonio (ad esempio celebrato all’estero, a Las Vegas, o su una nave, ecc) che non porti a seguito della morte di uno dei due coniugi, alla successione e quindi alla distribuzione della quota legittima di al coniuge rimasto in vita.
In pratica io vorrei sposarmi ma dopo la mia morte vorrei che fosse rispettato interamente il testamento da me redatto, anche se esso escludesse la mia coniuge dall’eredità.
In caso in cui il matrimonio all’estero fosse atto al mio caso, vorrei sapere se esso potrebbe essere trascritto in Italia a mia insaputa e se a seguito di ciò esso sarebbe equiparato ad un matrimonio “italiano”, dunque con gli stessi vincoli in tema di successione.”
Consulenza legale i 14/04/2022
Prima di pensare di fare ricorso ad un matrimonio celebrato all’estero o a bordo di una nave, si ritiene sia più opportuno prendere in considerazione gli strumenti che il nostro sistema giuridico mette a disposizione dei cittadini italiani.
Come è ben noto, il matrimonio ha come sua finalità principale quella di sancire l’unione di due persone e la nascita di una nuova famiglia, determinando al contempo diritti e doveri che regolano le relazioni all’interno del nucleo familiare.

Tuttavia, non tutti si soffermano sul fatto che l’ordinamento giuridico italiano prevede ben quattro tipologie di matrimonio, distinguibili a seconda della finalità che con tale atto ci si propone di perseguire, e precisamente:
a) matrimonio religioso: viene celebrato davanti a un soggetto legittimato in base all’ordinamento religioso (cattolico o non) e produce effetti esclusivamente nell’ordinamento religioso.
b) matrimonio civile: viene celebrato dinanzi all’Ufficiale dello stato civile compe­tente o a un suo delegato e produce effetti esclusivamente nell’ordinamento giuridico statale.
c) matrimonio concordatario: si tratta del matrimonio cattolico celebrato in conformità alle norme del Concordato tra la Santa Sede e lo Stato Italiano (produce effetti sia nell’ordinamento statale che in quello religio­so cattolico).
d) matrimonio religioso con effetti civili: è questo il matrimonio religioso (ma non cattolico, in quanto per i matrimoni cat­tolici esiste già il matrimonio concordatario) concluso da sog­getti legittimati in base all’ordinamento religioso, in confor­mità alle norme delle singole intese tra le confessioni religio­se e lo Stato Italiano.

Soltanto il primo tipo di matrimonio, ossia quello religioso, produce effetti esclusivamente in ambito religioso, mentre in ogni altro caso (ovvero matrimonio civile, concordatario e religioso con effetti civili), oltre agli eventuali effetti sul piano religioso, si producono conseguenze anche sul piano dell’ordinamento giuridico civile (c.d. effetti civili del matrimonio).
Tali effetti possono sinteticamente essere così individuati:
- effetti derivanti dallo status di coniuge
- effetti previdenziali: ci si riferisce, in particolare, agli effetti che ne derivano in mate­ria di trattamento di fine rapporto e di pensione di reversibilità.
- effetti in ambito successorio: si tratta dei diritti successori nell’ambito della successione del coniuge (quelli che qui si vogliono evitare)
- effetti nei rapporti tra i coniugi: si tratta del complesso dei diritti e dei doveri che i coniugi assumono l’u­no nei confronti dell’altro ed entrambi nei confronti della famiglia.

Pertanto, se lo scopo che con il matrimonio si intende perseguire è soltanto quello di suffragare l’unione della coppia, sembra abbastanza evidente che l’unica forma di matrimonio di cui ci si può avvalere non può che essere quella religiosa (possibile anche in forma non cattolica).
In ogni altro caso non vi sarebbe modo di sfuggire alle norme che il legislatore detta a tutela dell’altro coniuge, tra cui quelle che prevedono il diritto dello stesso ad una quota di riserva del patrimonio ereditario del de cuius.
Non si raggiungerebbe l’effetto che ci si auspica, invece, con un matrimonio celebrato in Stato estero, e ciò per le ragioni che adesso si vanno ad illustrare.
Normative fondamentali di riferimento a tale riguardo sono la Legge n. 218/1995 (contenente la riforma del diritto internazionale privato) nonché il Regolamento UE n. 2201/2003.
Principio generale ricavabile dai testi normativi sopracitati è quello secondo cui per la validità del matrimonio di cittadini italiani celebrato all’estero occorre che ciascun nubendo rispetti le condizioni previste dalla propria legge nazionale (si tratta di quelle dettate agli artt. 84 e ss. c.c.) e che la disciplina da cui sono dettate dette condizioni non sia contraria ai principi fondamentali dell’ordinamento dello Stato ove viene celebrato il matrimonio, oltre che ai principi comuni alle nazioni civili.

Ricorrendo tali presupposti, il matrimonio estero potrà essere efficace anche in Italia, nei confronti dei terzi, soltanto se viene trascritto, ossia se si procede alla sua trascrizione nel registro di stato civile, alla quale, tuttavia, si attribuisce soltanto efficacia dichiarativa.
A tal fine, l’atto di matrimonio estero, tradotto e legalizzato (la legalizzazione consiste nell’attestazione della autenticità del documento, eseguita dall’autorità diplomatica italiana, che ne accerta la regolarità formale) deve essere inviato all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza di almeno uno dei coniugi o del Comune di iscrizione Aire.
A tale adempimento è legittimato a procedere anche uno solo dei coniugi, il che determinerebbe di correre il rischio che qui si teme, ossia che l’altro coniuge possa in qualunque momento decidere di voler rendere efficace quel matrimonio in Italia, con tutte le conseguenze che ne derivano sotto il profilo civilistico (tra cui quelle successorie).

Quanto fin qui detto vale anche per il matrimonio celebrato a Las Vegas, sempre che, si ripete, lo stesso sia stato celebrato senza alcuna violazione delle norme previste dal codice civile, anche se le forme della celebrazione sono proprie dell’ordinamento dello stato ospitante.

Per quanto concerne l’ipotesi di celebrare il matrimonio a bordo di una nave, va invece detto che si tratta di matrimonio che non ha alcuna validità sulla terra ferma.
Infatti, il certificato di matrimonio che rilascia il comandante della nave ha un valore puramente simbolico, non potendo assumere alcuna valenza civile né religiosa; lo stesso ha il potere di unire validamente in matrimonio due persone soltanto in un caso, ovvero quando vi è una situazione di emergenza, di vita e di morte, che prevede un intervento immediato.
In mancanza di tali condizioni, coloro che vogliono comunque realizzare il desiderio di sposarsi in viaggio davanti al Comandante della nave, dovranno contrarre matrimonio sulla terraferma, in forma civile o religiosa, prima o dopo la vacanza in crociera.

In conclusione, ciò che si consiglia, se si ha proprio il desiderio di sposarsi e non si intende far conseguire alcun effetto civile a tale unione, è di limitarsi a contrarre matrimonio nella sola forma religiosa, dinanzi ad un ministro di culto cattolico o non.