Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato(1) deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta(2) al matrimonio [nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.](3)
Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87 n. 1, 2 e 4, 88 e 89.
Lo straniero che ha domicilio o residenza nello Stato deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice [43, 93].
Note
(1)
Si vedano gli articoli 20, 27 e 28 della l. 31 maggio 1995, n. 218 (
Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) relativamente alla capacità matrimoniale di ciascun nubendo al momento del matrimonio, e l'art. 66 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (
Semplificazione dell'ordinamento dello stato civile).
(2)
Il nulla osta è la dichiarazione dell'Autorità competente del paese del nubendo con cui si certifica la possibilità, derivante da assenza di impedimenti, di contrarre quello specifico matrimonio.
(3)
Con sent. n. 245 del 25 luglio 2011 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del co. I, relativamente alle parole
"nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano".