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Articolo 649 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Divieto di un secondo giudizio

Dispositivo dell'art. 649 Codice di procedura penale

1. L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili(1) non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto [669], neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345(2).

2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo(3)(4)(5).

Note

(1) Appartengono al genus delle decisioni irrevocabili anche la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, quella pronunciata in esito al giudizio abbreviato e quella predibattimentale di proscioglimento ex art. 469. Invece si considerano estranee all'ambito di applicazione della norma in esame i provvedimenti di archiviazione, non trattandosi di decisioni sull'azione penale.
(2) Si tratta di una garanzia ad personam, che assicura la certezza del diritto in senso soggettivo, in quanto nulla vieta al giudice penale di riconsiderare l'idem factum, ad esempio, ai fini della prova di un diverso reato o in relazione alla posizione di altri imputati.
(3) Tale decisione può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, cioè senza che sia necessaria un'exceptio rei iudicatae della parte.
(4) La Corte costituzionale, con sentenza 31 maggio 2016, n. 200 (in G.U. 27/07/2016 n. 30) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, nella parte in cui secondo il diritto vivente esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale.
(5) La Corte Costituzionale con sentenza 10 maggio - 16 giugno 2022, n. 149 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l'illecito amministrativo di cui all'art. 174-bis della medesima legge".

Ratio Legis

L'effetto tipico della res iudicata penale è quello di precludere la possibilità che nei confronti del soggetto giudicato possa nuovamente instaurarsi un procedimento penale per lo stesso fatto: ne bis in idem.

Brocardi

Bis de eadem re ne sit actio
Ne bis in idem

Spiegazione dell'art. 649 Codice di procedura penale

Una volta ottenuta la decisione, ed esaurita dunque la fase cognitiva, il provvedimento del giudice diventa definitivo ed acquista la qualità di titolo esecutivo.

L'effetto principale del passaggio in giudicato è la preclusione alla possibilità che nei confronti del medesimo soggetto possa nuovamente instaurarsi un procedimento penale per lo stesso fatto.

In tal senso dunque, l'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale (il quale ha lo stesso valore di una sentenza) divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene riconsiderato per il titolo, per il grado o per le circostanze.

La norma in commento ha una portata differente rispetto all'art. 15 c.p., ai sensi del quel nessuno può essere punito più volte per uno stesso fatto disciplinato da più norme penali, posto che tale ultima disposizione non impedisce di per sé il moltiplicarsi dei giudizi per il medesimo fatto a carico dell'assolto, e nemmeno la reiterazione delle condanne, purché la pena inflitta ingiustamente venga scontata in fase di esecuzione.

Va precisato che il divieto in parola vale sia in generale per le sentenze di proscioglimento o di condanna, anche con decreto, sia nello specifico per la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, quella all'esito del giudizio abbreviato e per la sentenza predibattimentale di proscioglimento ex art. 469. Esula invece dalla categoria il provvedimento di archiviazione, il quale non impedisce affatto che nuove indagini possano essere disposte nei confronti del soggetto, e nemmeno di conseguenza che possa essere formulata nei suoi confronti una nuova imputazione.

Le eccezioni a quanto detto sono rappresentate da tre ipotesi: l'erronea dichiarazione di morte dell'imputato (art. 69, comma 2), il sopravvenire di una condizione di procedibilità, quando la sua mancanza aveva determinato l'archiviazione, la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e il venire meno dell'incapacità dell'imputato a partecipare al procedimento o si accerta che tale stato venne erroneamente dichiarato (art. 345).

Il secondo comma offre un rimedio al mancato rispetto del ne bis in idem. Il giudice, anche d'ufficio, ed in ogni stato e grado del procedimento, pronuncia sentenza di proscioglimento o di on luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo della sentenza stessa.

Massime relative all'art. 649 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 30167/2021

In tema di misure di prevenzione, opera il principio di preclusione e non il divieto di "bis in idem" ove siano emessi più provvedimenti non definitivi dello stesso tipo nei confronti di una medesima persona e sulla base dei medesimi elementi, sicchè il provvedimento emesso successivamente non può essere eseguito, in quando il diritto di azione si è consumato con l'emissione di quello precedente. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 30/10/2020).

Cass. pen. n. 31507/2021

Non sussiste violazione del "ne bis in idem" convenzionale nel caso di applicazione, per il medesimo fatto per il quale vi sia stata condanna a sanzione penale definitiva, di una sanzione formalmente amministrativa, della quale venga riconosciuta la natura sostanzialmente penale ai sensi dell'art. 4, Protocollo n. 7, CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, quando tra il procedimento amministrativo e quello penale sussista una connessione sostanziale e temporale tale che le due sanzioni siano parte di un unico sistema sanzionatorio e vengano salvaguardate le garanzie procedurali dirette ad assicurare la pienezza del contraddittorio. (Fattispecie in tema di abuso di informazioni privilegiate in cui la Corte, in motivazione, ha precisato che la connessione temporale deve essere riferita al momento di avvio dei procedimenti e di svolgimento degli stessi e non ai tempi di definizione, che possono anche non coincidere). (Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 15/01/2019).

Cass. pen. n. 28048/2021

Il principio del "ne bis in idem" impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona per il medesimo fatto su cui si è formato il giudicato, ma non di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo in riferimento a diverso reato, dovendo la vicenda criminosa essere valutata alla luce di tutte le sue implicazioni penali. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BOLOGNA, 12/03/2019).

Cass. pen. n. 28705/2021

Ai fini dell'applicabilità della causa di improcedibilità derivante dalla pendenza di altro giudizio per il medesimo fatto, pur dovendo il giudice rilevarla d'ufficio nell'ambito della propria competenza funzionale, la parte che eccepisce tale preclusione deve assolvere all'onere della allegazione, onde porre il giudice in condizione di verificare, anche attraverso l'acquisizione d'ufficio della pronuncia su cui si fonda l'eccezione, la sussistenza di tutte le condizioni atte a legittimarne l'accoglimento. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 28/09/2020).

Cass. pen. n. 49921/2018

In tema di contestazione in forma cosiddetta "aperta", la "identità del fatto", che rileva ai fini dell'operatività del principio del "ne bis in idem", non sussiste qualora, in relazione a periodi diversi, siano contestati all'imputato due diversi reati permanenti nell'ambito della stessa associazione. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la violazione di tale principio nel caso in cui, a fronte dell'accertamento di colpevolezza dell'imputato relativo alla partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti fino a una certa data, gli si era contestato, in relazione a un periodo successivo, lo svolgimento della diversa condotta di organizzatore nell'ambito della medesima consorteria, che, pur se in continuità successoria con quella oggetto del precedente accertamento, aveva mutato, almeno in parte, compagine e luoghi di commissione dell'attività illecita).

Cass. pen. n. 55474/2017

La preclusione del "ne bis in idem" non opera ove tra i fatti già irrevocabilmente giudicati e quelli ancora da giudicare sia configurabile un'ipotesi di "concorso formale di reati", potendo in tal caso la stessa fattispecie essere riesaminata sotto il profilo di una diversa violazione di legge, fatta salva l'ipotesi in cui nel primo giudizio sia stata dichiarata l'insussistenza del fatto o la mancata commissione di esso da parte dell'imputato, poiché in questo caso l'evento giuridico considerato successivamente si pone in rapporto di inconciliabilità logica con il fatto già giudicato.

Cass. pen. n. 47041/2017

In tema di procedimento di esecuzione, l'omessa valutazione, da parte del giudice, di un elemento decisivo risultante dagli atti sottoposti al suo esame al momento della decisione non costituisce un "novum" suscettibile di determinare il superamento della preclusione derivante dal cd. giudicato esecutivo, ma un errore, di fatto o di diritto, cui deve porsi rimedio con l'impugnazione, in difetto della quale si configura un'ipotesi di acquiescenza alla decisione. (Fattispecie in tema di revoca di indulto).

Cass. pen. n. 31542/2017

In tema di "ne bis in idem", la parte che eccepisce l'improcedibilità dell'azione penale per precedente giudicato ha l'onere di fornire la prova della asserita identità del fatto, al fine di permettere al giudice di verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per l'accoglimento dell'eccezione.

Cass. pen. n. 12175/2017

Ai fini della preclusione del giudicato, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha escluso la violazione del divieto di bis in idem in relazione ad un processo per omicidio colposo di lavoratori morti per mesotelioma pleurico celebrato nei confronti di imputati precedentemente assolti per identica imputazione, avente ad oggetto il decesso di altri lavoratori per la stessa malattia, sul presupposto che il successivo giudizio attiene ad eventi naturalistici diversi, in quanto perpetrati in danno di differenti persone offese).

Cass. pen. n. 7387/2017

Ai fini della quantificazione della somma da attribuire a titolo di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, non devono essere corrisposte le competenze economiche non erogate a causa della sospensione dal servizio, che siano state già riconosciute contrattualmente all'interessato, poiché altrimenti si determinerebbe una duplicazione della medesima voce di danno con conseguente indebito arricchimento per l'interessato.

Cass. pen. n. 3315/2017

Ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona.

Cass. pen. n. 12664/2016

È violato il divieto di un secondo giudizio, di cui all'art. 649 cod. proc. pen., nel caso di pluralità di condanne per il delitto di evasione relative a fatti commessi nello stesso arco temporale in cui si è protratto l'allontanamento, in quanto si tratta di un reato istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento dell'allontanamento del soggetto agente dal luogo della detenzione, anche domiciliare, mentre l'effetto permanente cessa quando l'evaso torna nel luogo che non avrebbe dovuto lasciare, interrompendo in tal modo l'elusione del controllo da parte dell'autorità vigilante.

Cass. pen. n. 19712/2015

L'operatività del divieto di un secondo giudizio, positivamente sancito dall'art. 649 c.p.p., non è preclusa dalla configurazione di circostanze aggravanti non costituenti oggetto del precedente processo (nella specie, quella di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991), in quanto la valutazione sull'identità del fatto deve essere compiuta unicamente con riferimento all'elemento materiale del reato nelle sue componenti essenziali attinenti alla condotta, all'evento ed al nesso causale, nonché alle circostanze di tempo e di luogo del fatto-reato, considerati nella loro dimensione storico-naturalistica ed in quella giuridica, laddove la medesima condotta viola contemporaneamente più disposizioni incriminatrici.

Cass. pen. n. 19334/2015

È preclusa la deducibilità della violazione del divieto di "bis in idem" in conseguenza della irrogazione, per un fatto corrispondente sotto il profilo storico-naturalistico a quello oggetto di sanzione penale, di una sanzione formalmente amministrativa, ma della quale venga riconosciuta la natura "sostanzialmente penale" secondo l'interpretazione data dalle decisioni emessa dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo nelle cause "Grande Stevens e altri contro Italia" del 4 marzo 2014, e "Nykanen contro Finlandia" del 20 maggio 2014, quando manchi qualsiasi prova della definitività della irrogazione della sanzione amministrativa medesima.

Cass. pen. n. 4115/2015

Il principio del "ne bis in idem" internazionale, previsto dall'art. 54 della Convenzione di Schengen, come interpretato dalla Corte di Giustizia CE, opera nel caso in cui il provvedimento dell'autorità straniera estingua definitivamente l'azione penale, a nulla rilevando che tale atto sia stato emesso da un giudice piuttosto che dal pubblico ministero, non potendo essere considerati preclusivi tutti i provvedimenti precari, assimilabili al decreto di archiviazione. (In motivazione, la Corte ha ulteriormente affermato che l'onere di dimostrare l'idoneità preclusiva del provvedimento invocato incombe sull'interessato).

Cass. pen. n. 3217/2015

In tema di "ne bis in idem", la parte che eccepisce l'improcedibilità dell'azione penale per precedente giudicato ha l'onere di fornire la prova della asserita identità del fatto, al fine di permettere al giudice di verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per l'accoglimento dell'eccezione.

Cass. pen. n. 2807/2015

È deducibile nel giudizio di cassazione la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, posto che la violazione del divieto del "bis in idem" si risolve in un "error in procedendo", a condizione che la decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere proposta al giudice dell'esecuzione.

Cass. pen. n. 504/2015

La preclusione del "ne bis in idem" opera solo allorché l'azione penale sia già stata esercitata nel diverso procedimento, pendente dinanzi alla stessa Autorità giudiziaria, in quanto solo in quel momento si consuma il potere dell'organo pubblico di accusa in relazione allo specifico fatto di reato, rendendo la successiva iniziativa priva di fonte di legittimazione e, pertanto, inidonea a provocare conseguenze sul piano processuale.

Cass. pen. n. 30609/2014

Allorché il "tempus commissi delicti" non è indicato in modo preciso e con ben definiti riferimenti fattuali nel capo di imputazione, il giudice dell'esecuzione può prendere conoscenza del contenuto della sentenza e, occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile desumere l'effettiva data del reato, ove essa sia rilevante ai fini della decisione che gli è demandata. (Fattispecie relativa alla richiesta di revoca per "ne bis in idem"di plurime sentenze di condanna per delitti di evasione dagli arresti domiciliari).

Cass. pen. n. 42858/2014

L'efficacia del giudicato penale nasce dalla necessità di certezza e stabilità giuridica, propria della funzione tipica del giudizio, ma anche dall'esigenza di porre un limite all'intervento dello Stato nella sfera individuale, sicché si esprime essenzialmente nel divieto di "bis in idem", e non implica l'immodificabilità in assoluto del trattamento sanzionatorio stabilito con la sentenza irrevocabile di condanna nei casi in cui la pena debba subire modificazioni necessarie imposte dal sistema a tutela dei diritti primari della persona. (Conf. Corte cost. sentenze n. 115 del 1987, n. 267 del 1987, n. 282 del 1989).

Cass. pen. n. 292/2014

Ai fini della preclusione del giudicato, l'identità del fatto è configurabile solo quando questo si realizza nelle medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone; ne consegue che costituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma ed integrando gli estremi del medesimo reato, sia un'ulteriore estrinsecazione dell'attività del soggetto agente, diversa e distinta nello spazio e nel tempo da quella posta in essere in precedenza ed accertata con sentenza definitiva. (Fattispecie relativa a contestazioni di estorsioni che, pur riferibili al medesimo contesto di dispute sorte tra le parti dopo lo scioglimento di un rapporto societario, erano avvenute in luoghi e tempi diversi).

Cass. pen. n. 26725/2013

In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, non può invocarsi il principio del "ne bis in idem" quando la partecipazione all'associazione venga desunta anche dalla commissione di altro reato per il quale sia già intervenuta condanna definitiva, in quanto l'inammissibilità di un secondo giudizio impedisce al giudice di procedere contro lo stesso imputato per il medesimo fatto, già giudicato con sentenza irrevocabile, ma non gli preclude di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo liberamente ai fini della prova di un diverso reato. (Fattispecie relativa a condannaper il reato di cui all'art. 416 bis c.p., emessa sulla base di elementi in gran parte giàutilizzati per affermare, in altro procedimento, la partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti).

Cass. pen. n. 20464/2013

Un processo celebrato nei confronti di cittadino straniero in uno Stato con cui non vigono accordi idonei a derogare alla disciplina dell'art. 11 c.p. non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per gli stessi fatti, non essendo il principio del "ne bis in idem" principio generale del diritto internazionale, come tale applicabile nell'ordinamento interno.

Cass. pen. n. 16259/2013

Il principio del "ne bis in idem" non è applicabile in relazione al provvedimento cautelare emesso ai sensi dell'art. 282 ter c.p.p. il cui contenuto contrasta con quello di un ordine di protezione contro gli abusi familiari precedentemente disposto dal giudice civile e non reclamato, sia perché le decisioni assunte in sede civile sono subordinate al soddisfacimento dell'onere probatorio di parte, sia perché la lettera dell'art. 649 c.p.p. prevede la sola impossibilità di sottoposizione a "nuovo giudizio penale".

Cass. pen. n. 5099/2013

Non è deducibile dinanzi alla Corte di cassazione la violazione del divieto del "ne bis in idem", in quanto è precluso, in sede di legittimità, l'accertamento del fatto, necessario per verificare la preclusione derivante dalla coesistenza di procedimenti iniziati per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona, e non potendo la parte produrre documenti concernenti elementi fattuali, la cui valutazione è rimessa esclusivamente al giudice di merito.

Cass. pen. n. 4796/2012

La preclusione del giudicato assolutorio, modulandosi sul dato formale dell'imputazione, involge tutto l'arco temporale della contestazione della permanenza, dal termine iniziale fino a quello finale se indicato, ovvero, nel caso di contestazione in forma cosiddetta aperta, fino alla data della sentenza di primo grado, non potendo rilevare che nel giudizio definito con assoluzione il P.M. abbia addotto - o il giudice assunto - prove che concernono la permanenza della condotta criminosa per tutto - ovvero, soltanto per parte - del relativo arco temporale.

Cass. pen. n. 21039/2011

La condanna definitiva per il reato di bancarotta non impedisce di procedere nei confronti dello stesso imputato per altre e distinte condotte di bancarotta relative alla medesima procedura concorsuale.

Cass. pen. n. 600/2010

Il principio del "ne bis in idem" è applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera "rebus sic stantibus" e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione di una nuova o più grave misura ove si acquisiscano ulteriori elementi, precedenti o successivi al giudicato, ma non valutati, che comportino un giudizio di maggiore gravità della pericolosità stessa e di inadeguatezza delle misure precedentemente adottate.

Cass. pen. n. 46368/2008

È inammissibile, per carenza d'interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione avverso una sentenza d'improcedibilità per estinzione del reato per prescrizione ove l'impugnazione tenda ad ottenere la diversa formula dell'improcedibilità per "ne bis in idem internazionale" (art. 54, L. 30 settembre 1993, n. 388, di ratifica ed esecuzione del Protocollo d'adesione dell'Italia all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985), in quanto la diversità di tale declaratoria non determina alcun vantaggio per il ricorrente.

Cass. pen. n. 45815/2008

Il principio del "ne bis in idem" è applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera "rebus sic stantibus" e non impedisce l'esame di nuove e diverse circostanze, siano esse sopravvenute, anteriori o emerse successivamente, essendo consentita l'irrogazione di una nuova misura di prevenzione quando sia ancora in atto quella precedentemente disposta, con il solo limite che tale nuova misura venga adottata con riferimento a nuovi elementi accertati successivamente alla prima e con la conseguenza che essa avrà effettivo inizio al momento dell'esaurimento della misura già in atto.

Cass. pen. n. 45153/2008

È legittima la valutazione, con autonomo giudizio, di circostanze di fatto raccolte in altro procedimento conclusosi con una sentenza irrevocabile di assoluzione, in quanto la preclusione di un nuovo giudizio impedisce soltanto l'esercizio dell'azione penale in ordine al reato che è stato oggetto del giudicato, mentre non riguarda la rinnovata valutazione di dette circostanze, una volta stabilito che le stesse possano essere rilevanti per l'accertamento di reati diversi da quelli già giudicati.

Cass. pen. n. 44860/2008

Il principio di preclusione del "ne bis in idem" non opera, per diversità del fatto, nel caso in cui un soggetto faccia parte, in coincidenza temporale, di due diverse associazioni criminose.

Cass. pen. n. 44849/2008

Il principio del "ne bis in idem" sancito dall'art. 649 c.p.p. è operante, oltre che nel procedimento di cognizione, anche per le ordinanze emesse dalla magistratura di sorveglianza, sicché, in mancanza di elementi nuovi, non è consentito al magistrato di sorveglianza di revocare l' ordinanza di remissione del debito.

Cass. pen. n. 43806/2008

In tema di applicazione di misure cautelari reali il principio del ne bis in idem è ostativo alla reiterazione della stessa misura solo quando l'autorità procedente sia chiamata a riesaminare nel merito quegli elementi che già siano stati ritenuti insussistenti o insufficienti e non anche quando tali elementi non siano stati valutati. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittima l'adozione da parte del P.M. di nuovo decreto di sequestro in precedenza annullato in sede di riesame per omessa specificazione delle esigenze probatorie ).

Cass. pen. n. 43708/2008

In tema di esecuzione il disposto di cui all'art. 669 c.p.p., relativo al caso che vi sia stata pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona, non può trovare applicazione qualora la questione del ne bis in idem sia stata prospettata dalle parti e risolta negativamente in via principale nell'ambito del giudizio di cognizione.

Cass. pen. n. 40971/2008

Non sussiste violazione del divieto di un secondo giudizio, stabilito dall'art. 649 c.p.p., qualora un soggetto, nei cui confronti l'azione penale sia stata esercitata con formulazione di imputazioni alternative, essendo stato assolto da una sola di tali imputazioni, venga poi di nuovo processato e condannato per l'altra. (Principio affermato, nella specie, con riguardo ad un caso in cui le imputazioni alternative erano quelle di corruzione attiva e millantato credito e l'imputato, assolto dalla prima di esse, era stato poi ritenuto responsabile della seconda ).

Cass. pen. n. 7385/2007

Il principio del ne bis in idem internazionale, previsto dall'art. 54 della Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen, può operare anche nel caso in cui, sullo stesso fatto e nei confronti dello stesso soggetto, sia intervenuta una pronuncia di archiviazione dell'Autorità giudiziaria estera (nella specie, tedesca), a condizione però che il soggetto interessato adempia all'onere di dimostrare che con tale provvedimento è stato compiuto un apprezzamento nel merito circa l'infondatezza della notizia di reato, con conseguente giudizio di non colpevolezza, suscettibile di passaggio in cosa giudicata e di esplicare pertanto un'efficacia preclusiva all'instaurazione di altro giudizio. (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 33077/2006

In tema di procedimento di prevenzione, la preclusione derivante da giudicato non opera come per la decisione di merito, in quanto la decisione di prevenzione non accerta la sussistenza di un fatto reato o la responsabilità di un soggetto, sicché, non essendo preclusa la instaurazione di un nuovo procedimento di prevenzione sulla base di elementi non considerati nei passaggi argomentativi e nei presupposti di fatto di una precedente decisione, è consentita l'applicazione del sequestro e della confisca di beni sulla base di una nuova considerazione della situazione fattuale sotto il profilo personale e patrimoniale.

Cass. pen. n. 21792/2006

Il principio della preclusione processuale, derivante dal divieto del « ne bis in idem» sancito dall'art. 649 c.p.p., è operante, oltre che nel procedimento di cognizione, anche in sede esecutiva. Ne consegue che non è consentito al giudice dell'esecuzione revocare l'ordine di demolizione e disporre il dissequestro dell'immobile sul presupposto dell'avvenuto rilascio della concessione in sanatoria qualora la Corte di cassazione abbia in precedenza annullato senza rinvio analoga ordinanza dello stesso giudice dell'esecuzione sul rilievo che la questione relativa al rilascio della concessione aveva già formato oggetto di esame in sede di cognizione.

Cass. pen. n. 34655/2005

Quando sia stato aperto un procedimento riguardante gli stessi fatti e la stessa persona per i quali, su iniziativa dello stesso ufficio del pubblico ministero, già si proceda nella medesima sede giudiziaria (anche se in fase o grado diversi), la relativa azione non deve essere promossa (e dunque va richiesta e disposta l'archiviazione), oppure, nel caso di intervenuto esercizio, l'azione stessa deve con sentenza essere dichiarata non procedibile.

Cass. pen. n. 5649/2002

In tema di misure di prevenzione, il principio di intangibilità del giudicato, che pure caratterizza i provvedimenti definitivamente assunti, opera limitatamente alle situazioni di fatto valutate di volta in volta per la deliberazione dei provvedimenti stessi, e dunque non preclude l'apertura di un nuovo procedimento, e l'eventuale applicazione di una misura di prevenzione, a fronte di circostanze nuove, o di circostanze antecedenti e solo successivamente emerse.

Cass. pen. n. 15441/2001

In tema di reato permanente, il divieto di un secondo giudizio riguarda la condotta delineata nell'imputazione ed accertata con sentenza, di condanna o di assoluzione, divenuta irrevocabile e non anche la prosecuzione della stessa condotta o la sua ripresa in epoca successiva, giacché si tratta di «fatto storico» diverso non coperto dal giudicato e per il quale non vi è impedimento alcuno a procedere. (Nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse escluso la violazione del divieto del ne bis in idem tenuto conto che l'attività estrattiva in violazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e l'inquinamento atmosferico da impianti industriali in contrasto con le prescrizioni del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, erano proseguiti in epoca successiva a quella accertata nella sentenza divenuta irrevocabile, sicché si trattava di condotta diversa, sotto il profilo storico e cronologico, rispetto a quella coperta da giudicato).

Cass. pen. n. 6628/2000

Il principio della preclusione processuale trova applicazione anche nel procedimento di sorveglianza, in forza dell'art. 666, secondo comma, c.p.p., richiamato dall'art. 678 stesso codice, che sancisce l'inammissibilità della successiva istanza, se fondata sui medesimi presupposti di fatto e sulle stesse ragioni di diritto di quella precedente già dichiarata inammissibile ovvero rigettata con provvedimento non impugnato e perciò divenuto definitivo. (Fattispecie relativa alla mera riproposizione di istanza di liberazione anticipata già dichiarata inammissibile).

Cass. pen. n. 5828/2000

In materia cautelare è estensivamente applicabile il principio di cui all'art. 649 c.p.p., in ordine al formarsi del c.d. giudicato, al fine di cristallizzare l'esito dei pregressi accertamenti e per evitare che l'interessato possa rinnovare continuamente la presentazione di istanze di revoca o di modifica dei precedenti provvedimenti, con il concreto effetto di determinare il venir meno del valore delle pronunce già adottate. Ne consegue che un nuovo e successivo giudizio può intervenire a seguito della ricorrenza di fatti o avvenimenti nuovi o non valutati nemmeno implicitamente dalle pregresse decisioni, per cui si presenti necessario, ai fini della persistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, anche sotto l'aspetto della individuazione della misura cautelare più idonea, rivalutare la posizione dell'indagato. (Ha precisato la Corte che, con riferimento all'affermato principio, il mero decorso del tempo può essere irrilevante ai fini della modifica del quadro cautelare).

Cass. pen. n. 5825/2000

In tema di libertà personale, poiché le ordinanze, se non impugnate, acquistano il carattere della irrevocabilità, non è consentito, neanche al medesimo organo che le ha emesse, disporne la revoca. Invero, l'istituto dell'autotutela, che consente alla pubblica amministrazione di correggere i propri provvedimenti errati, trova limitata applicazione nel settore della amministrazione della giustizia ed in particolare per quanto riguarda i provvedimenti de libertate, per i quali, per esplicito dettato costituzionale, sono previste procedure tassative che danno luogo a provvedimenti sempre verificabili ed impugnabili, nei termini previsti dalla legge. (Fattispecie relativa alla revoca da parte della Corte di appello di sua precedente ordinanza, con la quale era stata dichiarata la inefficacia della custodia cautelare per decorrenza dei termini).

Cass. pen. n. 6837/1999

In tema di divieto di bis in idem, ove l'imputato sia stato assolto da una determinata imputazione, congiuntamente contestata assieme ad un'altra, relativa allo stesso fatto, nell'ambito del medesimo procedimento, sulla residua imputazione non ha modo di esplicarsi l'effetto preclusivo derivante dal giudicato intervenuto sulla prima; e ciò proprio in quanto l'altra, alternativa alla prima, sia ancora sub judice. Infatti, il bis in idem evocato dall'art. 649 c.p.p. concerne l'ipotesi in cui taluno, dopo essere stato già giudicato in ordine a un certo fatto, sia «di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto»; mentre, nell'ipotesi di imputazioni alternative, la definizione giudiziale di una delle regiudicande non incide sui poteri di cognizione del giudice in ordine alla regiudicanda superstite, per la quale il procedimento penale era stato avviato contestualmente alla prima. (Fattispecie nella quale l'imputato era stato assolto dal reato di concussione, contestato alternativamente al reato di corruzione, riguardante, in ipotesi, il medesimo fatto, per il quale era stato riconosciuto responsabile).

Cass. pen. n. 409/1999

In tema di misure cautelari, quando la precedente ordinanza impositiva sia stata annullata per mancanza di motivazione ed incompetenza del giudice, non sussiste alcuna preclusione per il giudice competente all'adozione di una nuova misura cautelare, giacché il divieto di ne bis in idem può operare nella fase cautelare solo quando l'annullamento del precedente provvedimento impositivo sia stato disposto per ragioni di merito.

Cass. pen. n. 512/1999

Non è consentito, in pendenza di un procedimento in grado di appello, iniziare, per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona, un nuovo procedimento, nell'ambito del quale sia inoltre emessa ordinanza di custodia cautelare. Invero il principio del ne bis in idem — che tende ad evitare che per lo stesso fatto-reato si svolgano più procedimenti e si emettano più provvedimenti, anche non irrevocabili ed uno differente dall'altro — ha portata generale ed opera in tutto l'ordinamento penale: esso infatti trova espressione nelle norme sui conflitti positivi di competenza (art. 28 e seguenti c.p.p.), nel divieto di un secondo giudizio (art. 649 c.p.p.) e nella disciplina della ipotesi in cui, per il medesimo fatto, siano state emesse più sentenze nei confronti della stessa persona (art. 669 c.p.p.). (Fattispecie relativa alla custodia cautelare disposta per il delitto di associazione mafiosa, in presenza di assoluzione in primo grado — ed in pendenza di appello — della medesima persona e per lo stesso fatto).

Cass. pen. n. 12595/1998

Il giudicato penale formatosi nei confronti di taluno per un certo fatto non vincola il giudice chiamato a rivalutare lo stesso fatto in relazione alla posizione di altri soggetti imputati quali concorrenti nel medesimo reato; il che comporta, tra l'altro, che, qualora il giudicato sia stato di assoluzione, il giudice del separato procedimento instaurato a carico del concorrente nel medesimo reato può sottoporre a rivalutazione il comportamento dell'assolto all'unico fine - fermo il divieto del ne bis in idem a tutela della posizione di costui - di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità dell'imputato da giudicare. (Nella specie, in applicazione di tali principi, è stato ritenuto che l'assoluzione definitiva di taluni ufficiali tedeschi dall'accusa di concorso nell'eccidio delle fosse ardeatine, avvenuto in Roma nel marzo del 1944, per aver essi ritenuto di dover obbedire ad un ordine non manifestamente criminoso loro impartito dal superiore gerarchico, non impedisse che, escludendosi invece la non riconoscibilità del carattere manifestamente criminoso di quell'ordine, venisse affermata la responsabilità, sempre a titolo di concorso nel suddetto eccidio, di altri ufficiali che avevano operato nella stessa condizione dei primi).

Cass. pen. n. 4071/1998

Per medesimo fatto, ai fini di cui all'art. 649 c.p.p. (Divieto di un secondo giudizio), deve intendersi ciò che risulta dai suoi elementi costitutivi e, cioè la condotta, evento e nesso di causalità. Quindi, mentre nel reato di cui all'art. 416 bis c.p., la condotta incriminata è costituita dalla adesione alla organizzazione già costituita, nell'associazione di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90 viene punito il fatto associativo tipico votato all'acquisto, detenzione, vendita e distribuzione di stupefacenti. Inoltre, le due norme sono volte a tutelare beni giuridici diversi: l'ordine pubblico, sotto il profilo della pericolosità sociale dell'esistenza di organizzazioni svolgenti attività illecite attraverso l'uso della intimidazione nel primo, la difesa della salute individuale e collettiva dalla droga, nell'altro.

Cass. pen. n. 3372/1998

In materia di misure cautelari, nell'ipotesi in cui il procedente abbia rigettato per motivi di merito la richiesta del P.M. di applicazione della misura, ovvero qualora l'ordinanza genetica sia stata annullata dal giudice dell'impugnazione per mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni legittimanti la misura, alla accusa pubblica non è consentito reiterare la richiesta rebus sic stantibus. Tale ipotesi, tuttavia, è diversa da quella della caducazione della misura per ragioni puramente formali, che, al contrario, non precludono la reiterazione della richiesta. Il principio è applicazione analogica dell'art. 649 c.p.p. che statuendo il divieto del ne bis in idem con riferimento al processo penale ed alle relative decisioni, trova applicazione anche nei procedimenti incidentali de libertate, determinando la formazione del giudicato cautelare nelle ipotesi sia di esaurimento delle impugnazioni di merito e di legittimità, sia di mancata impugnazione dell'ordinanza genetica o di diniego della misura cautelare.

Cass. pen. n. 7953/1998

Il principio del ne bis in idem statuito dall'art. 649 c.p.p. postula una preclusione derivante dal giudicato formatosi per l'eadem res e l'eadem persona, e presuppone la produzione innanzi al giudice di merito della sentenza irrevocabile, per il necessario accertamento sia del passaggio in giudicato del provvedimento, sia dell'univocità del fatto. Per quanto concerne invece la Corte di cassazione, la sua competenza funzionale comporta il divieto per questo giudice dell'accertamento del fatto e, per la parte, di produrre documenti concernenti elementi fattuali, la cui valutazione è rimessa esclusivamente al giudice di merito. Il principio non è inconciliabile con l'ipotesi del passaggio in giudicato della sentenza nelle more del giudizio di cassazione, perché il soggetto non rimane senza tutela, potendo fare valere la preclusione davanti al giudice dell'esecuzione.

Cass. pen. n. 3986/1998

In tema di misure cautelari la preesistenza di una diversa decisione da parte del Gip non integra il cd. giudicato cautelare; questo si forma solo a seguito di giudizio impugnatorio e quindi di pronunce emesse dalla Corte di cassazione o dal tribunale in sede di riesame o di appello.

Cass. pen. n. 6521/1998

Non costituisce violazione del principio ne bis in idem la rilevanza data a una sentenza di condanna emessa nei confronti del proposto che già abbia costituito il presupposto di una misura di prevenzione precedentemente inflitta, quando la sentenza stessa sia menzionata solo come antecedente storico, rilevante, al pari della misura già emessa, ai fini della valutazione della personalità del soggetto in coordinazione con altri dati indiziari. E invero, nel procedimento di prevenzione la preclusione derivante dal giudicato opera sempre rebus sic stantibus e non impedisce la rivalutazione della pericolosità qualificata, ove sopravvengano nuovi elementi indiziari, non precedentemente noti, che comportino una valutazione di maggior gravità della pericolosità stessa e un giudizio di inadeguatezza delle misure in precedenza adottate. (Fattispecie nella quale era stata applicata la misura della prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. sulla base non solo di una sentenza di condanna che aveva costituito il presupposto per l'applicazione di una precedente misura di prevenzione, ma anche dell'inserimento del proposto in una serie di vicende estorsive, delle sue frequentazioni con elementi appartenenti a clan camorristici, dei gravi carichi pendenti suoi e delle persone da lui frequentate).

Cass. pen. n. 19491/1997

Nei delitti associativi l'effetto interruttivo della permanenza del reato deve ricollegarsi alla sentenza, anche non irrevocabile, che accerti la responsabilità dell'imputato, da ciò conseguendo che la porzione di condotta illecita successiva a detta pronuncia, pur non ontologicamente disgiungibile dalla precedente, rimane perseguibile a titolo di reato autonomo. Qualora, viceversa, sia stata pronunciata assoluzione, non può ritenersi operante in virtù di tale sentenza alcun effetto interruttivo della permanenza della condotta criminosa, proprio perché è carente l'accertamento di un reato, da ciò conseguendo esclusivamente la preclusione del giudicato di cui all'art. 649 c.p.p.; in tali ipotesi, pertanto, il divieto di un secondo giudizio vale solo per i fatti verificatisi fino alla data indicata nella contestazione, indipendentemente dalla data di pronuncia della sentenza assolutoria. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittima l'ordinanza cautelare avente ad oggetto la condotta associativa tenuta dal prevenuto in periodo pur antecedente all'intervenuta sentenza di assoluzione dall'imputazione di appartenenza al medesimo sodalizio criminoso, ma comunque successivo alla data indicata nella contestazione in ordine alla quale l'assoluzione era intervenuta, solo fino alla quale poteva dirsi operante la preclusione del precedente giudizio).

Cass. pen. n. 2132/1997

In tema di misure cautelari personali va riconosciuta una sia pur limitata efficacia preclusiva di natura endoprocessuale, fondata sul ne bis in idem di cui all'art. 649 c.p.p. alle ordinanze non impugnate adottate dal tribunale in sede di riesame o di appello, nonché alle pronunzie emesse dalla cassazione a seguito di ricorso contro tali ordinanze o in sede di ricorso per saltum contro il provvedimento applicativo della misura. Pertanto solo un successivo apprezzabile mutamento del fatto consente sia la reiterazione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari annullata dal tribunale per motivi di merito con pronuncia non più soggetta a gravame, sia la revoca, per inidoneità degli indizi, della medesima ordinanza la quale sia stata, invece, confermata in sede di gravame o sia comunque diventata definitiva, sia infine la reiterazione di una richiesta di revoca, qualora un'ordinanza di rigetto di una precedente istanza sia stata confermata in sede di impugnazione.

Cass. pen. n. 1597/1997

In tema di misure cautelari personali può parlarsi di «giudicato cautelare», quale situazione valutabile naturalmente solo rebus sic stantibus, solo quando vi sia identità dei fatti posti a fondamento della misura, ferma la possibilità di applicare nuovamente la misura stessa ove sopravvengano elementi non ancora valutati. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha escluso che l'intervenuto proscioglimento dell'indagato con riferimento al reato associativo precludesse l'emissione di una misura per i reati fine, pur essendo i fatti materiali posti a base della prima misura sostanzialmente coincidenti con quelli della seconda, essendo la seconda misura basata su elementi di valutazione nuovi emersi e sottoposti all'attenzione dell'autorità giudiziaria con una successiva approfondita informativa della polizia giudiziaria).

Cass. pen. n. 2149/1997

Nel concorso formale di reati, in cui con un'unica azione si cagionano più eventi giuridici, il giudicato formatosi con riguardo ad uno di tali eventi non impedisce l'esercizio dell'azione penale in relazione ad un altro, a condizione che non si crei un conflitto teorico di giudicati. (Fattispecie di contravvenzione in materia di prevenzione infortuni e di delitto di lesioni colpose: la corte ha stabilito che il fatto della contravvenzione, per cui l'imputato era stato assolto con sentenza passata in giudicato, poteva essere preso di nuovo in esame ai fini del delitto solo se il secondo giudizio pervenisse, quanto al fatto contravvenzionale, alle stesse conclusioni del primo e non si ponesse quindi in incompatibilità logica).

Cass. pen. n. 459/1997

Per medesimo fatto, ai fini dell'applicazione del principio del ne bis in idem di cui all'art. 649 c.p.p., deve intendersi identità degli elementi costitutivi del reato, e cioè di condotta, evento e nesso causale, considerati non solo nella loro dimensione storico-naturalistica ma anche in quella giuridica, potendo una medesima condotta violare contemporaneamente più disposizioni di legge. (Fattispecie in cui è stata ritenuta sussistere l'identità del fatto in una contestazione di peculato, consistente nel prelievo e consumo di derrate alimentari da parte di un pubblico ufficiale, rispetto a quella di abuso di ufficio ex art. 323 c.p. nella formulazione precedente alla riforma del 1990, per la quale era stata emessa sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato conseguente ad amnistia).

Cass. pen. n. 5429/1996

La locuzione «stesso fatto» di cui all'art. 297, comma terzo, c.p.p. ha un significato più esteso dell'espressione «medesimo fatto» di cui all'art. 649 c.p.p., ricomprendendo — fermo restando un nucelo originario comune — tutte le diverse possibilità di commissione o di articolazione di un determinato fatto criminoso. Ne consegue che, qualora venga contestata a taluno l'esecuzione materiale di un delitto (nella specie omicidio), per il quale egli già sia stato assolto dall'imputazione di esserne stato il mandante, legittimamente viene emessa una nuova ordinanza di custodia cautelare, non potendo ravvisarsi nelle diverse condotte contestate il «medesimo fatto», ma non può decorrere un nuovo termine di custodia cautelare, dovendo ritenersi ricorrere un'ipotesi di «stesso fatto» prevista dall'art. 297, comma terzo, c.p.p.

Cass. pen. n. 5494/1996

Nei procedimenti incidentali in materia di misure cautelari personali gli effetti delle relative decisioni permangono fino a quando non intervenga un mutamento della situazione processuale che legittimi il riesame della questione. Ed invero, nella subiecta materia le pronunzie avvengono allo stato degli atti e producono una causa di preclusione che trova reciprocità, visto dal lato della tutela del bene primario della libertà del cittadino, nel principio del ne bis in idem cautelare, cioè nel divieto per l'organo giurisdizionale di adottare altro provvedimento cautelare ove, giudicatisi insufficienti gli elementi indiziari proposti dal P.M. per l'emissione della misura restrittiva, non si sia verificata una sostanziale modificazione della situazione processuale che possa giustificare la rivalutazione in peius della posizione dell'inquisito. Ne consegue che il giudice della misura cautelare deve indicare specificamente, nell'emetterla, tali nuovi elementi indizianti, così come quello del riesame deve motivatamente spiegare perché non opera la preclusione, costituita dal precedente provvedimento di rigetto della richiesta avanzata dal P.M. di emanazione di ordinanza custodiale, valutando i nuovi elementi emersi dal prosieguo dell'indagine.

Cass. pen. n. 2970/1995

L'art. 649 c.p.p. (divieto di un nuovo giudizio) attribuisce alla sentenza di condanna e di assoluzione che sia divenuta irrevocabile — cioè assistita dal cosiddetto giudicato formale — efficacia di giudicato sostanziale, inteso come vincolo a non più sentenziare sullo stesso fatto nei confronti delle medesime persone. Tale principio del ne bis in idem si configura pertanto come dovere del giudice successivamente adito di declinare la decisione in tal modo paralizzando una nuova identica azione penale essendosi essa processualmente consumata proprio nel giudicato sostanziale.

Cass. pen. n. 1919/1995

L'art. 649 c.p.p. (divieto di un secondo giudizio), al pari delle norme sui conflitti positivi di competenza (artt. 28 e ss. c.p.p.) e dell'art. 669 c.p.p. (che disciplina il caso in cui siano emesse più sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona), costituisce espressione del generale principio di ne bis in idem, che tende ad evitare che per lo stesso fatto-reato si svolgano più procedimenti e si emettano più provvedimenti anche non irrevocabili, l'uno indipendente dall'altro, e porre rimedio alle violazioni del principio stesso. Conseguentemente, non è consentito, in pendenza di un procedimento in grado di appello, che venga iniziato per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona un nuovo procedimento e venga emessa un'ordinanza di custodia cautelare. (Fattispecie relativa alla custodia disposta per il reato ex art. 416 bis c.p., dal quale l'indagato era stato assolto in primo grado in altro procedimento).

Cass. pen. n. 1316/1995

È illegittima l'emissione del decreto di rinvio a giudizio dell'imputato da parte della corte militare d'appello, investita a seguito di impugnazione del P.M. avverso sentenza di non luogo a procedere emessa, ai sensi degli artt. 442 e 529 c.p.p., dal giudice dell'udienza preliminare per la preclusione prevista dall'art. 649 stesso codice. (Nella specie, relativa a caso analogo di conflitto di competenza, dopo condanna dell'obiettore di coscienza a seguito di giudizio abbreviato, era stata esercitata l'azione penale per il medesimo fatto e il Gup aveva pronunciato sentenza di non doversi procedere ex art. 529 c.p.p.; la Suprema Corte, nell'enunciare il principio di cui in massima, ha chiarito che la possibilità per la corte d'appello di rinviare a giudizio l'imputato, a norma dell'art. 428, comma sesto, c.p.p., sussiste solo in presenza delle sentenze di non luogo a procedere emesse ai sensi degli artt. 424 e 425 stesso codice, mentre nel caso di sentenze di non luogo a procedere emesse per il divieto del ne bis in idem la Corte stessa deve ritenere il giudizio ed emettere pronuncia nel merito). *

Cass. pen. n. 12968/1994

Dalla sentenza di non luogo a procedere, emessa ai sensi dell'art. 425 c.p.p., pur se divenuta definitiva perché non più soggetta ad impugnazione, non derivano gli effetti preclusivi del secondo giudizio (art. 649, comma primo) se la revoca di tale sentenza ex art. 434 stesso codice, prodromica al rinvio a giudizio, risulti essere superata in forza di provvedimento che dispone il giudizio, per lo stesso fatto, emesso da altro giudice e intervenuto prima che la sentenza di non luogo a procedere abbia «forza esecutiva» ai sensi dell'art. 650, comma secondo, c.p.p. ed in quanto tale, possa equipararsi alla sentenza irrevocabile pronunciata in giudizio (art. 650, comma primo in relazione agli artt. 648, comma primo e 649, comma primo).

Cass. pen. n. 8/1994

Poiché tutti i provvedimenti assunti, in materia penale, dalle singole sezioni della Corte di cassazione sono inoppugnabili e gli effetti preclusivi, conseguenti al riconoscimento del generale principio del ne bis in idem, sono estensibili ai procedimenti incidentali, non è ammissibile la riproposizione di un'istanza di correzione dell'errore materiale già decisa dalla corte.

Cass. pen. n. 6801/1994

Il principio del ne bis in idem di cui all'art. 649 c.p.p. impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona per lo stesso fatto sul quale si è formato il giudicato, ma di non prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo in riferimento a diverso reato. Trattasi di preclusione che non può quindi operare quando il fatto in relazione al quale è già intervenuta una pronuncia irrevocabile sia stato conseguenza di una condotta che abbia nel contempo determinato la violazione di più disposizioni di legge, potendo e dovendo la vicenda criminosa essere valutata alla luce di tutte le sue implicazioni penalistiche col possibile riesame in direzione delle ipotesi delittuose rimaste estranee al giudizio precedente.

Cass. pen. n. 536/1994

In tema di applicazione di misure cautelari reali il principio del ne bis in idem è operante esclusivamente nel caso in cui la caducazione del precedente provvedimento sia dipesa dalla insussistenza delle condizioni normative richieste per l'adozione della misura; pertanto il suddetto principio è ostativo alla reiterazione della misura medesima solo quando il giudice sia chiamato a riesaminare nel merito quegli stessi elementi che già siano stati ritenuti insussistenti o insufficienti e non anche quando tali elementi non siano stati valutati nel merito dal giudice del riesame. Ne consegue che qualora la perdita di efficacia della misura cautelare reale dipenda solo da una causa processuale, (nella specie, mancata decisione nel termine di dieci giorni previsto dal combinato disposto degli artt. 324 e 309 c.p.p.) non sussiste alcuna preclusione alla reiterazione del provvedimento di sequestro preventivo fondato sugli stessi presupposti del precedente dichiarato inefficace solo per vizio meramente processuale.

Cass. pen. n. 3513/1994

In materia di giudicato penale, il principio del ne bis in idem è posto dal legislatore con esclusivo riferimento alle decisioni giurisdizionali adottate a carico dell'imputato che siano connotate dal requisito della irrevocabilità, requisito da ritenersi assente per la sentenza di non luogo a procedere per quanto dettato dall'art. 434 del codice di procedura penale che ne disciplina la revoca. A nulla rileva, al riguardo, che la giurisprudenza elaboratasi nella vigenza delle norme processuali abrogate aveva prevalentemente ritenuto che il carattere di definitività dovesse riconoscersi anche alle sentenze di proscioglimento non più soggette ad impugnazione pronunciate dal giudice istruttore pur essendo anche per esse prevista la possibilità della riapertura delle indagini a carico dello stesso soggetto per il medesimo fatto; ed invero, nell'ordinamento processuale vigente, la sentenza di «non luogo a procedere», sconosciuta in quello abrogato, è concettualmente distinta da quella di proscioglimento alla quale esclusivamente, oltre che per quella di condanna, fa riferimento l'art. 649 che pone il divieto di un secondo giudizio a carico della stessa persona per il medesimo fatto.

Cass. pen. n. 3116/1994

Attesa la non necessaria coincidenza tra fatto in senso naturalistico e fatto in senso giuridico, può verificarsi che all'unicità di un determinato fatto storico faccia riscontro una pluralità di fatti giuridici. Ciò è quanto si verifica nel concorso formale di reati in cui, con un'unica azione, si cagionano più eventi giuridici. Ne consegue che il giudicato formatosi con riguardo ad uno di tali eventi non impedisce l'esercizio dell'azione penale in relazione ad altro (sempre inteso in senso giuridico), pur scaturito dall'unica condotta. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che potesse invocarsi la regola del ne bis in idem da parte di soggetto che, già condannato per mancata tenuta dei libri e delle scritture contabili, ai sensi dell'art. 217 della legge fallimentare, era stato poi sottoposto, sulla base della stessa condotta, a nuovo procedimento penale per il reato fiscale di cui all'art. 1, ultimo comma, D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 1982, n. 516).

Cass. pen. n. 5613/1994

Il principio della preclusione processuale, derivante dal divieto del ne bis in idem sancito dall'art. 649 c.p.p., è operante, oltre che nel procedimento di cognizione, anche in sede esecutiva, per cui non è consentito proporre nuovo incidente di esecuzione con riferimento ad una richiesta già respinta con provvedimento definitivo, come si desume anche dall'art. 666, secondo comma, c.p.p., che, nel prevedere tale ipotesi, stabilisce l'inammissibilità della successiva istanza, qualora sia fondata sui medesimi presupposti di fatto e di diritto di quella precedente. (Nella specie la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento che aveva dichiarato inammissibile l'istanza volta ad ottenere l'applicazione della continuazione in sede esecutiva, in quanto meramente ripropositiva di altra già respinta).

Cass. pen. n. 5608/1994

Il provvedimento adottato in forma di ordinanza, che statuisce su diritti o su determinate situazioni giuridiche con quel carattere di definitività che è considerato distintivo, immanente ed essenziale, della sentenza deve ritenersi irrevocabile se soggetto ad impugnazione, con la conseguenza che, dopo la sua emanazione, essendosi esaurito l'esercizio della potestà decisoria, è sottratta, immediatamente o successivamente, all'organo della giurisdizione (anche in sede esecutiva) la possibilità di tornare sulla presa decisione, cui va pertanto, riconosciuta la idoneità a decidere in modo risolutivo l'episodio che ad essa ha dato vita. (Fattispecie relativa ad ordinanza applicativa di indulto).

Cass. pen. n. 5524/1994

Anche in tema di revoca o modificazione delle misure cautelari personali adottate esiste una sorta di «preclusione processuale» alla riproposizione ed alla necessità di riesame delle questioni che, in materia di condizioni di applicabilità delle stesse, sono state, o potevano essere, esaminate con i mezzi di gravame previsti contro l'ordinanza impositiva della misura, sicché solo la sopravvenienza di fatti nuovi può, di regola, giustificare la rivalutazione di quelli già apprezzati — o che potevano essere apprezzati — e rende indispensabile una nuova motivazione sull'intero compendio processuale. L'inciso «anche per fatti sopravvenuti» che figura nel primo comma dell'art. 299 c.p.p., legittima poi, che, ove da una rivalutazione dei fatti preesistenti dovesse rendersi evidente un'eclatante insussistenza delle predette condizioni di applicabilità della misura, il giudice, ex officio o su sollecitazione delle parti, proceda alla revoca o alla modifica della misura.

Cass. pen. n. 3586/1994

La regola del ne bis in idem presenta carattere generale essendo connaturata alla stessa ratio dell'ordinamento processuale e, pertanto, con i dovuti adattamenti, è applicabile alle procedure di cognizione e di esecuzione, al processum libertatis e ad ogni forma di impugnativa, di riesame e di revoca di provvedimenti giudiziali, in ordine alle quali assume anche la funzione di garanzia dell'osservanza della «tassatività» delle ipotesi e dei relativi termini assoluti di «decadenza». (Sulla scorta del principio di cui in massima la Cassazione ha ritenuto inammissibile la reiterazione da parte del condannato, in assenza di fatti nuovi, dell'istanza di revoca della sentenza per abolizione del reato, già respinta in precedenza).

Cass. pen. n. 2880/1994

Il decreto che dispone il giudizio in violazione del principio del ne bis in idem non è provvedimento abnorme e, conseguentemente, non è immediatamente ricorribile per cassazione. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha precisato che è il dibattimento la sede tipica per risolvere il problema - oggetto di un'eccezione formale, proponibile in ogni stato e grado del processo ex art. 649, secondo comma, c.p.p. - relativo agli effetti processuali ed ai limiti soggettivi del giudicato).

Cass. pen. n. 26/1994

Le ordinanze inoppugnabili e quelle impugnabili, qualora non siano state impugnate o si siano esauriti i diversi gradi di impugnazione, acquistano la caratteristica dell'irrevocabilità che, pur non essendo parificabile all'autorità di cosa giudicata, parimenti porta seco il limite negativo della preclusione, nel senso di non consentire il bis in idem, salvo che siano cambiate le condizioni in base alle quali fu emessa la precedente decisione. (Fattispecie relativa ad ordinanza emessa dal tribunale all'esito dell'appello proposto dal P.M. avverso l'ordinanza con la quale il Gip aveva rigettato la sua richiesta di sequestro preventivo).

Cass. pen. n. 20/1993

Anche alle ordinanze, non impugnate, adottate dal tribunale ex artt. 309 e 310 c.p.p. in sede di riesame o di appello avverso provvedimenti de libertate, nonché alle pronunzie emesse dalla cassazione a seguito di ricorso contro tali ordinanze, o in sede di ricorso per saltum contro il provvedimento applicativo della misura, va riconosciuta una sia pur limitata efficacia preclusiva di natura endoprocessuale, fondata sul principio del ne bis in idem, di cui all'art. 649 c.p.p. Pertanto soltanto un successivo, apprezzabile mutamento del fatto consente sia la reiterazione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari, annullata dal tribunale del riesame per ragioni di merito, con pronunzia non più soggetta a gravame, sia la revoca, per inidoneità degli indizi, della medesima ordinanza, la quale sia stata, invece, confermata in sede di gravame o sia, comunque, divenuta definitiva, sia, infine, la reiterazione di una richiesta di revoca, qualora un'ordinanza di rigetto di una precedente istanza sia stata confermata in sede di impugnazione.

Cass. pen. n. 2877/1993

Il procedimento di sorveglianza è assoggettato alle regole proprie di ogni altro procedimento giurisdizionale, ivi compresa quella che disciplina la definitività dei provvedimenti in caso di esaurimento dell'iter delle impugnazioni ovvero di mancata impugnazione da parte degli aventi diritto. Ne consegue, per quanto riguarda le decisioni in tema di liberazione anticipata, che esse, una volta divenute definitive, precludono il successivo riesame del comportamento del condannato in relazione al medesimo periodo, già in precedenza preso in considerazione.

Cass. pen. n. 8282/1993

Non sussiste violazione del divieto del ne bis in idem quando, intervenuta assoluzione di taluno dal reato di corruzione passiva, si proceda a carico del medesimo soggetto, con riguardo alla medesima vicenda, per il reato di concussione, non essendovi identità tra il fatto costituito dalla corruzione o induzione esercitata dal pubblico ufficiale, pur in presenza dell'unico risultato costituito dal conseguimento, da parte di quest'ultimo, della medesima utilità. (Nella specie, peraltro, il principio è stato affermato con riguardo ad imputazioni congiunte, alternative, di corruzione e concussione, per la prima della quale i giudici erano pervenuti a pronuncia assolutoria, mentre per l'altra aveva affermato la penale responsabilità).

Cass. pen. n. 2631/1993

Ai fini del divieto del bis in idem è irrilevante l'indicazione delle norme giuridiche violate nella sentenza che per prima è passata in giudicato. È decisiva, invece, affinché operi la preclusione di cui agli artt. 90 c.p.p. del 1930 e 649 c.p.p. vigente, la considerazione della contestazione, costituita dal fatto (condotta-rapporto di causalità-evento). (Nella fattispecie, caratterizzata da concorso formale di reati, la Suprema Corte ha ritenuto sulla base del principio suesposto, sussistere la preclusione, rilevando che l'imputato, condannato nel primo giudizio per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, non poteva essere chiamato successivamente a rispondere di lesioni volontarie).

Cass. pen. n. 11/1992

La reiterazione del provvedimento impositivo della custodia cautelare in carcere, ammessa quando il precedente provvedimento sia rimasto caducato per ragioni puramente formali, deve invece ritenersi preclusa allorquando il provvedimento sia rimasto caducato in conseguenza del riesame del merito effettuato con decisione giurisdizionale non più soggetta a gravame con la quale sia stata esclusa la ricorrenza delle condizioni generali di legittimità, attesa l'inconciliabilità che si determinerebbe tra i due provvedimenti e la preclusione processuale derivante dall'applicazione del disposto dell'art. 649 c.p.p., nel quale è accolto il principio del ne bis in idem, operativo anche in materia cautelare.

Cass. pen. n. 2312/1992

Il decreto di archiviazione è provvedimento per il quale non è prevista impugnazione di sorta (salvo, eventualmente, il caso previsto dall'art. 409, ultimo comma, c.p.p., ritenuto estensibile al decreto di archiviazione per l'ipotesi dell'omesso avviso alla persona offesa previsto dall'art. 408 stesso codice). Non costituisce atto abnorme, come tale impugnabile per cassazione, il decreto di archiviazione disposto per precedente giudicato sugli stessi fatti: l'art. 649 c.p.p. prevede la forma della sentenza per l'ipotesi che in relazione ai fatti già giudicati venga nuovamente iniziata l'azione penale, ma non impone al pubblico ministero di esercitare l'azione penale al solo fine dell'instaurazione di un processo che dovrà terminare con la decisione che l'imputato non doveva essere sottoposto a nuovo procedimento penale.

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Consulenze legali
relative all'articolo 649 Codice di procedura penale

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Silvano C. chiede
domenica 02/12/2018 - Veneto
“Egregio/a avvocato,
due anni fa (2016) sono stato indagato a seguito di una querela promossa da una mia conoscenza. Il capo d'imputazione riguardava l'articolo 612 bis ( atti persecutori). Dopo un anno di indagini ( compreso anche il sequestro delle mie macchine informatiche e telefoniche) il GIP ha ritenuto che le prove acquisite durante le indagini non erano sufficienti per rinviarmi a giudizio sotto tale articolo , trovando tuttavia , una mia responsabilità in merito ad alcuni SMS provenienti da una SIM telefonica di mia proprietà, emanando quindi un Decreto di Condanna per avere contravvenuto all'articolo 660 CP. ( molestie telefoniche). Non ho opposto ricorso perchè speravo vivamente che la faccenda fosse così conclusa. Putroppo mi sono sbagliato perchè l'attore querelante mi ha citato in giudizio ( tramite ex art. 702 bis cpc) per risarcimento danni . La cosa che mi appare strana ( ad un profano come il sottoscritto) è che questa richiesta è presentata come "ricorso" al decreto di condanna non trovando la controparte soddisfazione per una sentenza così lieve ( a suo modo di dire). Infatti , nella memoria inviatami dall'ufficio legale della controparte, in sufragio della propria tesi, vengono riportate e elencate le accuse per le quali non sono state trovate prove sufficienti per il rinvio a giudizio in base all'art.612 bis. Sembrerebbe che la controparte voglia ricorrere al tribunale civile per accertare la mia responsabilità verso quest'ultimo capo d'imputazione e dal quale sono stato prociolto durante l'indagine penale. Non dovrebbe l'attore querelante attenersi al'articolo 660 CP e chiedere eventualmente il risarcimento danni per questi SMS ? Spero d'averLe esposto il caso chiaramente.”
Consulenza legale i 05/12/2018
Cominciando con l’aspetto penale, ciò che ha fatto il giudice in sede di emissione del decreto penale di condanna viene detta “riqualificazione giuridica del fatto”.
In poche parole, stando al dettato dell’art. 521 c.p.p., il giudice è libero di dare al fatto la qualificazione giuridica che ritiene opportuna, pur se diversa da quella originariamente attribuita dal PM. In tale ottica dunque il giudice ha ritenuto sussistente, visti gli atti e il fatto concreto, il reato di cui all’art. 660 c.p. e non quello di cui all’art. 612 bis c.p.

Partendo dalla qualificazione giuridica attribuita, il giudicante ha dunque emesso decreto penale di condanna ex art. 459 c.p.p. Il decreto penale di condanna è un procedimento speciale di risoluzione della questione penale che di fatto impedisce alla persona offesa dal reato di costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento dei danni morali patiti a seguito della condotta criminosa.

E se il soggetto non riesce a costituirsi parte civile nel procedimento penale allora l’unica strada alternativa percorribile per ottenere il risarcimento susseguente al reato è quella di incardinare apposita azione civile.
In detta azione il soggetto provvede a richiedere il risarcimento sulla base dei fatti accaduti, a prescindere dalla qualificazione di reato degli stessi. E’ dunque logico, nell’ottica della presunta persona offesa, che l’atto di citazione civile contenga tutti gli elementi a carico del soggetto contro cui è esercitata l’azione visto e considerato che quanto più grave appare il fatto più alta può essere la richiesta di risarcimento. In tal caso, dunque, non essendo l’azione civile stata esercitata nell’ambito del procedimento penale, il tema di prova non deve necessariamente attenersi alla contestazione penale, che rappresenta una questione ormai risolta, essendo intervenuto un decreto penale di condanna che ha chiuso definitivamente il tema penale.

Il fatto che la questione penale sia chiusa però vuol dire altresì che non sussiste alcun pericolo che il procedimento civile possa avere qualsivoglia riverbero su quello penale. Pur ipotizzando che il giudizio civile si concluda con una condanna al risarcimento del danno per fatti astrattamente riconducibili alla fattispecie di atti persecutori, non v’è assolutamente il rischio che tale circostanza determini una riapertura del procedimento penale concluso e/o ne determini l’insorgere di uno nuovo. Ciò sulla base della previsione dell’art. 649 c.p.p. che espressamente fa divieto che l’imputato già prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuto irrevocabile possa essere sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, il grado o per le circostanze.

Nino P. chiede
mercoledì 20/07/2016 - Sicilia
“Un giudice emana ordinanza di rigetto di richiesta di ne bis in idem. La condanna,In primo grado, per il reato di cui all'art.86 Dpr570/60, in diverso processo. Nello stesso Tribunale si svolge un secondo processo con il medesimo capo di imputazione. Gli avvocati eccepiscono il ne bis in idem ed il giudice rigetta la richiesta. Nel l'ordinanza scrive che si tratta del medesimo Tribunale,del medesimo imputato,del medesimo reato, dello stesso spazio temporale. Tuttavia rigetta il ne bis in idem perché' diverse qualifica le condotte. Nel primo caso si tratta di promesse di generi alimentari e posti di lavoro in cambio del voto. Nel secondo caso si tratta di elargizione di somme di denaro in cambio del voto. Precise che in entrambi i processi vi è' la stessa Procura, che si tratta delle stesse elezioni comunali, che ci sono le stesse parti civili. È' una ordinanza adeguata? Nel caso non lo fosse,come penso,come si può' impugnare o cosa si può' fare?”
Consulenza legale i 02/08/2016
La questione dell'esatta interpretazione ed applicazione del principio del ne bis in idem è stata ed è ancora oggi molto dibattuta: la Corte di Cassazione si è pronunciata più volte in materia al fine di fare chiarezza, specialmente confrontando le diverse interpretazioni che il diritto europeo ed il diritto interno offrono al suddetto principio.

Quest’ultimo è sancito, in Italia, dall’art. 649 c.p.p, il quale recita: “1. L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli, comma 2.
2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.

L’Italia ha così recepito il medesimo principio stabilito nell'art. 4 del protocollo n. 7 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo (entrata in vigore l'1.11.1988) che, con espressione equivalente a quella del vigente codice di procedura penale, afferma: "Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato".

L’orientamento prevalente sul significato da attribuire all’espressione “per il medesimo fatto” contenuta nella norma citata (art. 649 c.p.p.) e seguito dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità (ovvero della Corte di Cassazione) è quello per cui debba intendersi “medesimo fatto storico” e non “fatto legale”.
L’opzione, quindi, privilegiata nella giurisprudenza è quella che può definirsi “storico-naturalistica”, in base alla quale la preclusione del ne bis in idem opera nella sola ipotesi in cui vi sia (nelle imputazioni formulate in due diversi processi, nei confronti della medesima persona) corrispondenza biunivoca fra gli elementi costitutivi dei reati descritti nelle rispettive contestazioni (condotta, evento, nesso causale) che vanno riguardate anche con riferimento alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (tra le tante, Cass. Sez. 5, 1.7.2010 n. 28548; Cass. Sez. 4, 20.2.2006 n. 15578; Cass. SU 28.6.2005 n. 34655)

Inoltre, si ritiene che una persona giudicata per un reato possa legittimamente essere sottoposta ad un successivo giudizio per l'ulteriore e diverso reato contestualmente commesso con il primo.
Va ancora aggiunto che il "fatto" giudicato, va considerato non solo sotto il profilo della sua materialità storica, ma anche con riferimento alla "qualificazione giuridica" conferitagli nel giudizio, con la conseguenza che anche quest'ultima è oggetto di "giudicato"; tale considerazione deriva dalla lettera dell'ultima parte dell'art. 649 c.p., comma 1, ove è prevista la preclusione del ne bis in idem quando il medesimo fatto sia oggetto di un secondo giudizio per un "diverso" titolo.

L'ovvia conclusione alla quale si perviene è che la preclusione ex art. 649 c.p.p., ricorre ogni qualvolta il "fatto" oggetto di contestazione sostanziale (comprensivo di tutti gli elementi strutturali del reato: condotta, evento, nesso causale, circostanze di tempo e di luogo), nei due diversi procedimenti penali, promossi contro la stessa persona, presenta caratteri di identità nei suoi elementi costitutivi, sì che, indipendentemente dal nomen iuris attribuito” (ovvero dalla qualificazione attribuita secondo il diritto penale, come determinato reato piuttosto che un altro) “i contenuti delle due diverse contestazioni sono pienamente sovrapponibili” (Cassazione penale, sez. II, 21/03/2013, n. 18376).
Proprio nei giorni scorsi, infine, è intervenuta un’importante pronuncia della Corte Costituzionale in merito alla legittimità dell’art. 649 c.p.p.: la Corte ha osservato che la sussistenza del “medesimo fatto” non può essere verificata sulla sola base della condotta dell’agente ma occorre, altresì, “comparare l’evento naturalistico conseguenza della condotta nonché il nesso di causalità”, con ciò ribadendo il principio già sopra espresso per cui deve sussistere “una corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, luogo e persone. (…) Pertanto, sarà compito dell’Autorità giudiziaria (e quindi dello stesso giudice a quo) porre a raffronto il fatto storico, secondo la conformazione identitaria che esso abbia acquisito all’esito del processo concluso con una pronuncia definitiva, con il fatto storico posto dal pubblico ministero a base della nuova imputazione”.

Tutto ciò illustrato, tornando al caso concreto in esame, è molto difficile stabilire se la decisione sia stata giusta o se vada impugnata senza prima aver letto il testo integrale della sentenza. Sembrerebbe – a logica, sulla base esclusivamente dei pochi elementi offerti nel quesito – che il Giudice abbia considerato diverse le condotte non tanto in quanto tali (si tratta pur sempre di promesse finalizzate ad ottenere qualcosa in cambio) quanto piuttosto sulla base della diversità del fine e dell’evento (diversi sono i vantaggi ottenuti con le promesse).
Ad avviso di chi scrive, ciò non pare comunque sufficiente ad escludere l’applicazione del ne bis in idem, tuttavia – lo si ripete – troppo pochi sono gli elementi forniti per capire se la decisione in effetti presenti dei profili di impugnazione.

In ogni caso, qualora si volesse impugnare la sentenza che si ritiene abbia erroneamente deciso in merito ad un fatto già giudicato, si dovrà e potrà semplicemente ricorrere in appello, tenendo presente però che in materia penale sussistono termini di impugnazione ristretti (dettati dall’art. 585 c.p.p.), che dipendono altresì dall’oggetto della decisione da impugnare.

Vista la delicatezza del caso e che si tratta di questioni giuridiche e processuali molto tecniche, si consiglia di consultare in merito un esperto penalista quanto prima.