(massima n. 1)
1994, n. 4353Il provvedimento adottato in forma di ordinanza, che statuisce su diritti o su determinate situazioni giuridiche con quel carattere di definitivitā che č considerato distintivo, immanente ed essenziale, della sentenza deve ritenersi irrevocabile se soggetto ad impugnazione, con la conseguenza che, dopo la sua emanazione, essendosi esaurito l'esercizio della potestā decisoria, č sottratta, immediatamente o successivamente, all'organo della giurisdizione (anche in sede esecutiva) la possibilitā di tornare sulla presa decisione, cui va pertanto, riconosciuta la idoneitā a decidere in modo risolutivo l'episodio che ad essa ha dato vita. (Fattispecie relativa ad ordinanza applicativa di indulto).