(massima n. 1)
Le ordinanze inoppugnabili e quelle impugnabili, qualora non siano state impugnate o si siano esauriti i diversi gradi di impugnazione, acquistano la caratteristica dell'irrevocabilitą che, pur non essendo parificabile all'autoritą di cosa giudicata, parimenti porta seco il limite negativo della preclusione, nel senso di non consentire il bis in idem, salvo che siano cambiate le condizioni in base alle quali fu emessa la precedente decisione. (Fattispecie relativa ad ordinanza emessa dal tribunale all'esito dell'appello proposto dal P.M. avverso l'ordinanza con la quale il Gip aveva rigettato la sua richiesta di sequestro preventivo).