(massima n. 1)
Ai fini del divieto del bis in idem è irrilevante l'indicazione delle norme giuridiche violate nella sentenza che per prima è passata in giudicato. È decisiva, invece, affinché operi la preclusione di cui agli artt. 90 c.p.p. del 1930 e 649 c.p.p. vigente, la considerazione della contestazione, costituita dal fatto (condotta-rapporto di causalità-evento). (Nella fattispecie, caratterizzata da concorso formale di reati, la Suprema Corte ha ritenuto sulla base del principio suesposto, sussistere la preclusione, rilevando che l'imputato, condannato nel primo giudizio per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, non poteva essere chiamato successivamente a rispondere di lesioni volontarie).