(massima n. 1)
Non č deducibile dinanzi alla Corte di cassazione la violazione del divieto del "ne bis in idem", in quanto č precluso, in sede di legittimitā, l'accertamento del fatto, necessario per verificare la preclusione derivante dalla coesistenza di procedimenti iniziati per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona, e non potendo la parte produrre documenti concernenti elementi fattuali, la cui valutazione č rimessa esclusivamente al giudice di merito.