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Diritto processuale penale -

Il principio del "ne bis in idem" quale diritto dell'imputato. Evoluzione sistematica della giurisprudenza e della dottrina Europea e Nazionale.

TESI MOLTO VENDUTA
AUTORE:
ANNO ACCADEMICO: 2019
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Universitą degli Studi del Sannio
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
La presente tesi analizza in maniera compiuta la problematica della duplicazione di giudizi a carico del medesimo soggetto in relazione all'idem factum (NE BIS IN IDEM PROCESSUALE). L'analisi è svolta partendo dal piano internazionale, trattando il cd. "ne bis in idem estradizionale", passando per il Diritto Comunitario, focalizzando l'attenzione sulle fonti giuridiche più importanti del principio (art 54 CAAS, art 50 Carta di Nizza e art 4 Prot. n. 7 CEDU), infine giungendo all'apparato ordinamentale interno italiano. In quest'ultima parte, fondamentale è apparso lo studio rivolto all'art. 649 c.p.p., delineando i presupposti di applicazione del divieto di bis in idem, classificati nel seguente modo: 1) Irrevocabilità del provvedimento (a norma del 648 c.p.p.); 2) Medesimezza oggettiva, delineazione dell'idem factum, con il supporto del lavoro svolto dalla Corte di Strasburgo e dalla Corte di Lussemburgo; 3) Medesimezza soggettiva. Il principio è stato analizzato non solo da un punto di vista meramente processuale ma anche sostanziale, intendendo il brocardo come l'impossibilità di irrogare una seconda pena allo stesso soggetto per la commissione del medesimo fatto. Dallo studio, sono emersi anche altri ambiti di applicazioni del principio in esame. Due su tutti: l'annosa questione della litispendenza europea e l'individuazione della materia penale in caso di duplicazione procedimentale afferente ad una diversa atea giuridica. Nel primo caso bisogna individuare quale sia lo Stato dotato di giurisdizione nell'ipotesi in cui dovesse verificarsi un conflitto sulla stessa. Emblematico fu, illo tempore, il caso Krombach, cittadino tedesco accusato di omicidio ai danni di una sedicenne francese sia in Germania (locus commissi delicti) sia in Francia (per rogatoria). Fu definito innocente nel primo Stato e colpevole nel secondo, finché nel 2009 non è intervenuta (dopo innumerevoli concatenazioni di eventi) una sentenza definitiva della Corte d'Appello di Val de Marne, che ha condannato definitivamente il Krombach a 14 anni di reclusione. Il secondo caso invece ha ad oggetto l'ipotesi in base alla quale viene irrogata una sanzione amministrativa ai danni di un soggetto per un determinato fatto, sottoposto poi successivamente a giudizio penale. Ivi si applicano i cd. Engels Criteria, elaborati dalla Corte EDU nel 1976 nel caso Engel e altri c. Olanda. Essi sono tre: 1) La qualificazione giuridica del reato fatto dallo Stato coinvolto; 2) la gravità della sanzione amministrativa irrogata; 3) la natura dell'illecito, dedotta dalla struttura della norma violata.

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