Con questa norma il legislatore si occupa di disciplinare il caso in cui per la natura della controversia si renda necessario nominare uno o più
consulenti tecnici, i quali devono necessariamente essere scelti tra gli iscritti in appositi albi speciali, secondo quanto prescritto dall’
art. 61 del c.p.c., il quale a sua volta richiama le disposizioni di attuazione, ed in particolare l’
art. 145 delle disp. att. c.p.c. e l’
art. 146 delle disp. att. c.p.c..
Malgrado la norma richiami soltanto l’art. 61 c.p.c., si ritiene in dottrina che la disciplina della norma in esame debba essere integrata anche dalle altre disposizioni relative all’utilizzo della consulenza tecnica nel processo ordinario, ed in particolare:
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l’art. 22 delle disp. att. c.p.c., commi 2 e 3 e l’art. 23 delle disp. att. c.p.c., relativi alla distribuzione degli incarichi, la cui inosservanza, tuttavia, non può incidere negativamente sull’attività del consulente;
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l’art. 63 del c.p.c., relativo all’assunzione dell’incarico e l’art. 89 delle disp. att. c.p.c. e l’art. 192 del c.p.c., in materia di astensione e ricusazione;
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l’art. 64 del c.p.c., in tema di responsabilità del consulente tecnico.
La nomina del consulente può essere disposta in qualsiasi momento d'ufficio o su istanza di parte.
Se richiesta dalla parte, la relativa domanda può esser formulata nel
ricorso o nella
memoria difensiva ovvero all’
udienza di discussione.
Qualora si presenti tale necessità, il giudice è tenuto a fissare una nuova ed apposita udienza a garanzia del rispetto del principio del
contraddittorio (nella prassi la nomina del CTU avviene già nel
decreto con cui viene fissata l’udienza di discussione).
Tale udienza viene generalmente fissata entro il termine di dieci giorni dalla prima ed alle parti viene concesso un termine di sei giorni per la nomina dei propri consulenti di fiducia (
art. 201 del c.p.c. e
art. 145 delle disp. att. c.p.c.).
Il giudice può concedere anche un termine non superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio, per il deposito di note difensive (
art. 420 del c.p.c., 6° co.), quando le parti ne abbiano fatto richiesta per interloquire sulla formulazione dei quesiti da sottoporre al consulente nominato.
Deve anche assegnare, rispettivamente al consulente e alle parti, il termine di tre giorni prima della nuova udienza per la dichiarazione di astensione e per la proposizione dell'istanza di ricusazione (
art. 192 del c.p.c.).
All’udienza a tal fine fissata, il consulente è tenuto a prestare il
giuramento di rito, dopodichè può dare inizio alle operazioni peritali.
Si esclude che al consulente possano essere delegati compiti di qualificazione giuridica dei fatti (di competenza solo del giudice), così come non possono essergli attribuiti compiti di conciliazione.
Nell’espletamento del potere di indagine che gli viene conferito, attraverso cui deve porsi in condizione di rispondere ai quesiti che gli sono stati espressamente formulati dal giudice (con il contributo critico delle parti), può anche assumere informazioni da terzi, dovendo fornire al giudice elementi utili per formare il suo convincimento.
Generalmente risponde ai quesiti con una relazione scritta, ma il giudice può autorizzarlo a riferire i risultati delle sue indagini in forma orale, con dichiarazione che verrà raccolta a
verbale o registrata su nastro.
Nel caso in cui il consulente chieda al giudice di presentare relazione scritta, lo stesso giudice è tenuto a fissare un termine non superiore a venti giorni entro cui il consulente deve procedere al deposito della relazione.
Si ritiene, comunque, che sebbene l’ultimo comma della norma in esame disponga che tale termine non sia prorogabile, esso abbia natura
ordinatoria e che la sua inosservanza sia in grado di determinare una
nullità di ordine relativo, sanabile se non eccepita nella prima difesa successiva al deposito tardivo della consulenza.
Il compenso al consulente è liquidato dal giudice con decreto che costituisce
titolo esecutivo contro la parte a carico della quale è posto il pagamento; quest'ultima può, tuttavia, ricorrere avverso il decreto, ai sensi degli artt. 84 e 170 del DPR 115/2002 (Testo unico spese di giustizia), con possibilità di ottenere anche la sospensione dell'esecutività con
ordinanza non impugnabile.
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce un mezzo di prova, bensì uno strumento di valutazione di dati già acquisiti e non può, pertanto, essere utilizzata al fine di esonerare le parti dall'onere della prova gravante sulle stesse o per ovviare alle carenze probatorie ad esse imputabili.