(massima n. 1)
I termini indicati dall'art. 424 c.p.c., per la presentazione della relazione del consulente tecnico d'ufficio, hanno carattere ordinatorio, perché, pur assolvendo la funzione di accelerare i tempi di svolgimento del processo, non č comminata per la loro inosservanza alcuna nullitā o decadenza, salvo che il ritardato deposito della relazione stessa non precluda alle parti la tempestiva cognizione della consulenza, pregiudicando i diritti della difesa nel senso di determinare l'impossibilitā di controdedurre o discutere su circostanze e valutazioni nella consulenza stessa contenute.