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Articolo 422 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Registrazione su nastro

Dispositivo dell'art. 422 Codice di procedura civile

Il giudice può autorizzare la sostituzione della verbalizzazione da parte del cancelliere con la registrazione su nastro delle deposizioni di testi e delle audizioni delle parti o di consulenti (1).

Note

(1) La norma in esame ha avuto rilevanza prettamente teorica in quanto è rimasta pressochè inapplicata. Ad ogni modo si tratta di una previsione derogatoria del principio generale secondo cui l'attività processuale è raccolta per iscritto nel processo verbale d'udienza, in quanto il giudice procede a far effettuare la registrazione su nastro delle deposizioni dei testi e delle audizioni delle parti o dei consulenti, dando precise istruzioni in ordine alla autenticazione e custodia dei nastri. Tali registrazioni hanno comunque valore di atto pubblico e, pertanto, si troveranno applicazione gli artt. 743-746.

Spiegazione dell'art. 422 Codice di procedura civile

Con questa norma il legislatore prende in considerazione nuovi mezzi di raccolta del materiale probatorio, ponendo una deroga al principio generale secondo cui l’attività processuale va raccolta per iscritto nel processo verbale d’udienza.
Nulla viene detto circa le modalità di conservazione su nastro delle deposizioni dei testi e delle audizioni delle parti e dei consulenti.
Secondo una tesi, il giudice, nell’autorizzare la registrazione, dovrebbe fornire le istruzioni per la contestuale autenticazione dei nastri registrati e per la loro custodia.
E’ stato anche affermato, tuttavia, che nel silenzio della legge possano trovare applicazione le modalità dettate dall’art. 139 del c.p.p., dall’art. 483 del c.p.p. e dall’art. 49 delle disp. att. c.p.p. (secondo cui le registrazioni devono essere custodite ed unite agli atti del procedimento).
Viene, comunque, fatto salvo l’onere di redigere processo verbale, a cui deve adempiere il cancelliere, sotto la direzione del giudice, per il combinato disposto dell’art. 126 del c.p.c., dell’art. 130 del c.p.c. e dell’art. 44 delle disp. att. c.p.c.; da tale verbale l’ausiliario del giudice deve far risultare le attività compiute, anche da parte delle persone intervenute, e le dichiarazioni dalle stesse rese, mentre non è tenuto a riportare le argomentazioni difensive dei procuratori delle parti.

Va sottolineato che alla registrazione prevista da questa norma deve riconoscersi valore di atto pubblico, con la conseguenza che per essa troveranno applicazione le disposizioni dettate agli artt. da 743 a 746 c.p.c.
Per quanto concerne il rilascio delle copie, si ritiene che le stesse potrebbero essere autenticate dal cancelliere soltanto nel caso in cui il medesimo abbia preso parte all’udienza ed alla relativa registrazione.

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