Il giudice può autorizzare la sostituzione della verbalizzazione da parte del cancelliere con la registrazione su nastro delle deposizioni di testi e delle audizioni delle parti o di consulenti (1).
Note
(1)
La norma in esame ha avuto rilevanza prettamente teorica in quanto è rimasta pressochè inapplicata. Ad ogni modo si tratta di una previsione derogatoria del principio generale secondo cui l'attività processuale è raccolta per iscritto nel processo verbale d'udienza, in quanto il giudice procede a far effettuare la registrazione su nastro delle deposizioni dei testi e delle audizioni delle parti o dei consulenti, dando precise istruzioni in ordine alla autenticazione e custodia dei nastri. Tali registrazioni hanno comunque valore di atto pubblico e, pertanto, si troveranno applicazione gli artt. 743-746.