(massima n. 2)
Nel rito del lavoro, la violazione della norma del terzo comma dell'art. 424 c.p.c., relativa alla non prorogabilitą del termine (non superiore a venti giorni) fissato dal giudice per la presentazione della relazione scritta del consulente tecnico, non determina la nullitą della consulenza, non essendo tale sanzione specificamente prevista per l'inosservanza del termine predetto, che la legge, con differenza non meramente terminologica, non definisce «perentorio» (art. 153 c.p.c.) ma solo «non prorogabile».