(massima n. 1)
Nelle controversie in tema di invalidità pensionabile, la nomina a consulente tecnico d'ufficio di un esperto non rientrante nella categoria dei medici legali e delle assicurazioni e dei medici del lavoro non è causa di alcuna nullità, perché le norme che disciplinano la scelta del consulente tecnico hanno natura e finalità semplicemente direttive, mentre l'obbligo di iscrivere i medici predetti nell'albo dei consulenti predisposto per le cause in materia previdenziale ed assistenziale è rivolto all'organo che presiede alla formazione dell'albo stesso e non al giudice, che non ha perciò limiti al suo potere discrezionale di scelta.