(massima n. 1)
Ai fini dell'accertamento del diritto a pensione d'invalidità, il giudice del merito, quando si trovi in presenza di due consulenze tecniche, di primo e di secondo grado, contrastanti tra loro, può condividere le conclusioni dell'una o dell'altra, ovvero dissentire da entrambe, ma deve fornire del suo dissenso motivazione adeguata e corretta, valutando ed indicando gli elementi probatori acquisiti, esaminando criticamente ed analiticamente gli argomenti esplicitati nelle relazioni di consulenza e contrapponendo ad essi le considerazioni logiche e giuridiche, idonee a giustificare il proprio convincimento.