(massima n. 1)
La consulenza tecnica, quando non sia volta all'accertamento di fatti materiali, ma consista in un'ind agine essenzialmente critica e valutativa, non costituisce un vero e proprio mezzo di prova, ma serve solo a fornire al giudice argomento alle proprie valutazioni, che rimangono autonome anche quando il giudice si limita ad aderire all'opinione del consulente accogliendone le conclusioni.