(massima n. 1)
Nel nuovo rito del lavoro applicabile alle controversie locatizie in virtł dell'espresso richiamo operato dall'art. 46 della legge n. 392 del 1978 la consulenza tecnica non costituisce un mezzo di prova che l'attore ha l'onere di indicare specificamente nel ricorso introduttivo con conseguente preclusione, in mancanza, della richiesta di ammissione nel corso del giudizio restando affidato al potere discrezionale del giudice, ai sensi dell'art. 424 c.p.c., disporre d'ufficio la consulenza stessa.