Cass. civ. n. 26811/2019
L'appello proposto in via principale da chi, essendo stata la sentenza già impugnata da un'altra parte, avrebbe potuto proporre soltanto appello incidentale, non è inammissibile, ma può convertirsi, per il principio di conservazione degli atti giuridici, in gravame incidentale, purché depositato nel termine prescritto per quest'ultima impugnazione.
Cass. civ. n. 5134/2019
Le parti hanno la facoltà, per effetto del principio dispositivo, di disporre dell'ordine logico delle questioni poste, salvo che queste non siano rilevabili d'ufficio, e, quindi, possono condizionare l'appello incidentale all'accoglimento di quello principale concernente il merito della causa, ancorché, con l'impugnazione incidentale, ripropongano una questione di carattere pregiudiziale o preliminare (di rito o di merito), giacché, se l'appello principale, che deve essere sottoposto ad un preventivo esame, risultasse totalmente infondato, l'appellante incidentale non avrebbe più interesse a che il proprio gravame fosse deciso, poiché il suo eventuale esito positivo non potrebbe portare ad un risultato a lui più favorevole relativamente all'oggetto della controversia.
Cass. civ. n. 20963/2018
Le impugnazioni incidentali possono essere proposte, in sede di gravame, con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, purché risulti rispettato il termine ordinario di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado, sicchè, mentre l'inammissibilità dell'appello principale non priva di efficacia l'appello incidentale che sia stato proposto (oltre che tempestivamente ai sensi dell'art. 343 c.p.c. anche) nei termini per impugnare previsti dagli artt. 325, 326 e 327 c.p.c., un'impugnazione incidentale avanzata quando tali termini siano scaduti non potrebbe mai essere ritenuta "tempestiva", anche se rispettosa del termine di cui all'art. 343 c.p.c. (In applicazione dell'enunciato principio la S.C. ha confermato la decisione di secondo grado che aveva dichiarato inefficace l'appello incidentale tardivo a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso principale perchè non sottoscritto da un avvocato legalmente esercente).
Cass. civ. n. 20690/2018
In tema di impugnazioni, anche il vizio di omessa pronuncia su una domanda della parte vincitrice in relazione ad altre domande deve costituire oggetto di un puntuale motivo di appello incidentale, con il quale si segnali l'errore commesso dal giudice di primo grado, sebbene la specificazione delle ragioni poste a fondamento del motivo possa esaurirsi nell'evidenziare la mancata adozione in sentenza di una decisione sulla domanda ritualmente proposta; sicchè deve reputarsi inammissibile la mera riproposizione in sede di gravame della relativa questione.
Cass. civ. n. 13195/2018
La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite; in tal caso la parte è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto implicitamente rigettata un'eccezione di prescrizione, da considerarsi, invece, semplicemente assorbita dalla pronuncia fondata sulla c.d. ragione più liquida).
Cass. civ. n. 11799/2017
In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex art. 345, comma 2, c.p.c. (Principio enunciato dalla S.C. ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Cass. civ. n. 8595/2017
Nel giudizi soggetti al rito del lavoro, la mancanza di prova della notificazione dell'appello incidentale, al pari di quanto avviene per il gravame principale, impedendo la verifica della regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, che é "condicio sine qua non" per l'ulteriore sviluppo del procedimento, preclude al giudice, ove l'appellante incidentale non sia comparso all'udienza di discussione, il rinvio di quest'ultima ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c., con conseguente improcedibilità di quella impugnazione.
Cass. civ. n. 3081/2017
Ai sensi dell'art. 343, comma 1, c.p.c., l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, e poiché tale costituzione deve avvenire almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, ovvero differita d'ufficio dal giudice giusta l'art. 168-bis, comma 5, c.p.c., ove il giudice si avvalga di tale facoltà di differimento il termine per la proposizione dell'appello incidentale va calcolato assumendo come riferimento la data dell'udienza differita, e non quella originariamente indicata nell'atto di citazione.
Cass. civ. n. 12724/2015
L'avvenuta impugnazione della sentenza comporta la necessità che tutte le altre impugnazioni avverso la medesima decisione siano proposte in via incidentale nello stesso giudizio entro il termine di cui all'art. 343 cod. proc. civ., sicché l'impugnazione incidentale proposta oltre tale termine è inammissibile, ancorché non siano ancora decorsi i termini generali di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., che conservano rilevanza solo per l'operatività delle conseguenze previste dal secondo comma dell'art. 334 cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 26154/2014
Qualora la sentenza di primo grado abbia, unitamente alla domanda risarcitoria dell'attore contro il convenuto, parzialmente accolto quella di garanzia impropria formulata dal convenuto contro un terzo, dichiarando la responsabilità del chiamato nella misura del 50 per cento, l'appello principale del garante, che contesti la responsabilità del convenuto quale presupposto della garanzia, consente a quest'ultimo di appellare in via incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ., avverso l'accoglimento della pretesa del danneggiato, poiché, per effetto dell'impugnazione principale, è posto in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza impugnata.
Cass. civ. n. 25848/2014
Nel giudizio di risarcimento del danno cagionato da un fatto illecito, l'appello del danneggiato, inteso ad ottenere una somma maggiore di quella liquidata in suo favore a titolo risarcitorio, legittima il responsabile, assicurato contro i rischi della responsabilità civile, a proporre appello incidentale tardivo anche avverso capi della sentenza non impugnati con l'appello principale ovvero nei confronti di parti diverse dall'appellante principale, in quanto, a seguito di siffatta iniziativa del danneggiato, insorge in capo al responsabile la titolarità di un interesse, altrimenti insussistente, correlato all'eventualità, in caso di accoglimento del gravame, di dover sopportare le conseguenze dell'incapienza del massimale assicurato.
Cass. civ. n. 7519/2014
La parte, alla quale sia stato notificato l'appello principale, ove intenda proporre appello incidentale tempestivo, deve comunque osservare i termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., sicché essa, qualora l'appello principale sia stato notificato in prossimità della scadenza dei termini medesimi, allo scopo di evitare l'eventuale sanzione di inefficacia di cui all'art. 334, secondo comma, c.p.c., per il caso in cui volontariamente o involontariamente l'appellato principale (omettendo di costituirsi in giudizio o determinandone comunque le relative condizioni) dia poi luogo ad una causa di inammissibilità o improcedibilità della propria impugnazione, può, alternativamente, procedere all'iscrizione a ruolo della causa depositando la propria comparsa di risposta con appello incidentale entro la scadenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c., ovvero proporre la sua impugnazione con citazione notificata entro lo tesso termine.
Cass. civ. n. 3613/2014
Nel caso di cosiddetto litisconsorzio "alternativo", sussistente allorché il convenuto nel giudizio di danno chiami in causa un terzo, assumendo che questi debba ritenersi in via esclusiva tenuto al risarcimento domandato dall'attore, quest'ultimo deve ritenersi vittorioso tanto se la domanda venga accolta nei confronti del convenuto, quanto se venga accolta nei confronti del chiamato in causa, al quale l'originaria domanda si estende automaticamente. Ne consegue che, proposto appello dal chiamato in causa soccombente, il danneggiato non ha l'onere di proporre appello incidentale condizionato per fare dichiarare la responsabilità di uno dei possibili responsabili, per l'ipotesi in cui venisse accolto l'appello proposto dall'altro.
Cass. civ. n. 28571/2013
In tema di appello incidentale, il differimento del termine ai sensi dell'art. 168 bis, quarto comma, cod. proc. civ. per la tempestiva proposizione del gravame, nel caso in cui nel giorno fissato con l'atto di citazione il giudice non tenga udienza, non si applica ove il rinvio della prima udienza sia stato disposto direttamente dal Presidente di sezione, trattandosi di disposizione di natura eccezionale non suscettibile di applicazione analogica.
Cass. civ. n. 18957/2013
L'appello incidentale adesivo, che si connota per l'adesione alle censure già dispiegate dall'appellante principale, a differenza dell'appello "per relationem" (il quale, invece, non esplicita le doglianze e fa rinvio a quelle esposte in primo grado), non pone problemi di specificità dei motivi, ma soltanto di tempestività o di tardività, agli effetti dell'art. 334 c.p.c..
Cass. civ. n. 16107/2013
L'appello incidentale proposto con atto autonomo, notificato dopo il deposito della comparsa di risposta relativa all'appello principale, è ammissibile, se proposto nel rispetto dei termini previsti dalla legge per tale tipo di impugnazione, da verificare in relazione alla data di notifica dell'atto di appello e non a quella successiva del suo deposito in cancelleria, perché è fin dal primo dei due suddetti momenti che la controparte è posta in condizione di conoscere il contenuto dell'impugnazione proposta e di approntare le conseguenti difese.
Cass. civ. n. 11965/2013
Ai fini della verifica della tempestività della costituzione dell'appellato, necessaria per la proposizione dell'appello incidentale, ai sensi dell'art. 343, primo comma, cod. proc. civ., il termine di cui all'art. 166 cod. proc. civ., in applicazione dell'art. 155, primo comma, cod. proc. civ., va calcolato escludendo il giorno iniziale, ovvero il giorno dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, ed invece computando quello finale, ovvero il ventesimo giorno precedente l'udienza stessa.
Cass. civ. n. 14635/2012
Il deposito della comparsa di risposta contenente l'appello incidentale è idoneo a costituire il contraddittorio in ordine al gravame incidentale, ma solamente nei confronti delle parti costituite; nell'ipotesi di parti contumaci, invece, è sempre richiesto, per soddisfare tale specifica finalità di garantire un paritario esercizio del diritto della difesa, la notificazione del relativo atto alle stesse, in applicazione dell'art. 292 c.p.c., al fine di consentire loro di prendere conoscenza dell'appello incidentale e di svolgere le rispettive difese.
Cass. civ. n. 19510/2010
Il difensore dell'appellato - secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale, idonea a dare attuazione ai principi di economia processuale e di tutela del diritto di azione e di difesa della parte stabiliti dagli artt. 24 e 111 Cost. - può proporre appello incidentale anche nel caso in cui la procura sia stata apposta in calce alla copia notificata dell'atto di citazione in appello, ossia ad uno degli atti previsti dall'art. 83, terzo comma, c.p.c., in quanto la facoltà di proporre tutte le domande ricollegabili all'interesse del suo assistito e riferibili all'originario oggetto della causa è attribuita al difensore direttamente dall'art. 84 dello stesso codice di rito e non dalla volontà della parte che conferisce la procura alle liti, rappresentando tale conferimento non un'attribuzione di poteri, ma semplicemente una scelta ed una designazione, con la conseguenza che la natura dell'atto con il quale od all'interno del quale viene conferita, o la sua collocazione formale, non costituiscono elementi idonei a limitare l'ambito dei poteri del difensore.
Cass. civ. n. 16507/2008
Ove la controversia veda più parti presenti dal lato passivo in posizione reciprocamente autonoma, l'appello incidentale proposto dagli originari attori a seguito dell'appello principale proposto da una delle controparti non è tardivo, sussistendo una situazione di litisconsorzio processuale in conseguenza dell'appello principale proposto da una parte avente una posizione processuale del tutto distinta rispetto agli altri appellanti incidentali, originari convenuti (nella specie, relativa ad una controversia che vedeva contrapposti, da un lato, un gruppo di specializzandi e, dall'altro, l'Università di Bologna, nonché i Ministeri del Tesoro, dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e della Sanità, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione impugnata che, valutata l'autonomia della posizione delle controparti, aveva ritenuto la regolarità dell'appello incidentale dei dottori specializzandi proposto a seguito dell'appello principale presentato dall'Università di Bologna, disattendendo l'eccezione di tardività sollevata da uno dei Ministeri, che, nel frattempo, aveva già presentato autonomo appello incidentale ).
Cass. civ. n. 1635/2007
In tema di impugnazioni, con riferimento all'azione di garanzia impropria, è ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva — ancorché il relativo termine, breve od annuale, sia scaduto, nei modi e termini, secondo il grado, di cui agli articoli 343 e 371 c.p.c. — proposta dalla parte convenuta nel procedimento di primo grado, rimasta soccombente nei confronti dell'attore ma che abbia vittoriosamente avanzato domanda di manleva verso il terzo chiamato in garanzia impropria, allorquando le sia stata notificata l'impugnazione tempestivamente proposta dal medesimo terzo chiamato, con la quale venga rimessa in discussione l'esistenza o la misura dell'obbligazione garantita. (Nella specie la S.C. ha rigettato l'eccezione secondo cui era inammissibile, perché tardivo, il ricorso incidentale che la parte convenuta di primo grado, soccombente in appello nei confronti dell'originario attore — che con il controricorso ha formulato la detta eccezione — ma vittoriosa verso il proprio chiamato in manleva, aveva proposto a fronte del ricorso principale per Cassazione del medesimo terzo chiamato).
Cass. civ. n. 21615/2004
In tema di impugnazione, per la proposizione dell'appello incidentale della parte non totalmente vittoriosa in primo grado non occorrono formule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall'appellato nella comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione del primo giudice.
Cass. civ. n. 19145/2004
Nel caso in cui il convenuto in primo grado abbia chiamato in causa un terzo per esercitare nei suoi confronti azione di regresso alla quale sia rimasto estraneo l'attore — ipotesi in cui la domanda del garantito nei confronti del garante presuppone necessariamente la soccombenza del primo rispetto alla causa principale — qualora la domanda attorea sia respinta e l'attore proponga appello chiedendo la condanna del convenuto, questi, se a sua volta intende riproporre la domanda di regresso, per il caso in cui l'appello venga in tutto o in parte accolto, deve necessariamente proporre appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'impugnazione principale (non essendo sufficiente la riproposizione della domanda a norma dell'art. 346 c.p.c.), atteso che tale richiesta non tende alla conferma della sentenza impugnata, ma ne presuppone la riforma.
Cass. civ. n. 6822/2003
Dopo la costituzione in giudizio dell'appellante principale, la quale nel rito del lavoro si perfeziona con il deposito del ricorso (art. 434 c.p.c.), la notifica allo stesso dell'appello incidentale deve essere eseguita presso il procuratore nominato nel ricorso in appello, indipendentemente dalla elezione di domicilio presso di lui, poiché l'art. 170 c.p.c., disponendo che dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni si fanno al procuratore costituito individua in quest'ultimo il destinatario delle notificazioni degli atti cosiddetti endoprocessuali solo in base alla relazione che si determina tra il procuratore medesimo e la parte da lui rappresentata. (Nella specie, la notificazione dell'appello incidentale, eseguita direttamente all'Inps, nel domicilio eletto in una sua sede e senza alcuna menzione del procuratore, è stata considerata come effettuata non già al procuratore costituito e neppure alla parte presso lo stesso, ma alla parte personalmente, e quindi nulla).
Cass. civ. n. 16022/2002
Per il principio di concentrazione delle impugnazioni, applicabili anche con riguardo alle impugnazioni contro la sentenza non definitiva, la parte soccombente nella sentenza non definitiva ed in quella definitiva, ove quest'ultima venga impugnata per prima dalla controparte risultata parzialmente soccombente, è tenuta, nei limiti temporali indicati dall'art. 343 c.p.c., a proporre impugnazione incidentale contro la sentenza non definitiva nello stesso procedimento introdotto con la impugnazione principale avverso la sentenza definitiva.
Cass. civ. n. 14167/2001
Nel vigente sistema processuale, l'impugnazione proposta per prima assume la qualifica d'impugnazione principale e determina la pendenza dell'unico processo nel quale sono destinate a confluire tutte le impugnazioni proposte contro la medesima sentenza. Le impugnazioni successive alla prima rivestono, pertanto, carattere di impugnazioni incidentali – pur se irritualmente proposte nella forma dell'impugnazione principale – sia che si tratti di impugnazioni incidentali tipiche, sia che si tratti di impugnazioni incidentali autonome, dirette cioè a tutelare un interesse non nascente dal gravame, ma rivolte contro un capo autonomo e diverso della pronuncia, con la conseguenza che, nel caso di appello, le impugnazioni successive alla prima, le quali, anziché essere proposte nelle forme e nei termini di cui all'art. 343 c.p.c., siano state introdotte in via autonoma, non sono inammissibili, ma si convertono, per il principio di conservazione degli atti giuridici, in gravami incidentali, purché proposte nel termine prescritto per quest'ultima impugnazione.
Cass. civ. n. 13427/2001
È inammissibile, perché tardivo, l'appello incidentale, quando sia stato proposto con comparsa di risposta depositata successivamente all'udienza fissata nell'atto di citazione in appello anche se questa sia stata rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis, quarto comma, c.p.c. La relativa inammissibilità deve essere rilevata d'ufficio ed, in mancanza, può essere eccepita per la prima volta dalla controparte anche in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 12920/2000
Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro la stessa sentenza comporta che, una volta notificata la prima impugnazione, tutte le altre parti che intendano impugnare (ancorché contro parti diverse dal primo impugnate o relativamente a capi della sentenza non investiti dalla prima impugnazione) debbono farlo secondo le disposizioni e nei termini previsti per le impugnazioni incidentali; ne consegue che ogni impugnazione successiva alla prima, tanto se intempestiva con riferimento ai termini annuale e abbreviato, tanto se tardiva nel senso di cui all'art. 134 c.p.c., deve rispettare i termini previsti, per l'appello e il ricorso per cassazione incidentali, dagli artt. 343 e 371 c.p.c., onde va dichiarata l'ammissibilità delle impugnazioni successive alla prima che, pur non rispettose dei termini annuali o abbreviato, intervengano nei termini previsti dai citati artt. 343 e 371, mentre va dichiarata l'inammissibilità delle impugnazioni che non rispettino tali ultimi termini, pur configurandosi come tempestive con riferimento agli artt. 325 e 327 c.p.c.
Cass. civ. n. 12047/2000
La notifica dell'appello incidentale al procuratore domiciliatario nominato per il giudizio di primo grado anziché al domicilio eletto e al procuratore nominato con l'atto d'appello è inesistente in quanto difetta qualsiasi riferimento con il destinatario della notificazione.
Cass. civ. n. 3045/2000
Nel sistema processuale vigente, l'impugnazione proposta per prima determina la costituzione del rapporto processuale, nel quale devono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti perché sia mantenuta l'unità del procedimento e sia resa possibile la decisione simultanea. Ne consegue che, in caso d'appello, le impugnazioni successive alla prima assumono necessariamente carattere incidentale, siano esse impugnazioni incidentali tipiche (proposte, cioè contro l'appellante principale), siano, invece, impugnazioni incidentali autonome (dirette, cioè, a tutelare un interesse del proponente che non nasce dall'impugnazione principale, ma per un capo autonomo e diverso della domanda).
Cass. civ. n. 9862/1998
La prevenzione operata con l'impugnazione principale fa sì che ogni altra impugnazione debba proporsi non solo con le forme dell'appello incidentale, ma nel termine proprio di quest'ultimo, che è quello prescritto dall'art. 343 comma primo c.p.c. (nel testo previgente alla riforma applicabile al giudizio), ossia non oltre la prima udienza di trattazione davanti all'istruttore. L'impugnante principale, cioè, fissa il termine perentorio per tutti gli altri impugnanti, che resta così l'unico da rispettare, sostituendosi a quelli stabiliti in via generale dagli artt. 325 e 327 c.p.c., salvo quanto previsto dall'art. 343, comma secondo a proposito dell'appello il cui interesse sorge dalla proposizione dell'impugnazione proposta da parte che non sia l'appellante principale.
Cass. civ. n. 3688/1995
Nell'ipotesi in cui l'appellante incidentale si sia costituito in cancelleria nello stesso giorno fissato per la udienza di prima comparizione senza comparire alla udienza e il fascicolo di parte sia stato accettato dal cancelliere senza la annotazione di alcun rilievo formale – il che fa presumere la regolarità degli atti depositati e quindi la regolare costituzione della parte, tranne che il contrario risulti da altre emergenze processuali – la proposizione dell'appello incidentale va ritenuta tempestiva, atteso che la questione dell'anteriorità o meno della costituzione in cancelleria rispetto alla prima udienza va risolta nel senso della anteriorità della costituzione, in coerenza con la norma dell'art. 343 c.p.c., che prevede la costituzione in cancelleria e la prima udienza quale termine ultimo per proporre, a pena di decadenza, l'eventuale appello incidentale, ed essendo contrario alla logica prima ancora che al diritto supporre che la parte, che ben poteva comparire alla prima udienza, non sia in questa comparsa e si sia poi costituita in cancelleria, quando si era già verificato l'effetto preclusivo per la proposizione dell'appello incidentale.
Cass. civ. n. 9655/1994
La proposizione dell'appello incidentale (art. 343 c.p.c.) è collegata alla disciplina della costituzione dell'appellato, il quale, nel momento in cui si costituisce, è anche tenuto a proporre le sue censure contro la sentenza impugnata in via principale nei suoi confronti, atteso che tale momento, comportando il passaggio in giudicato delle statuizioni che non abbiano formato oggetto dell'appello principale, segna il limite oltre il quale non è possibile ampliare l'ambito del quantum devolutum.
Cass. civ. n. 370/1994
Nel caso in cui l'interesse a proporre l'appello incidentale sorga a seguito della impugnazione incidentale di parte diversa dall'appellante principale, il termine per la proposizione delle ulteriore impugnazione è costituito dalla udienza successiva a quella in cui è stata proposta tale impugnazione incidentale, sempre che con essa vengano dedotte questioni attinenti o collegate con le doglianze formulate nel primo appello incidentale.
Cass. civ. n. 13444/1992
La notificazione dell'appello, a titolo di litis denuntiatio, nei confronti della parte di una causa scindibile, consente a questa di proporre gravame incidentale nei modi e nei termini di cui all'art. 343 c.p.c., sempre che non siano scaduti gli ordinari termini d'impugnazione previsti dagli artt. 325-327 c.p.c.
Cass. civ. n. 5025/1983
L'appello proposto in via principale da chi, essendo stata la sentenza già impugnata da un'altra parte, avrebbe potuto proporre soltanto appello incidentale può convertirsi, previa riunione dei gravami, in appello incidentale, con conseguente irrilevanza della mancata osservanza della forma prevista dall'art. 343 c.p.c., purché siano rispettati i termini perentori fissati dalla citata norma, che si sostituiscono a quelli stabiliti in via generale dagli artt. 325 e 327 c.p.c.