(massima n. 1)
Nel caso in cui l'interesse a proporre l'appello incidentale sorga a seguito della impugnazione incidentale di parte diversa dall'appellante principale, il termine per la proposizione delle ulteriore impugnazione č costituito dalla udienza successiva a quella in cui č stata proposta tale impugnazione incidentale, sempre che con essa vengano dedotte questioni attinenti o collegate con le doglianze formulate nel primo appello incidentale.