(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, con riferimento all'azione di garanzia impropria, è ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva — ancorché il relativo termine, breve od annuale, sia scaduto, nei modi e termini, secondo il grado, di cui agli articoli 343 e 371 c.p.c. — proposta dalla parte convenuta nel procedimento di primo grado, rimasta soccombente nei confronti dell'attore ma che abbia vittoriosamente avanzato domanda di manleva verso il terzo chiamato in garanzia impropria, allorquando le sia stata notificata l'impugnazione tempestivamente proposta dal medesimo terzo chiamato, con la quale venga rimessa in discussione l'esistenza o la misura dell'obbligazione garantita. (Nella specie la S.C. ha rigettato l'eccezione secondo cui era inammissibile, perché tardivo, il ricorso incidentale che la parte convenuta di primo grado, soccombente in appello nei confronti dell'originario attore — che con il controricorso ha formulato la detta eccezione — ma vittoriosa verso il proprio chiamato in manleva, aveva proposto a fronte del ricorso principale per Cassazione del medesimo terzo chiamato).