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Articolo 349 bis Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Nomina dell'istruttore

Dispositivo dell'art. 349 bis Codice di procedura civile

(1)Quando l'appello è proposto davanti alla corte di appello, il presidente, se non ritiene di nominare il relatore e disporre la comparizione delle parti davanti al collegio per la discussione orale, designa un componente di questo per la trattazione e l'istruzione della causa.

Il presidente o il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino a un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza(2).

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
(2) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023".

Spiegazione dell'art. 349 bis Codice di procedura civile

Con l’introduzione di questa norma ad opera della Riforma Cartabia, il legislatore ha voluto sostanzialmente delineare un nuovo modello di fase istruttoria nei giudizi d’appello, in parte ripreso dal sistema vigente nei processi davanti al tribunale quando questo giudica in composizione collegiale, ove la fase decisoria rimane riservata al collegio, mentre tutta la gestione della fase istruttoria permane in capo all’istruttore.

Viene dunque prevista al primo comma la nomina dell’istruttore da parte del Presidente della Corte d’Appello, previsione comunque temperata, anche alla luce del filtro introdotto per le impugnazioni inammissibili o manifestamente infondate, dalla facoltà riconosciuta allo stesso Presidente, all’esito di un vaglio preliminare, di fissare direttamente udienza davanti al collegio per la discussione orale della causa, nominando in questo caso un relatore.
In questo modo si è voluta assicurare la possibilità di adattare le forme del rito alle effettive esigenze dello specifico procedimento, in modo da privilegiare la snellezza e celerità della decisione quando ciò sia opportuno, riservando modelli processuali più articolati alle cause il cui grado di complessità lo richieda.

Seppure la norma nulla dica al riguardo, va precisato che la forma tipica del provvedimento con cui il Presidente nomina l’istruttore o il relatore e fissa l’udienza di comparizione delle parti sarà il decreto, mentre nel caso in cui lo stesso Presidente ritenga di dover disporre la discussione orale della causa troverà applicazione l’art. 281 sexiex del c.p.c., richiamato anche dall’art. 350 bis del c.p.c. (trattasi di norma generale che regola la decisione a seguito di discussione orale nel giudizio ordinario di cognizione).

In conseguenza della modifica apportata al quinto comma dell’art. 168 bis del c.p.c., il tenore di tale disposizione è stato riprodotto come secondo comma della norma in esame, e pertanto tanto il Presidente nel fissare l’udienza di discussione orale, quanto l’istruttore quando nominato, potranno differire l’udienza indicata in atto di citazione.
Per tali casi la norma prevede espressamente che del decreto debba essere data comunicazione alle parti.

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