(massima n. 1)
È inammissibile, perché tardivo, l'appello incidentale, quando sia stato proposto con comparsa di risposta depositata successivamente all'udienza fissata nell'atto di citazione in appello anche se questa sia stata rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis, quarto comma, c.p.c. La relativa inammissibilità deve essere rilevata d'ufficio ed, in mancanza, può essere eccepita per la prima volta dalla controparte anche in sede di legittimità.