(massima n. 1)
Nel vigente sistema processuale, l'impugnazione proposta per prima assume la qualifica d'impugnazione principale e determina la pendenza dell'unico processo nel quale sono destinate a confluire tutte le impugnazioni proposte contro la medesima sentenza. Le impugnazioni successive alla prima rivestono, pertanto, carattere di impugnazioni incidentali – pur se irritualmente proposte nella forma dell'impugnazione principale – sia che si tratti di impugnazioni incidentali tipiche, sia che si tratti di impugnazioni incidentali autonome, dirette cioè a tutelare un interesse non nascente dal gravame, ma rivolte contro un capo autonomo e diverso della pronuncia, con la conseguenza che, nel caso di appello, le impugnazioni successive alla prima, le quali, anziché essere proposte nelle forme e nei termini di cui all'art. 343 c.p.c., siano state introdotte in via autonoma, non sono inammissibili, ma si convertono, per il principio di conservazione degli atti giuridici, in gravami incidentali, purché proposte nel termine prescritto per quest'ultima impugnazione.