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Articolo 704 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Domande di provvedimento possessorio nel corso di giudizio petitorio

Dispositivo dell'art. 704 Codice di procedura civile

Ogni domanda relativa al possesso [c.c. 1140], per fatti che avvengono durante la pendenza (1) del giudizio petitorio (2), deve essere proposta davanti al giudice di quest'ultimo (3).

La reintegrazione del possesso può essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell'articolo 703, il quale dà i provvedimenti temporanei indispensabili e rimette le parti davanti al giudice del petitorio (4).

Note

(1) Anche tale norma è stata modificata dalla legge di riforma del 2005. In seguito a tale modifica, la disposizione da un lato permette di proporre davanti al giudice petitorio qualunque domanda relativa al possesso cha abbia ad oggetto fatti che si siano verificati dopo la proposizione della domanda petitoria, e cioè durante la pendenza del giudizio petitorio, dall'altro ribadisce la competenza del giudice possessorio ai sensi dell'art. 703 in ordine alle azioni possessorie.
(2) Il giudizio petitorio consiste nel giudizio che viene promosso da colui che si ritiene titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sulla cosa oggetto della tutela possessoria. Sono azioni a difesa della proprietà, denominate azioni petitorie l'azione di rivendica, l'azione negatoria, l'azione di regolamento di confini e quella di apposizione di termini.
(3) Si tratta dell'ufficio giudiziario che viene individuato sulla base delle norme dettate in tema competenza per valore e per territorio.
(4) Tale comma è stato così sostituito dall'art. 109, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999. Il testo previgente, in vigore fino all'1-6-1999, così disponeva: «Può essere tuttavia domandata al pretore la reintegrazione del possesso; in tale caso il pretore dà i provvedimenti temporanei indispensabili e rimette le parti davanti al giudice del petitorio».

Ratio Legis

La norma tende a garantire alla vittima dello spoglio o della turbativa una efficace e rapida tutela contro gli atti lesivi del possesso.

Brocardi

Ius possessionis
Ius possidendi

Spiegazione dell'art. 704 Codice di procedura civile

La norma dispone che, in pendenza del giudizio petitorio, ossia del giudizio avente ad oggetto la proprietà o un altro diritto reale sul medesimo bene, la richiesta di tutela possessoria per i fatti di lesione del possesso deve essere indirizzata al giudice del petitorio, fatta tuttavia salva la possibilità, qualora sia esperita l'azione di reintegrazione, di rivolgere l'istanza al giudice competente per il possessorio, il quale darà i provvedimenti temporanei indispensabili.
Le azioni esperite nelle due sedi si caratterizzano per una assoluta diversità della causa petendi e del petitum, e pertanto i provvedimenti adottati in sede possessoria non possono influenzare l'esito del petitorio, restando impregiudicata ogni questione sulla legittimità della situazione oggetto di tutela.

Ai fini dell'operatività dell'attrazione della causa possessoria nella competenza del giudice del petitorio, la giurisprudenza è categorica nel richiedere l'anteriorità della domanda petitoria rispetto a quella possessoria, mentre non è chiaro cosa accada qualora la domanda petitoria e quella possessoria siano proposte contemporaneamente; si ritiene preferibile la tesi secondo cui la competenza spetterebbe comunque al giudice del petitorio e ciò anche se i fatti alla base dell'istanza possessoria siano anteriori e solo dedotti congiuntamente alla domanda sul diritto reale (ragioni di economia processuale imporrebbero, in ogni caso, il cumulo delle due istanze).

Occorre precisare che i provvedimenti in materia possessoria emessi dal giudice del petitorio ai sensi del primo comma della norma in esame hanno carattere puramente incidentale e come tali sono destinati a rimanere assorbiti dalla sentenza che decide sul diritto reale.
Pertanto, qualora dovesse essere esclusa l'esistenza del diritto dal quale si pretende di far derivare il possesso, quest'ultimo non ha diritto alla protezione giuridica e il relativo provvedimento interinale concesso deve essere revocato.

A seguito della modifica apportata al secondo comma di questa norma dalla Legge n. 80/2005, in caso di proposizione di istanza possessoria in pendenza di petitorio non avrà più luogo alcuna rimessione automatica per lo svolgimento della fase di merito possessorio davanti al giudice del petitorio, considerato che, in virtù della struttura bifasica eventuale del novellato rito, essa sarà celebrata solo dietro precisa istanza di parte.

Massime relative all'art. 704 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 2988/2019

Allorquando il convenuto in azione possessoria - per turbativa del possesso derivante dall'inosservanza della distanza legale rispetto a una preesistente costruzione dell'attore - prospetti la legittimità del proprio operato come conseguenza delle modalità di esercizio del diritto di prevenzione da parte dell'attore stesso, è indispensabile, sia pure ai soli effetti possessori, accertare l'esistenza e i limiti di tale diritto, sicché non comporta violazione del divieto del cumulo del petitorio con il possessorio l'indagine del giudice su detta prevenzione, volta unicamente a stabilire l'estensione delle facoltà rispetto alle quali il possessore può ricevere tutela.

Cass. civ. n. 810/2014

L'art. 704 cod. proc. civ., devolvendo la competenza per la domanda possessoria al giudice del giudizio petitorio, deroga alla regola generale della competenza in materia possessoria e non è applicabile, quindi, oltre i casi in esso considerati, che presuppongono la connessione oggettiva delle due cause, l'anteriorità del giudizio petitorio rispetto all'accadimento dei fatti dedotti come lesivi del possesso e l'identità soggettiva delle parti, la quale ricorre quando tutte le parti del giudizio possessorio siano presenti nel giudizio petitorio, essendo irrilevante soltanto che a quest'ultimo partecipino anche altri soggetti.

Cass. civ. n. 16220/2008

Ai sensi dell'art. 704 c.p.c., il provvedimento possessorio emesso nel corso del giudizio petitorio ha natura esclusivamente interinale ed è destinato ad essere assorbito dalla pronuncia che conclude il procedimento a cognizione piena nel quale è stato emesso. Se ne deve, pertanto, escludere, l'idoneità al giudicato e l'assoggettabilità ad esecuzione forzata, trovando esclusiva applicazione il procedimento di attuazione regolato dall'art. 669 duodecies c.p.c. proponibile davanti al giudice che ha emesso l'interdetto.

Cass. civ. n. 15231/2008

La proposizione del ricorso possessorio davanti al giudice del procedimento petitorio, disposta dall'art. 704 c.p.c., in deroga agli ordinari principi di competenza, non trova applicazione quando i fatti lesivi del possesso siano stati commessi anteriormente all'instaurazione del giudizio petitorio.

Cass. civ. n. 11346/2003

In materia possessoria, l'art. 704 c.p.c., che prevede che le domande relative al possesso per fatti che avvengono nel corso del giudizio petitorio siano proposte dinanzi al giudice di quest'ultimo, non configura una ipotesi di litispendenza e neppure di continenza, né tra le cause è ravvisabile un vincolo di subordinazione o di garanzia o di pregiudizialità, ma piuttosto un vincolo di connessione impropria, che giustifica la vis atractiva del secondo giudizio sul primo; ne consegue che non è necessario che tra giudizio possessorio e petitorio vi sia identità di soggetti, essendo sufficiente, oltre all'identità del bene oggetto dello spoglio, una identità almeno parziale tra i soggetti, nel senso che le parti del giudizio possessorio siano presenti nel petitorio, senza che sia necessaria una perfetta e totale coincidenza neppure delle posizioni processuali assunte nell'altro giudizio.

Cass. civ. n. 15659/2000

La rimessione del giudizio possessorio al giudice del procedimento petitorio, ai sensi dell'art. 704 c.p.c., secondo comma, non può esser disposta dal giudice di secondo grado, adito avverso il provvedimento che ha definito il giudizio possessorio, perché la connessione non incide sulla competenza per gradi.

Cass. civ. n. 1136/2000

Non è ricorribile, neppure ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, il provvedimento emesso dal tribunale in sede di reclamo, ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., avverso l'ordinanza con la quale il pretore, adito in possessorio ai sensi dell'art. 704, secondo comma, c.p.c. nel corso del giudizio petitorio, abbia negato i provvedimenti temporanei limitandosi a chiudere così la fase sommaria, senza rimettere espressamente le parti davanti al giudice del petitorio. Né conta che vi sia stata condanna alle spese del giudizio, atteso che, contro tale provvedimento, conclusivo della fase sommaria, è espressamente prevista l'opposizione ai sensi degli artt. 645 e seguenti c.p.c., entro venti giorni dalla comunicazione, salvo che la parte, in mancanza di rimessione da parte del pretore, non ritenga di proseguire nel giudizio riassumendolo, per la seconda fase davanti al tribunale competente per il petitorio, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., nel qual caso, in quella sede, si potrà richiedere la revoca della pronuncia sulle spese. Invero, il provvedimento urgente di interdizione o di rigetto, del quale la decisione sulle spese è parte integrante, ha carattere strumentale rispetto al successivo giudizio ed è passibile, quindi, di revisione nella fase ordinaria relativa al merito possessorio. Non può, pertanto, considerarsi definitiva neppure la condanna alle spese, non essendo idonea a produrre effetti di diritto sostanziale e processuale con autorità di giudicato, sicché, neanche sotto tale profilo, il ricorso sarebbe ammissibile.

Cass. civ. n. 13037/1999

Nessun ostacolo alla devoluzione ex art. 704 c.p.c. al giudice della causa petitoria della cognizione del merito possessorio può derivare dall'avvenuta definizione della prima, essendo soltanto necessario, onde determinare lo spostamento di cui alla menzionata norma, che il ricorso per interdetto possessorio sia stato proposto nella «pendenza» del giudizio petitorio.

Cass. civ. n. 10363/1997

Introdotto il procedimento per la tutela cautelare d'urgenza, ed instaurato il conseguente giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal pretore, la pendenza del giudizio petitorio, ai fini dell'operatività degli artt. 704 e 705 del codice di rito, è determinata dalla notificazione del ricorso ex art. 700 c.p.c. e non anche dalla notificazione della citazione per il giudizio di merito, in quanto, pur essendo il giudizio cautelare d'urgenza distinto ed autonomo rispetto a quello petitorio, tra l'uno e l'altro procedimento non è dato ravvisare soluzione di continuità, attesa la stretta connessione ed interdipendenza tra giudizio di merito e giudizio cautelare, la cui funzione soltanto strumentale, sussidiaria e propedeutica traspare dal relativo provvedimento il cui contenuto, meramente anticipatorio, è destinato ad essere sostituito dalla definitiva decisione adottata nel giudizio petitorio.

Cass. civ. n. 12099/1995

La competenza a conoscere delle domande relative al possesso, da parte del giudice investito della causa petitoria, ai sensi dell'art. 704, primo comma, c.p.c., sussiste soltanto se i fatti posti a fondamento delle domande medesime siano avvenuti in pendenza di questa causa, dovendosi in ogni altro caso e, pertanto, anche in quello di fatti anteriori, tenere ferma la competenza del pretore relativamente alle azioni possessorie, quale stabilita dalla norma generale di cui all'art. 8, secondo comma, n. 1, c.p.c.

Cass. civ. n. 3035/1995

La deroga alla competenza esclusiva attribuita al pretore in materia possessoria, nel caso di pendenza tra le stesse parti di un giudizio petitorio relativo alla cosa oggetto della tutela possessoria, va ravvisata soltanto in relazione ai giudizi in cui si converta sul diritto di proprietà o su altro diritto reale e non anche a quelli aventi ad oggetto la cosa per cui si controverte nel giudizio possessorio, ma originati da pretese di carattere restitutorio o di altro genere, fondate su rapporti obbligatori.

Cass. civ. n. 3718/1994

Per il disposto dell'art. 704 c.p.c. le domande relative al possesso per fatti che avvengano durante la pendenza del giudizio petitorio devono proporsi al giudice di questo ultimo ed essere decise nello stesso processo, avendo i provvedimenti possessori emessi dal giudice del petitorio o dal pretore a norma del secondo comma dell'art. 704 c.p.c. carattere puramente incidentale, ed essendo destinati a venir assorbiti dalla sentenza definitiva che decide la controversia petitoria e che costituisce l'unico titolo per regolare in via definitiva i rapporti di natura possessoria e o petitoria in contestazione tra le parti, con la conseguenza che il giudice del petitorio, una volta esclusa l'esistenza del diritto da cui si pretende derivare il possesso, deve necessariamente negare che quest'ultimo sia suscettibile di protezione giuridica con la conseguente revoca degli stessi provvedimenti possessori interinali.

Cass. civ. n. 9845/1993

L'art. 704 c.p.c., derogando alla generale regola della competenza funzionale del pretore in materia possessoria (artt. 8 e 703 c.p.c.), riserva al giudice del giudizio petitorio la competenza sulla domanda possessoria solo quando questa sia relativa a fatti successivamente commessi dalle parti del predetto giudizio e presuppone, pertanto, non solo la connessione oggettiva delle due cause e l'anteriorità del giudizio petitorio rispetto all'accadimento dei fatti dedotti come lesivi del possesso ma anche l'identità soggettiva delle parti, la quale ricorre solo se tutte le parti del giudizio possessorio siano presenti in quello petitorio ed esclude, conseguentemente, la possibilità di estendere al giudice del giudizio petitorio la competenza sulle domande possessorie proposte da una delle parti del giudizio petitorio contro i terzi estranei a tale giudizio.

Cass. civ. n. 2444/1993

L'art. 704 c.p.c. nel disporre che le azioni possessorie per fatti che avvengano durante la pendenza del giudizio petitorio devono essere proposte davanti al giudice di quest'ultimo, pone in essere una deroga per ragioni di connessione alla competenza funzionale devoluta al pretore in materia possessoria e pertanto la norma, dovendo interpretarsi restrittivamente, non può implicare il sacrificio del doppio grado di giurisdizione, onde il pretore non può declinare la propria competenza a favore del giudice del petitorio quando questo penda in grado di appello.

Cass. civ. n. 8744/1990

In materia possessoria lo spostamento – a norma dell'art. 704 c.p.c., – della competenza esclusiva del pretore in favore di quella del tribunale adito in sede petitoria si verifica solo quando tale giudizio sia stato instaurato per contestare, con finalità recuperatorie della cosa (o del godimento pieno o della libertà della stessa), che il soggetto con cui questa è in rapporto (jus possessionis), abbia anche il diritto di possederla ed i fatti lesivi successivamente verificatisi abbiano inciso su quella situazione di possesso, ma non anche nel caso in cui abbia ad oggetto il ripristino di una detenzione cosiddetta autonoma o qualificata, in corrispondenza ad un rapporto solo obbligatorio.

Cass. civ. n. 7645/1990

Il provvedimento con il quale il pretore adito con domanda di reintegrazione nel possesso, per la quale si configuri la competenza del giudice del petitorio ai sensi dell'art. 704 c.p.c., (emessi o denegati – in base ad una cognizione sommaria ed in via incidentale – i provvedimenti immediati da detto articolo previsti) rimette le parti davanti al giudice del petitorio, ha natura sostanziale di sentenza che decide solo ed esclusivamente sulla competenza, senza alcuna pronuncia di merito, onde è impugnabile unicamente con il regolamento (necessario) di competenza.

Cass. civ. n. 4174/1990

L'equiparazione del cosiddetto detentore qualificato al possessore vero e proprio ai fini della legittimazione all'azione di reintegrazione (art. 1168 c.c.), non trova deroga con riguardo alla disciplina disposta negli artt. 703 e ss. c.p.c., sicché ai fini della discriminazione della competenza nelle ipotesi previste dall'art. 704 c.p.c. il termine «giudizio petitorio» contenuto nello stesso art. 704, va interpretato estensivamente, ricomprendendo in esso anche le cause in cui il diritto relativo alla cosa oggetto della tutela ex art. 1168 c.p.c. abbia natura non reale, in conformità alla ratio ispiratrice della norma (art. 704, secondo comma, c.p.c.) che attribuisce la rivedibilità dei «provvedimenti temporanei indispensabili» concessi dal pretore al giudice che, per essere stato investito della cognizione piena della controversia, si trova nelle condizioni migliori per attuarla. (Nella specie, il pretore, emessi i richiesti provvedimenti interdittali a favore dei detentori qualificati di un immobile che agivano in reintegrazione, aveva rimesso le parti ai sensi del secondo comma dell'art. 704 c.c., al tribunale, presso cui pendeva una causa riguardante l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo di vendita dello stesso immobile, nonché la risoluzione del relativo preliminare, intervenuto tra il proprietario del bene ed uno dei due detentori. La Suprema Corte ha dichiarato la competenza del tribunale, rigettando il ricorso per regolamento di competenza contro il provvedimento pretorile).

Cass. civ. n. 1398/1989

La domanda possessoria resta sottratta alla competenza per materia del pretore e devoluta al giudice della causa petitoria, a norma dell'art. 704, comma primo, c.p.c., solo quando, oltre agli ulteriori elementi costitutivi della fattispecie derogatoria (anteriorità della proposizione dell'azione petitoria rispetto a quella possessoria; posteriorità dell'accadimento dei fatti prospettati come lesivi del possesso rispetto all'instaurazione del giudizio petitorio; connessione oggettiva tra i due procedimenti), concorra il requisito dell'identità soggettiva delle parti, per la sussistenza del quale, se è irrilevante che nel giudizio petitorio siano presenti anche altre parti, è però necessario che tutte le parti del giudizio possessorio siano anche parti in quello petitorio.

Cass. civ. n. 813/1985

In tema di controversie possessorie, la competenza per materia del pretore può essere derogata a favore del giudice del petitorio, qualora tale giudizio, sia instaurato anteriormente a quello possessorio, nonché sia ancora pendente. Tale contemporanea pendenza deve riscontrarsi con riferimento allo stato del processo petitorio al momento della decisione sulla competenza del giudizio possessorio e così deve escludersi se a tal momento la causa petitoria sia stata già decisa atteso che – con la conclusione del giudizio petitorio – non sussiste più l'esigenza ispirata a ragioni di opportunità, che i provvedimenti interinali per fatti riguardanti il possesso, verificatisi nel corso della causa petitoria, siano emessi dal giudice di quest'ultima.

Cass. civ. n. 1517/1984

La deroga alla competenza pretorile in materia possessoria, prevista per ragioni di connessione dall'art. 704 c.p.c., non si configura quando, non essendo più pendente in primo grado la controversia petitoria, i due procedimenti (petitorio e possessorio) si trovano in diversa fase processuale, nel qual caso, con riferimento al sistema delineato negli artt. 31 e ss. c.p.c., non è applicabile l'art. 704 citato per l'impossibilità giuridica di riunire le due cause ai fini del simultaneus processus.

Cass. civ. n. 7426/1983

Qualora il proprietario di un fondo agisca in via petitoria nei confronti del vicino, denunciando che questi ha realizzato un fabbricato senza rispettare la distanza legale da suoi immobili (già costruiti), e, successivamente, detto convenuto in sede petitoria agisca in via possessoria per la manutenzione nel possesso di quel fabbricato, in relazione ad una costruzione intrapresa dall'altro contendente senza l'osservanza della distanza legale, deve escludersi che la competenza del pretore sulla domanda possessoria possa trovare deroga in favore del giudice del procedimento petitorio, secondo la previsione dell'art. 704 c.p.c., in considerazione della diversità degli immobili oggetto dell'uno e dell'altro giudizio.

Cass. civ. n. 6894/1983

Qualora il pretore, adito con azione di reintegrazione nel possesso, ravvisi la competenza del tribunale, davanti al quale sia pendente giudizio petitorio, e rimetta a questi la causa ai sensi dell'art. 704 primo comma c.p.c., senza emettere provvedimenti interinali, il giudice istruttore del tribunale, cui venga richiesto di adottare detti provvedimenti, ove non ritenga sussistere la competenza del tribunale, deve rimettere la causa al collegio e non può richiedere d'ufficio il regolamento di competenza, ai sensi dell'art. 45 c.p.c., dato che la legittimazione in proposito spetta esclusivamente al giudice che potrebbe determinare un a situazione di conflitto sulla competenza in quanto munito del potere di emanare sentenze.

Cass. civ. n. 5224/1983

Poiché il principio della perpetuatio iurisdictionis non comporta che debba o possa negarsi rilevanza ai nuovi fatti che attribuiscano al giudice adito la competenza originariamente insussistente, il pretore, adito in sede possessoria mentre è in corso in primo grado la controversia petitoria, non può declinare la propria competenza a favore del giudice del petitorio, anteriormente adito a norma dell'art. 704 c.p.c., quando al momento della decisione il giudizio petitorio risulti già definito in primo grado.

Cass. civ. n. 389/1974

Il giudice del petitorio, al fine di ritenere inammissibile la domanda proposta davanti a lui dalla parte preventivamente convenuta in giudizio possessorio, deve accertare soltanto il fatto della pendenza e della preesistenza di quest'ultimo giudizio, senza compiere alcuna indagine in ordine alla regolarità della notificazione del ricorso in possessorio, che spetta esclusivamente al giudice del relativo giudizio, tranne che non si tratti di una radicale inesistenza dell'atto, che non consenta neppure di identificare l'attore in petitorio con il convenuto nel giudizio possessorio.

Cass. civ. n. 1106/1971

Anche nei casi preveduti dall'art. 704 c.p.c. il pretore conserva, a norma del secondo comma dello stesso articolo, il potere di dare i provvedimenti urgenti. Per stabilire se si verifichi o meno in concreto una ipotesi di deroga alla competenza pretorile a norma dell'art. 704 c.p.c. si deve guardare non già al momento della proposizione nel ricorso introduttivo dell'azione possessoria, bensì a quello in cui il pretore deve emettere la propria decisione.

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